CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE
In data
11 luglio 2003
tra
Poste Italiane Spa, in rappresentanza di Poste Italiane Trasporti Spa, Postel
Spa, Postel Print Spa, Squares Spa, Postel Direct Spa, Docutel Spa, Innovative
Solutions Spa, Poste Vita Spa, Postecom Spa, Securipost Spa, BancoPosta Fondi
Spa Sgr, Attività Mobiliari Spa, EGI Spa, PT Shop Spa, SDA Express Courier
Spa, Postetutela Spa.
e
SLC – CGIL, SLP – CISL, UIL – POST, FAILP – CISAL, SAILP
– CONFSAL, UGL – COMUNICAZIONI;
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:
Poste Italiane Spa, Poste Italiane Trasporti Spa, Postel Spa, Postel Print Spa,
Squares Spa, Postel Direct Spa, Docutel Spa, Innovative Solutions Spa, Poste
Vita Spa, Postecom Spa, Securipost Spa, BancoPosta Fondi Spa Sgr, Attività
Mobiliari Spa, EGI Spa, PT Shop Spa, Postetutela Spa.
Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società
di cui al presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione
compatibili con il presente CCNL.
Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente CCNL
e che necessitano di un relativo adattamento della normativa, le Parti si danno
atto che nelle aziende medesime tale adattamento si realizzi entro tre mesi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
I.L’evoluzione strutturale in atto nel sistema postale italiano ed europeo,
lo sviluppo della concorrenza ed i mutamenti che caratterizzano i mercati di
riferimento richiedono alle imprese che operano nel settore azioni di riposizionamento
strategico che si realizzano anche attraverso la ridefinizione delle aree di
affari e delle relative condizioni di lavoro.
II.Il presente contratto, pertanto, viene stipulato anche nella prospettiva
di definire regole uniformi per il settore che riguardino le imprese che operano
nel mercato dei servizi postali, in tutte le sue attuali articolazioni e possibili
evoluzioni di carattere tecnologico e commerciale, con particolare riguardo
allo sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali distributivi.
III. Allo scopo di favorire il processo di cui sopra le Parti si impegnano,
ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere le iniziative più
idonee presso tutti i soggetti interessati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono che l’applicazione del presente contratto alla Società
SDA Express Courier S.p.A potrà realizzarsi, compatibilmente con gli
obiettivi di competitività del mercato di riferimento e tenuto conto
delle specificità operative del medesimo, attraverso il formale recepimento
del contratto stesso da parte della società ovvero con opportune norme
di armonizzazione.
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
-ritengono che lo scenario di mercato nazionale ed internazionale di riferimento
per Poste Italiane S.p.a., il processo di progressiva liberalizzazione in atto
nel sistema postale europeo indotto dalla direttiva 1997/67/CE, trasposta con
decreto legislativo 261/99 e le prospettive di ulteriore apertura alla concorrenza
dei servizi postali derivanti dalla nuova direttiva 2002/39/CE del 10 giugno
2002, in via di recepimento, impongono alla Società di posizionarsi su
livelli di eccellenza europei e di garantire standard di competitività
idonei ad affrontare la sfida della concorrenza;
-a tal fine ritengono necessario consolidare gli attuali livelli di qualità
raggiunti nei processi di produzione ed erogazione dei servizi, ivi compreso
quello “Universale”, garantendone nel contempo il progressivo miglioramento;
-ritengono che il perseguimento dei predetti obiettivi di sviluppo si basa essenzialmente
su presupposti di crescita continua, sull’arricchimento del portafoglio-prodotti
con servizi più numerosi, innovativi ed integrati, sulla valorizzazione
degli “asset” fondamentali costituiti dai canali di accesso alla clientela,
sull’innovazione tecnologica, sul costante governo dei costi e sulla maggiore
efficienza dei processi produttivi, sull’attenzione alle opportunità
offerte dal contesto internazionale;
-anche in relazione ai punti su richiamati, confermano la centralità
del Protocollo Governo, Azienda, Organizzazioni Sindacali, quale strumento finalizzato
a rafforzare la presenza di Poste Italiane tra i principali protagonisti che
garantiscono l’evoluzione e la crescita del sistema-paese. A tal fine le
Parti si impegnano a promuoverne la definizione entro tempi brevi e comunque
coerenti con gli obiettivi di sviluppo già enunciati;
-individuano nello strumento del Piano Industriale uno dei quadri di riferimento
strategico, idoneo a conseguire i risultati sopra richiamati ed a posizionare
Poste Italiane Spa tra le migliori poste europee in termini di qualità
postale e di redditività, garantendo nel contempo gli attuali livelli
di servizio universale;
-convengono che il raggiungimento degli obiettivi indicati costituisce il presupposto
per una azienda sana, efficiente e in continua crescita, che rappresenti un
attore strategico ed attrattivo nel mercato di riferimento;
-in tale scenario, ritengono che l’unitarietà dell’azienda
postale costituisce la garanzia di un processo di crescita che coniughi la vitalità
e la professionalità delle risorse umane presenti in azienda con la valorizzazione
di tutti gli “asset” strategici.
