Verbale di Accordo
II giorno 28 gennaio 2010
tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL-Comunicazioni e UGL- Comunicazioni
Premesso che
- Le
Parti, al fine di individuare strumenti idonei a favorire una più
adeguata distribuzione delle risorse tenendo conto sia delle esigenze
tecnico, produttive, organizzative aziendali, sia delle istanze di
trasferimento presentate dal dipendenti ritengono opportuno ottimizzare
e sviluppare processi condivisi di trasferimento volontario del
personale di livello F, E, D, C e B;
- Con riferimento al personale inquadrato al livello B, l'Azienda
continuerà ad operare coerentemente con le azioni di sviluppo e
valorizzazione delle risorse presenti nel territorio prima di esaminare
le domande di trasferimento presentate;
- Le Parti condividono di introdurre per l'anno 2010, in via
sperimentale, un nuovo sistema finalizzato a gestire le singole domande
di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati a svolgere le
proprie mansioni in regioni diverse da quelle di attuale assegnazione.
Tale sistema sarà prorogato anche per gli anni 2011 e 2012, salvo
eventuale disdetta del presente accordo da parte aziendale ovvero
sindacale
Si conviene segue
1. A partire dal 1 febbraio e fino al 15
febbraio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento
volontario le risorse in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre
dell'anno precedente:
- anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi;
- permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore a 18 mesi;
- assenza per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti
indicati alla prima e alla seconda alinea non saranno oggetto di
riproporzionamento. Mentre, con riferimento al requisito di cui al
terzo alinea le giornate di assenza per malattia saranno calcolate:
- come per i lavoratori a tempo pieno se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- effettuando il ripropozionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part time verticale;
- combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto.
2. Le domande di trasferimento potranno essere
presentate nel numero di una per ciascun anno, esclusivamente
nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle risorse, per
le medesime mansioni, ii medesimo regime contrattuale individuate (da
intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) e per una
provincia di regione diversa da quella di assegnazione.
3. Le domande avranno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi.
4. Le domande di trasferimento che insistono sulla
medesima provincia, sul medesimo settore, per la medesima mansione e
per il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito
ai rapporti di lavoro a tempo parziale), saranno prese in
considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei
criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda :
a) punteggio totale – è dato dalla somma del punteggio derivante da:
b.1) Condizioni familiari
| b. 1.1. famiglia monoparentale |
punti 10
|
| b. 1.2. coniuge o in assenza primo figlio |
punti 7 |
| b. 1.3, ciascun figlio fino a 8 anni |
punti 6 |
| b. 1.4. ciascun figlio da 9 anni a 18 anni |
punti 5 |
| b. 1.5. genitore a carico |
punti 3
|
La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) Verrà effettuata tenendo presente che:
- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal
secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già
valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente,
componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico
genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art.
254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti
dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che
abbia ottenuto l'affidamento del figlio ed al dipendente vedovo con
prole;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. non compete nel caso di
genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da
entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di
genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da
entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.5. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.
b.2) Anzianità
- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75
L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo
servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in
esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si
determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.
Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà
considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente
pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.
b.3) Presenza in servizio
- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di:
infortuni; congedo di maternità ed eventuali periodi di interdizione
anticipata) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili
con una franchigia non superiore a 15 giorni punti 15
Con particolare riferimento al fenomeno degli infortuni le Parti si
incontreranno entro gennaio 2011 per effettuare una verifica
dell'andamento dello stesso riferita all'incidenza rispetto alle
domande di trasferimento.
In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al
personale con il più punteggio alto in ordine alle condizioni
familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza ii personale
in possesso della maggiore anzianità anagrafica.
* * *
Le Parti convengono che il personale affetto dalle patologie di
particolare gravità indicate all'art. 43 CCNL 11 luglio 2007, potrà
presentare domanda di trasferimento, indipendentemente dai requisiti
stabiliti al punto 1. del presente accordo, e le relative richieste
verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri
individuati al precedente punto 4.
5. Tutte le domande di trasferimento,
dovranno essere presentate da parte degli interessati mediante
l'applicativo che sarà disponibile sul portale intranet postepernoi.
I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale
potranno alternativamente: a) inserire la domanda a sistema tramite il
proprio responsabile; b) richiedere l'inserimento a sistema della
domanda tramite la propria funzione di Risorse Umane Regionale.
6. Con specifico riferimento all'anno 2010 le
domande di trasferimento dovranno essere presentate nel periodo dall'1
al 31 marzo.
7. Le domande di trasferimento, ordinate, ove ne ricorrano le
condizioni, sulla base dei criteri di cui al punto 4. saranno rese
pubbliche entro il 31 marzo di ciascun anno. A valle della
pubblicazione, le persone interessate potranno entro e non oltre tre
giorni dalla pubblicazione stessa, inviare a mezzo fax osservazioni e/o
eccezioni alla graduatoria stessa. L'Azienda provvederà, entro i
successivi tre giorni, alla valutazione delle richieste e all'eventuale
aggiornamento degli elenchi.
8. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato alla verifica:
- della permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso Ia sede di trasferimento;
- al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento,
della risorsa interessata (per definitivo inserimento in Azienda si
intende: 1) coloro che hanno ab origine un contratto a tempo
indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una
sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale
individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'Accordo
del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008.
9. Il personale che non sia più interessato al
trasferimento richiesto, dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia
alla struttura di Risorse Umane Regionale relativa alla regione di
attuale assegnazione — a mezzo fax — entro due giorni dalla data in cui
il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento. Alla
ricezione della comunicazione di rinuncia, si provvederà
all'eliminazione dall'elenco dell'anno di riferimento della relativa
provincia.
10.Sulla base di quanto definito con la presente
intesa, nel mese di febbraio 2010 le Parti si incontreranno a livello
territoriale per regolamentare le domande di trasferimento volontario
in ambito regionale e/o provinciale. Tali trasferimenti dovranno
precedere gli eventuali inserimenti di risorse provenienti da regioni
diverse.
11. Le Parti concordano di effettuare entro il
mese di giugno 2010 uno specifico incontro al fine di procedere ad una
verifica relativa a quanta definito ai punti 4. e 5. della presente
intesa.
per Poste Italiane S.p.A.
per le OO.SS.
SLC-CGIL
SLP-CISL
UILposte
FAILP-CISAL
CONFSAL Com.ni
UGL Comunicazioni