RICHIESTA CHIARIMENTI RELATIVI AL RECUPERO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ACCORDO CTD DEL 13/01/2006.
Tutti gli EX-CTD aderenti al I° punto dell'accordo OO.SS. del 13/01/2006 avranno sicuramente notato come nella busta paga di questo mese sia stata modificata la data di assunzione, corrispondente ora con la data di firma del verbale di conciliazione;
fondamentalmente non si tratta di una vera novita' in quanto era gia' stato specificato nell'accordo che l'effettiva data di assunzione sarebbe stata quella, pur non perdendo ai fini economici e giuridici il periodo lavorato precedentemente. E' opportuno pero' avere un chiarimento relativo ad una parte di questo accordo che forse e' stata poco “pubblicizzata” perche' trattasi di rimborso di somme di denaro proprio agli aderenti.
L'adesione all'accordo OO.SS. del 13/01/2006 determinava la rinuncia alla controversia sia da parte del lavoratore che da parte di Poste Italiane con la conseguente perdita di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla sentenza di riammissione, in cambio della stabilizzazione del rapporto di lavoro, comportava altresi' la restituzione al lordo della somma riscossa a titolo di retribuzioni pregresse comprensiva quindi delle ritenute IRPEF, nonche' dei contributi previdenziali. Ora, mentre per le ritenute IRPEF il rientro delle tasse già pagate avviene con la compensazione fiscale di fine anno indipendentemente dal tipo di rateizzazione stabilita, per i contributi previdenziali a carico del lavoratore che sono stati trattenuti all'epoca nella busta paga non e' stato specificato molto. E' opportuno ricordare che in occasione della riunione comitato monitoraggio accordo EX-CTD del 17/05/2006, l'azienda ha comunicato alle OO.S.S. di essere stata informata dall'IPOST delle risultanze degli approfondimenti svolti dal citato istituto sul tema del recupero dei contributi previdenziali, attraverso la richiesta di uno specifico parere alla Avvocatura dello Stato. All'esito di quanto sopra, le parti hanno preso atto che la linea definita con l'accordo del 13/01/2006 - per effetto del quale il periodo non lavorato, a fronte di rinuncia alla controversia, comporta la non configurabilita' di un periodo utile ai fini contributivi - è risultata confermata anche dal parere reso all'IPOST dall'Avvocatura dello Stato e che pertanto risulta giustificata la restituzione dei contributi versati per i periodi non utili ai fini previdenziali.
Tutto cio' premesso si chiede quindi con quale tempistica e modalita' tali somme verranno rimborsate ai lavoratori, precisando che l'IPOST a tale quesito ha risposto che l'iter di restituzione deve essere avviato da POSTE ITALIANE.
slp cisl Catania / dicembre 2007
V.le Africa 170 sc.C-95129 Catania
Tel 095538031 Fax 095539877
E-mail: catania@slp-cisl.it
RIDATECI ALMENO I SOLDI IN PIU', OLTRE QUELLI CHE GIA' RESTITUIAMO
PREMESSO CHE IL VOLANTINO IN QUESTIONE, STA GIRANDO E NON E' MIA INTENZIONE PROMUOVERE L'AZIONE DELLA CISL (AL CONTRARIO), BENSI' UTILIZZARE TALE STRUMENTO UFFICIALE PER PORTARLO A CONOSCIENZA DI TUTTI I RICORRENTI VITTIME DI TALE SOPPRUSO ( NE SONO ALL'OSCURO),
MORALE DELLA FAVOLA: NULLA DI STRUMENTALE, (ANZI...), IL NOSTRO OBIETTIVO E' LA RISOLZIONE DEL PROBLEMA..........................!!!
PREMESSO CHE IL VOLANTINO IN QUESTIONE, STA GIRANDO E NON E' MIA INTENZIONE PROMUOVERE L'AZIONE DELLA CISL (AL CONTRARIO), BENSI' UTILIZZARE TALE STRUMENTO UFFICIALE PER PORTARLO A CONOSCIENZA DI TUTTI I RICORRENTI VITTIME DI TALE SOPPRUSO ( NE SONO ALL'OSCURO),
premesso che il volantino in questione è una delle solite fesserie della cisl
Citazione:
accordo 10.7.2008
Gli arretrati vanno restituiti al lordo od al netto?