PREMESSA
Le Parti stipulanti confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei Protocolli
d’Intesa del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1998, nonché quelli
scaturenti dal Protocollo tra Governo, Poste Italiane e Organizzazioni Sindacali
in via di definizione, i cui contenuti costituiranno parte integrante del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, e riaffermano il ruolo centrale della concertazione
attraverso la quale concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le rispettive
responsabilità, l’impegno ad assicurare l’attuazione piena
e tempestiva degli obiettivi di sviluppo di cui alla Dichiarazione Programmatica.
Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali valori fondanti:
-la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita dell’azienda
siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla prevenzione
ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il consenso e
la partecipazione quali obiettivi qualificanti da perseguire ai diversi livelli;
-la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema
di regole certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile
dei rapporti di lavoro;
-la rilevanza di un sistema di Relazioni Industriali che sia caratterizzato
dalla valorizzazione dei livelli decentrati, al fine di individuare soluzioni
condivise che siano tempestive, efficaci e responsabili, anche attraverso la
crescita ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le parti;
-la condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL
che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra
esposti, la contrattazione di secondo livello, nel cui ambito -ed in coerenza
con gli obiettivi sopra richiamati e con i principi contenuti nel Protocollo
Governo, Poste Italiane, Organizzazioni Sindacali in corso di definizione- saranno
ricondotte le attività di confronto secondo quanto previsto dalla Intesa
23 luglio 1993 e dal presente CCNL;
-lo sviluppo delle risorse umane quale elemento centrale per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla Dichiarazione Programmatica, da realizzarsi attraverso
l’integrazione ed il coinvolgimento delle professionalità ad ogni
livello, al fine di conseguire risultati di qualità.
Per il contesto sopra delineato le Parti si impegnano a definire sedi, strumenti
e percorsi temporalmente regolamentati in grado di conseguire, nella necessaria
autonomia e responsabilità delle Parti stipulanti ed attraverso meccanismi
procedurali certi e trasparenti, rapporti reciproci atti a realizzare gli scopi
e gli obiettivi sopra richiamati, unitamente ad un modello di crescita che coniughi
la tutela dell’occupazione con il relativo sviluppo sostenibile.
In tal senso le Parti concordano nel delineare un sistema di Relazioni Industriali
che:
-preveda l’impiego di strumenti di informazione, consultazione, contrattazione
e partecipazione;
-potenzi ed arricchisca il ruolo e le funzioni degli Organismi paritetici quali
sedi di analisi, verifica e confronto sistematico ed aperto sui temi di significativo
interesse reciproco, avendo particolare riguardo anche alle tematiche di rilevanza
europea;
-preveda strumenti di monitoraggio sull’evoluzione del dibattito tra gli
attori istituzionali e sociali in tema di assetti contrattuali e disciplina
del rapporto di lavoro nonché coerenti percorsi di adattamento ed armonizzazione
con le conseguenti modifiche legislative e/o contrattuali;
-favorisca -anche alla luce dell’Accordo per lo sviluppo, l’occupazione
e la competitività del sistema economico nazionale sottoscritto il 19.6.2003
dalle OO. SS. e CONFINDUSTRIA - il consolidamento di Poste Italiane quale infrastruttura
centrale del sistema paese, nonchè il potenziamento e l’utilizzo
strategico di risorse per la formazione, nell’obiettivo condiviso di rispondere
alla domanda di professionalità dei lavoratori e dell’azienda.
