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MALATTIE: Normativa che regola la materia


I casi più frequenti di conflitto fra Poste Italiane S.p.A. ed i lavoratori si verificano in occasione delle assenze per malattia. Si raccomanda quindi di porre la massima attenzione al rispetto delle modalità e dei tempi obbligatori connessi a questi episodi. I certificati inviati in ritardo e le assenze non giustificate nelle ore soggette a visita medica di controllo sono tra le cause più comuni di provvedimenti disciplinari. Questo è un breve memorandum sugli obblighi, derivanti da leggi ed accordi contrattuali, ai quali il lavoratore deve attenersi, se non vuole incorrere in sanzioni disciplinari e perdite economiche, anche rilevanti.

L’assenza per malattia deve essere comunicata immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro.

Il certificato medico deve essere inviato entro 2 giorni dall’inizio della malattia o della sua prosecuzione. Nel computo di detto termine non si considerano i giorni festivi.

Se durante l’assenza per malattia il lavoratore dovesse, per particolari motivi, risiedere in un luogo diverso da quello abituale e noto all’azienda, dovrà darne comunicazione scritta al proprio ufficio, precisando l’indirizzo temporaneo.

Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno, a trovarsi nel domicilio comunicato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Questo obbligo è tassativo in ciascun giorno di malattia, anche se domenicale o festivo.

Il lavoratore che durante tali fasce orarie si debba assentare dal proprio domicilio per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione al proprio ufficio.

L’accertato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare.


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