Rinvio
Molti clienti pongono l’annoso quesito se le somme percepite come retribuzioni arretrate o risarcimento del danno vanno restituite, da chi decide di aderire all’accordo del 10 luglio 2008, al lordo od al netto delle ritenute Irpef applicate al momento del pagamento.
Va infatti precisato che le somme indicate in sentenza sono quantificate al lordo delle ritenute fiscali. Al momento del pagamento, Poste è, per legge, obbligata ad operare la trattenuta Irpef che viene calcolata come sulle retribuzioni. La percentuale è spesso sensibilmente alta poiché il meccanismo fiscale “finge” che quelle somme siano relative a retribuzioni percepite nell’anno di corresponsione (anche se, spesso, di tratta di retribuzioni afferenti gli anni precedenti).
Ne consegue che il reddito annuale relativo a quello in cui Poste paga, ha un “picco” con conseguente applicazione di un’aliquota più alta di quella che si applicherebbe se le somme fossero state incassate nel corso di più anni.
Al momento del restituzione delle somme, ai sensi dell’accordo (si fa qui riferimento alle vicende del 2006, in occasione del primo accordo), poste quantifica il dovuto al lordo delle imposte, sicché un lavoratore che abbia percepito (netti) € 10.000,00, se ne vede richiedere indietro 13.000,00 (lordi: ovvero i 10.000,00 corrisposti in busta, più i 3.000,00 che a suo tempo Poste ha versato allo Stato come tasse in nome e per conto del lavoratore).
E’ legittimo un simile comportamento?
A stretto rigore di logica sì, poiché l’art. 38 del DPR 29.09.1973 n. 602 (il cd. Testo unico sulle imposte dirette) prevede che il rimborso delle somme versate all’erario in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (ed è il nostro caso, poiché con l’accordo viene “azzerato” l’obbligo di poste di pagare le retribuzioni arretrate, sicché viene meno il correlativo obbligo di versamento delle tasse) può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (comma1 della norma citata), ovvero Poste, che dal soggetto percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (comma 2), ovvero il lavoratore. (per comodità si pubblica l’articolo di legge citato [ leggi l’articolo / scarica l’articolo ]).
Va infatti detto che il lavoratore non perde le somme che Poste ha a suo tempo versato allo Stato. Egli può infatti scomputarle sulla dichiarazione dei redditi dell’anno in corso e recuperarle al momento di pagare le tasse, reiterando l’operazione anno per anno, in caso di importi notevoli, sino al completo recupero della somma a suo tempo trattenuta da Poste). Sul punto, maggiori chiarimenti potranno essere forniti dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) cui fanno riferimento le singole Organizzazioni sindacali operati in Poste.
Dunque può considerarsi corretto il comportamento di Poste? Formalmente sì, come abbiamo visto. Ritengo però opportuno segnalare che la Corte di Cassazione, in un caso analogo, con sentenza n. 2844 del 26.06.2002 (sentenza ha invece statuito che correttamente il giudice di merito aveva condannato un’azienda a trattenere ad un lavoratore una somma pagata in più al netto delle ritenute fiscali, sostenendo che in tale misura il lavoratore l’aveva ricevuta e dunque in tale misura era tenuto a restituirla.
E’ peraltro evidente che la pratica di rimborso è molto meno onerosa e difficoltosa per Poste (che potrà presentarla cumulativamente per tutti i lavoratori) che non per i singoli, del tutto inesperti della materia e costretti a perdere tempo con il commercialista o al CAF.
Direi che sarebbe stato opportuno che, in sede di accordo, si fosse chiarita questa annosa questione. Speriamo che l’incontro del 22 luglio sia l’occasione buona.
Sergio Galleano
certo che la cisl pur di far vedere che fa sindacato ne spara di fesserie
....sarebbe meglio magari s'interessasse ai problemi veri
e non a quelli di facciata,
che servono solo a coprire l'unico suo interesse
dirigenti e favori.......bel volantino comunque
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