* * * * *
Le Parti si danno atto che le soluzioni individuate nel presente CCNL si pongono
in coerenza con il dibattito in atto sulle possibili linee di evoluzione del
sistema delle Relazioni Industriali previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
In tale contesto le Parti auspicano che tale dibattito tenga conto delle istanze
di rinnovamento che interessano il mondo produttivo.
A tal fine concordano sull’utilità di promuovere iniziative volte
a sensibilizzare gli attori istituzionali e sociali sui temi dell’evoluzione
del sistema di Relazioni Industriali con particolare riferimento al mondo delle
aziende di servizi.
Capitolo I
Disciplina del sistema di Relazioni INDUSTRIALI
Art. 1 Sistema di Relazioni Industriali
I. In coerenza con quanto sancito nella Dichiarazione Programmatica e nella
Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti, fermi restando i rispettivi
ruoli, ritengono necessario definire un complessivo sistema di Relazioni Industriali
che garantisca, attraverso un insieme organico ed articolato di regole certe
e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili
motivi di conflitto, e finalizzato a favorire il conseguimento degli obiettivi
competitivi dell’Azienda, la qualità del lavoro e il valore delle
persone, nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.
II. Le Parti medesime, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento
qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità
e degli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità
di adottare un sistema complessivo di relazioni industriali, che si articoli
attraverso specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione
e partecipazione.
Nell’ambito del predetto sistema, tale articolazione viene orientata alla
creazione di condizioni tali da favorire la crescita della professionalità
e la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d’impresa,
riguardanti in particolare i mutamenti e l’evoluzione dei nuovi contesti
tecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro, in una logica di efficienza
e competitività internazionale.
Art. 2 Assetti Contrattuali
Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:
A) CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del
rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti
normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica
dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali.
Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo
opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché
i soggetti abilitati.
Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa
e biennale per quella economica.
Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione
nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
-recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa
analisi e valutazione congiunta;
-politiche occupazionali;
-sistema di relazioni industriali;
-diritti sindacali;
-disciplina del rapporto di lavoro;
-disciplina del lavoro atipico;
-nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti
organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento
sulla base delle norme del presente CCNL;
-trattamenti retributivi ed economici;
-nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche
con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.
Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta,
secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che
segue, la gestione di conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei
processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale
che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi
di mobilità collettiva.
Riguardo a quanto precede, l’Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali
stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale
della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare
possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi
alla suddetta data di fissazione dell’ incontro, durante i quali l’Azienda
non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS.
si asterranno da ogni azione diretta.
All’esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti
assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà
per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore
procedura.
A tal fine l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale
indicazione della data dell’avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato
a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi
citati, per quanto demandato dall’accordo nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre
i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell’ incontro e ove il
confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le
proprie autonome determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta procedura l’Azienda non darà
luogo all’attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la
specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale
sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 8.
B) CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti non ripetitivi
rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro .
Le Parti stipulanti s’impegnano affinché le richieste nella sede
di contrattazione di secondo livello, così come disciplinata dal presente
articolo, siano conformi ai rinvii stabiliti a livello nazionale.
In conformità a quanto specificatamente previsto dal Protocollo del 23
luglio 1993, detta contrattazione riguarda erogazioni economiche variabili strettamente
correlate:
-ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le
Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità
ed altri elementi di competitività di cui le aziende dispongono;
-ai risultati legati all’andamento economico specifico delle imprese.
Gli accordi di secondo livello relativi al premio di produttività hanno
durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia
dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Per Poste Italiane S.p.A. la disciplina di cui al comma III resta individuata
all’art. 63 del presente CCNL.
