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MOBILITA' VOLONTARIA NAZIONALE: VERBALE DI ACCORDO DEL 28 GENNAIO 2010


Verbale di Accordo

II giorno 28 gennaio 2010

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.


e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL-Comunicazioni e UGL- Comunicazioni


Premesso che

  • Le Parti, al fine di individuare strumenti idonei a favorire una più adeguata distribuzione delle risorse tenendo conto sia delle esigenze tecnico, produttive, organizzative aziendali, sia delle istanze di trasferimento presentate dal dipendenti ritengono opportuno ottimizzare e sviluppare processi condivisi di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C e B;

  • Con riferimento al personale inquadrato  al livello B, l'Azienda continuerà  ad operare coerentemente con le azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio prima di esaminare le domande di trasferimento presentate;
  • Le Parti condividono di introdurre per l'anno 2010, in via sperimentale, un nuovo sistema finalizzato a gestire le singole domande di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di attuale assegnazione. Tale sistema sarà prorogato anche per gli anni 2011 e 2012, salvo eventuale disdetta del presente accordo da parte aziendale ovvero sindacale
Si conviene segue

1. A partire dal 1 febbraio e fino al 15 febbraio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento volontario le risorse in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell'anno precedente:
  • anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi;
  • permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore a 18 mesi;
  • assenza per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati alla prima e alla seconda alinea non saranno oggetto di riproporzionamento. Mentre, con riferimento al requisito di cui al terzo alinea le giornate di assenza per malattia saranno calcolate:
  • come per i lavoratori a tempo pieno se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
  • effettuando il ripropozionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part time verticale;
  • combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto.


2. Le domande di trasferimento potranno essere presentate nel numero di una per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle risorse, per le medesime mansioni, ii medesimo regime contrattuale individuate (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) e per una provincia di regione diversa da quella di assegnazione.

3. Le domande avranno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi.

4. Le domande di trasferimento che insistono sulla medesima provincia, sul medesimo settore, per la medesima mansione e per il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale), saranno prese in considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda :

a) punteggio totale – è dato dalla somma del punteggio derivante da:

b.1) Condizioni familiari

 b. 1.1.    famiglia monoparentale      punti 10
 b. 1.2.    coniuge o in assenza primo figlio      punti 7
 b. 1.3,    ciascun figlio fino a 8 anni      punti 6
 b. 1.4.    ciascun figlio da 9 anni a 18 anni      punti 5
 b. 1.5.    genitore a carico      punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) Verrà effettuata tenendo presente che:
  • i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
  • il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
  • il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento del figlio ed al dipendente vedovo con prole;
  • il punteggio di cui al punto b.1.1. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
  • il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
  • il punteggio di cui al punto b.1.5. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

b.2) Anzianità

  • per ogni anno di anzianità di servizio    punti 0,75

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.
Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.

b.3) Presenza in servizio

- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo di maternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni              punti 15
Con particolare riferimento al fenomeno degli infortuni le Parti si incontreranno entro gennaio 2011 per effettuare una verifica dell'andamento dello stesso riferita all'incidenza rispetto alle domande di trasferimento.

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il più punteggio alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza ii personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

* * *

Le Parti convengono che il personale affetto dalle patologie di particolare gravità indicate all'art. 43 CCNL 11 luglio 2007, potrà presentare domanda di trasferimento, indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 1. del presente accordo, e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri individuati al precedente punto 4.

5. Tutte le domande di trasferimento, dovranno essere presentate da parte degli interessati mediante l'applicativo che sarà disponibile sul portale intranet postepernoi.
I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno alternativamente: a) inserire la domanda a sistema tramite il proprio responsabile; b) richiedere l'inserimento a sistema della domanda tramite la propria funzione di Risorse Umane Regionale.

6. Con specifico riferimento all'anno 2010 le domande di trasferimento dovranno essere presentate nel periodo dall'1 al 31 marzo.

7. Le domande di trasferimento, ordinate, ove ne ricorrano le condizioni, sulla base dei criteri di cui al punto 4. saranno rese pubbliche entro il 31 marzo di ciascun anno. A valle della pubblicazione, le persone interessate potranno entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione stessa, inviare a mezzo fax osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. L'Azienda provvederà, entro i successivi tre giorni, alla valutazione delle richieste e all'eventuale aggiornamento degli elenchi.

8. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato alla verifica:
  • della permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso Ia sede di trasferimento;
  • al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata (per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno ab origine un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'Accordo del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008.


9. Il personale che non sia più interessato al trasferimento richiesto, dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia alla struttura di Risorse Umane Regionale relativa alla regione di attuale assegnazione — a mezzo fax — entro due giorni dalla data in cui il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento. Alla ricezione della comunicazione di rinuncia, si provvederà all'eliminazione dall'elenco dell'anno di riferimento della relativa provincia.

10.Sulla base di quanto definito con la presente intesa, nel mese di febbraio 2010 le Parti si incontreranno a livello territoriale per regolamentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale e/o provinciale. Tali trasferimenti dovranno precedere gli eventuali inserimenti di risorse provenienti da regioni diverse.

11. Le Parti concordano di effettuare entro il mese di giugno 2010 uno specifico incontro al fine di procedere ad una verifica relativa a quanta definito ai punti 4. e 5. della presente intesa.


per Poste Italiane S.p.A.

per le OO.SS.

SLC-CGIL
SLP-CISL
UILposte
FAILP-CISAL
CONFSAL Com.ni
UGL Comunicazioni


Segreteria Regionale Toscana

Documento: MOBILITA' VOLONTARIA NAZIONALE: VERBALE DI ACCORDO DEL 28 GENNAIO 2010


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