Inoltre, sempre per Poste Italiane S.p.A, la contrattazione di secondo livello
si svolge in sede regionale cui viene rimandato il confronto sulle seguenti
materie:
a) La disciplina della quota regionale del Premio di Produttività secondo
i rinvii contenuti nell’art. 63 del presente CCNL;
b)La definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di ripartizione
e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall’introduzione
di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione
a livello nazionale;
c)le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
d)l’incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato
secondo le previsioni di cui all’art. 22 del presente CCNL;
e)la gestione di conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi
di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano
ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità
collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione,
secondo criteri e modalità che seguono;
Riguardo alla lettera e) che precede, l’Azienda fornirà alle competenti
strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una informazione
preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto,
che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli
effetti sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel
presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla
data di fissazione dell’ incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l’intera
materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale,
su richiesta anche di una sola delle OO.SS nazionali stipulanti, da presentarsi
entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.
L’esame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine
massimo di 10 giorni dalla data di fissazione dell’incontro nazionale da
parte dell’Azienda.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l’Azienda non
darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS si asterranno
da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente,
le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello regionale disciplinata dal presente articolo
la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme
contenute nell’art. 8.
Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche
rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque, realizzarsi
salvaguardando l’unitarietà e la titolarità del momento relazionale,
secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio 1993
e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni
con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 3 Procedure per il rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
I.Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma
per il rinnovo del CCNL in tempo utile per consentire l’apertura delle
trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
II.Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza – ovvero
per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva
– le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento
comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi avrà
dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi dalla data a partire
dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale appresso
disciplinata.
Art. 4 Indennità di vacanza contrattuale
I. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza
del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo
non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo
ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento
provvisorio della retribuzione.
II.L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione
programmato, applicato ai minimi retributivi contrattualmente vigenti, inclusa
la ex indennità di contingenza.
III.Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al
50% dell’inflazione programmata.
IV.Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale
l’indennità cessa di essere erogata.
Art. 5 Informazione
L’informazione si articola su tre livelli:
A - nazionale
B- regionale
C- unità produttiva
A) livello nazionale
Con periodicità semestrale, l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali
stipulanti, non prima dei mesi di aprile ed ottobre, una informativa sugli argomenti
appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente
CCNL:
1.scelte strategiche e programmi inerenti:
-situazione economica della Società e relativi piani economici e di investimento;
-andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi
indicatori di bilancio e alle prospettive di sviluppo;
-processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei
processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione
all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico con specifico
riguardo agli orientamenti e alle possibili azioni per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti);
-tipologia delle attività in appalto;
-distribuzione territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali
riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale
razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
2.atti di portata generale che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro:
-problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro derivanti dall'integrazione
europea;
-possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del migliore
raccordo tra le esigenze dell’Azienda con le infrastrutture esistenti (es.
problemi della scuola e dei giovani ).
3.dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro:
-situazione occupazionale dell’Azienda e relative linee di tendenza con
particolare riguardo all'occupazione giovanile e a quella femminile;
-pari opportunità;
-sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione
delle figure professionali;
-linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi
sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
-dati occupazionali inerenti il personale in servizio al 31 dicembre dell'anno
di riferimento precedente;
-andamento delle assunzioni a tempo parziale (e trasformazioni), relativa tipologia
e ricorso al lavoro supplementare.
L’Azienda fornirà altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti,
anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa, al verificarsi di eventi
straordinari destinati ad incidere sull’Azienda nel suo complesso.
B) livello regionale:
Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui alla
precedente lettera A) l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata
secondo quanto previsto dall’art. 8, una informativa sugli argomenti appresso
specificati con riferimento al personale destinatario del presente CCNL, di
cui al territorio interessato:
-andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi
indicatori di bilancio ad alle prospettive di sviluppo;
-situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riguardo
all'occupazione giovanile, a quella femminile, ai contratti formazione e lavoro,
ai contratti a tempo determinato, ai contratti di apprendistato;
-pari opportunità;
-qualità del servizio, rapporto con la clientela e produttività;
-dinamica della produttività e del costo del lavoro;
-linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi
sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
-distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti
l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale
razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.
C) unità produttiva
Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui alla
precedente lettera B), ad iniziativa della Delegazione Sindacale individuata
secondo quanto previsto dall’art. 8, l’Azienda fornirà entro
un mese dalla richiesta, informazioni in ordine agli argomenti di cui alla lettera
B) del presente articolo per quanto di competenza della singola unità
produttiva.
Le disposizioni previste alle precedenti lettere B) e C) del presente articolo
si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A.
Art. 6 Consultazione
La consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della conoscenza,
ha carattere non negoziale ed interviene prima della fase esecutiva dei provvedimenti
che l’Azienda intende adottare alle condizioni e secondo le modalità
appresso specificate.
La consultazione si articolerà su tre livelli:
A-nazionale
B-regionale
C- unità produttiva
A) livello nazionale
La consultazione si realizza nell’ambito dei lavori di cui all’Osservatorio
Paritetico Nazionale, all’Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione e
Riqualificazione Professionale, nonché al Comitato Paritetico per le
Pari Opportunità.
B)livello regionale
La consultazione riguarderà progetti esecutivi inerenti l’introduzione
di innovazioni tecnologiche, anche con riguardo a programmi di intervento ambientale
di sicurezza del lavoro, processi significativi di riorganizzazione, con particolare
riguardo alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale, piani
di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto
di apposito accordo.
In relazione a quanto precede l’Azienda darà preventiva informativa
alla Delegazione Sindacale individuata secondo le norme contenute nell’art.
8, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi
entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per
l’esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione Sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di
fissazione dell’incontro durante i quali l’Azienda non darà
luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
C) livello di unità produttiva
La consultazione avrà per oggetto quanto previsto al primo comma della
lett. B) laddove i profili applicativi riguardino una sola unità produttiva.
In relazione a quanto precede l’Azienda darà preventiva informativa
alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto nell’art.
8, cui farà seguito – a richiesta della delegazione medesima da
avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione –
un incontro per l’esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione Sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di
fissazione dell’incontro durante i quali l’Azienda non darà
luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
La procedura prevista alle precedenti lettere B) e C) del presente articolo
si applica esclusivamente a Poste Italiane S.p.A.
La presente procedura si pone come autonoma rispetto agli altri momenti di confronto
sindacale regolati dal presente CCNL e pertanto non si cumula con le relative
procedure
Art. 7 Partecipazione
In coerenza con la Dichiarazione Programmatica e la Premessa al presente contratto
e con l’art. 1, le Parti stipulanti assumono la partecipazione ai diversi
livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali quale metodo
per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima
interno nonché per la condivisione degli obiettivi di sviluppo dell’azienda
e di prevenzione del conflitto.
In tale contesto, le Parti convengono di consolidare e sviluppare le attività
dell’Osservatorio Paritetico Nazionale, dell’Ente Bilaterale per la
formazione e la riqualificazione professionale e del Comitato per le Pari Opportunità
allo scopo di favorire la costruzione di una consapevole partecipazione dei
lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia all’interno che all’esterno
dell’Azienda, nel condiviso presupposto che l’integrazione e la collaborazione
sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un
miglioramento complessivo della qualità del lavoro.
OSSERVATORIO PARITETICO NAZIONALE
Composizione
L’Osservatorio è composto da due membri per ogni Organizzazione
Sindacale stipulante e da una adeguata rappresentanza per Poste Italiane S.p.A.
I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo
del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e possono essere sostituiti
da ciascuna delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare
alle Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Funzionamento
L’Osservatorio si riunisce due volte l’anno, di norma nei mesi di
gennaio e luglio su convocazione della Direzione aziendale. Eventuali sessioni
straordinarie su tematiche specifiche possono essere attivate su richiesta della
Direzione aziendale o di almeno la maggioranza dei componenti.
Sulle materie oggetto dell’Osservatorio possono essere emesse osservazioni
e raccomandazioni, prevalentemente indirizzate alle parti in quanto titolari
della contrattazione collettiva.
Con le osservazioni le parti assumono posizioni in merito alle tematiche trattate.
Attraverso le raccomandazioni l’Osservatorio esprime indirizzi sugli argomenti
all’ordine del giorno che, pur non avendo carattere vincolante hanno la
finalità di orientare e rendere coerente l’azione delle parti. Le
raccomandazioni sono deliberate all’unanimità e sono portate a conoscenza
dell’intero personale.
Gli oneri relativi al funzionamento dell’Osservatorio sono a carico di
Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti,
gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Materie
L’Osservatorio svolge funzioni di studio, approfondimento e valutazione
congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine
alle condizioni di lavoro in Italia ed all’estero.
In particolare, costituiscono oggetto di analisi:
-le prospettive strategiche e produttive del mercato dei servizi postali anche
nelle relative evoluzioni;
-gli impatti derivanti dai processi di integrazione europea sul rapporto di
lavoro;
-la situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare
riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
-lo sviluppo delle tecnologie e loro eventuale effetto sull’occupazione
e sull’evoluzione delle figure professionali;
-le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior
raccordo tra le esigenze dell’Azienda e del mondo del lavoro con le infrastrutture
esistenti;
-l’assetto previdenziale del settore;
-la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti
le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti
alla categoria dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge
che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare
i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a
livello europeo, nazionale e regionale
Iniziative
L’Osservatorio nell’ambito delle materie di cui sopra e con particolare
riferimento al mercato del lavoro, agli scenari competitivi ed alle principali
esperienze dei diversi operatori postali europei ed internazionali può
promuovere:
-convegni su tematiche economico-giuridiche che prevedano la partecipazione
ed il contributo di esperti esterni;
-sessioni di work-shop finalizzati a favorire momenti di incontro tra il management
aziendale e la dirigenza sindacale e ad approfondire tematiche macro sugli scenari
evolutivi della Società e del settore;
-benchmarking sugli scenari europei e sull’evoluzione dei principali operatori
postali, che prevedano anche appositi momenti di verifica e confronto attraverso
approfondimenti, studi e visite di realtà estere.
L’Osservatorio può deliberare la costituzione di un apposito organismo
che, ferme restando le materie di cui agli assetti negoziali, abbia il compito
di monitorare lo stato di realizzazione ed avanzamento dei principali progetti
di sviluppo aziendali.
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
I.Le Parti stipulanti, nell’intento di promuovere ed attuare iniziative
orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale
in Poste Italiane S.p.A., convengono di sviluppare ed arricchire le attività
dell’ Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale
di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le Parti medesime.
II. Il funzionamento dell’Ente Bilaterale è disciplinato dal proprio
regolamento interno.
III.L’Ente bilaterale ha in particolare la funzione di:
-promuovere attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale
ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 sia quanto rinveniente
da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione
aziendale ovvero dall’introduzione di innovazioni tecnologiche;
-elaborare a tal fine proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante
convenzioni con Enti privati e pubblici ;
-promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o
con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
-promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività
indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in
Poste Italiane S.p.A., l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali
e regionali.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
I.In attuazione di quanto previsto dalla Legge 125/1991 e dai successivi Decreti
del Ministero del Lavoro emanati in materia di pari opportunità, viene
istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari
Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A.
II. Il Comitato di cui al comma che precede si propone lo scopo di promuovere
l’adozione di misure denominate azioni positive per rimuovere, nell’intento
di salvaguardare l’occupazione femminile e di conseguire l’uguaglianza
sostanziale nel lavoro fra donne e uomini, gli eventuali ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione di dette pari opportunità.
III. A tal fine il C.P.O. svolge un ruolo di studio, di proposizione e di ricerca
sui principi di parità di cui alla Legge n. 125/1991, nell’ambito
delle materie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività
di cui all’Ente Bilaterale e all’Osservatorio di cui al presente Contratto;
il Comitato è Paritetico, tra Azienda e OO.SS, seppure con una diversa
composizione numerica dei partecipanti.
IV. Il C.P.O. nazionale viene ubicato nell’ambito della Direzione Centrale
della Società; i C.P.O. regionali vengono ubicati nell’ambito della
Strutture aziendali territorialmente competenti.
V. Il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, al quale, nell’ambito
di quanto sopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento
e indirizzo delle attività dei C.P.O. regionali, è composto come
segue:
a) da 6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti
in campo giuridico, statistico, sociologico;
b)da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL designato/a
dalle OO.SS. stesse;
c)per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato
solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
VI.Il Comitato Regionale per le Pari Opportunità, anch’esso paritetico,
che opera per quanto di propria specifica competenza nell’ambito degli
indirizzi ricevuti dal C.P.O. nazionale, è composto come segue:
a)da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le
dipendenti esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;
b) da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente contratto;
c) nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 – per
l’assenza sul territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL- la Delegazione
Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;
d) per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà
convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
VII. Il Comitato sia a livello nazionale che regionale, all’atto dell’insediamento,
elegge su proposta dell’Azienda il/la Presidente e fra i/le componenti
del Comitato stesso elegge la Segreteria.
VIII. Il/la Presidente del C.P.O. nazionale convoca il C.P.O. per la definizione
e l’approvazione del Regolamento che disciplina l’attività
di tutti i C.P.O. di Poste Italiane S.p.A., nella circostanza viene individuato
il referente dell’Azienda per la materia e definite le agibilità
individuali relative ai componenti dei predetti C.P.O.
IX. Analogamente il/la Presidente del C.P.O. regionale, convoca il C.P.O. per
il recepimento formale del Regolamento di cui al comma che precede.
X. I/le componenti non potranno far parte del C.P.O. per più di due mandati
consecutivi ciascuno della durata di 4 anni.
XI.Il Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi
e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere
trasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.
XII.Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.O. sono a carico di Poste Italiane;
per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno
considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
XIII. Al verificarsi di modifiche/integrazioni legislative in materia, le Parti
stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto
alle previsioni del presente articolo.
Art. 8 Delegazioni sindacali territoriali
Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni sindacali
territoriali, le Parti convengono quanto segue:
I. a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita
da non più di 1 dirigente RSU eletto in rappresentanza di ciascuna lista
che ha ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente
sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL;
II. a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita da non
più di 24 dirigenti sindacali, dei quali:
-12 dirigenti sindacali delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti
il presente CCNL, nella misura di 2 dirigenti per ciascuna delle predette OO.SS.
-12 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6
eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante
degli accordi in materia di costituzione delle RSU.
Capitolo II
DIRITTI SINDACALI
Art. 9 Assemblea
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., nonché
dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti
il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale o del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società
di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati
alla Società (unità produttiva di competenza) con preavviso scritto
da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea
ai lavoratori nei modi consentiti.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle
assemblee.
La partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro è limitata
a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione;
la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui
il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea
fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto
delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché
di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva
ovvero del singolo luogo di lavoro.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori
ore retribuite di assemblea, nell’ anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali
compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un’unica
assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento
della medesima sarà teso ad evitare disagio all’utenza ed a tal
fine l’azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva;
inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime
o ultime due ore di servizio.
In caso di assemblea programmata per una durata superiore alle due ore, nonché
per le assemblee programmate nelle strutture del Call Center, verrà assicurato
un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si incontreranno per
individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso
istituzionalmente e permanentemente assegnato all’attività al di
fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio,
a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente
indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno
di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio
nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità
produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo
del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione
della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva
da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle
segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente
periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
Art. 10 Referendum
La Società deve consentire, nell’ambito aziendale, lo svolgimento,
fuori dell’orario di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia generali
che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti
dalla R.S.U. nonché dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, con diritto
di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva
e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 11 Locali delle Rappresentanze sindacali
unitarie
La Società, in ciascuna unità produttiva con numero di dipendenti
superiore a 200, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie e/o delle
OO.SS. stipulanti il CCNL, pone permanentemente a disposizione delle medesime
un idoneo locale comune attrezzato per l’esercizio delle loro funzioni.
Art. 12 Contributi sindacali
I. Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il
CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni
dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto
collettivo in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
II. Le deleghe devono essere inoltrate dalle Organizzazioni sindacali alle quali
va effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali
i lavoratori direttamente dipendono.
III.Esse devono contenere:
le generalità del dipendente;
l'ufficio di appartenenza;
l’individuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare le
trattenute;
la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);
l'Organizzazione sindacale beneficiaria;
il mese e l'anno di decorrenza;
il luogo e la data del rilascio;
la firma del dipendente;
il consenso per il trattamento dei dati personali.
IV.Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà
effettuato dalla Società sul conto corrente postale indicato dall’Organizzazione
Sindacale beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta
stessa viene operata.
V.La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale
e notificata per iscritto alla Direzione della Società.
VI.La procedura di cui al punto V deve essere osservata anche nell’ipotesi
di variazioni della misura della trattenuta in questione. In tal caso l'adeguamento
della misura della trattenuta avverrà entro 3 mesi dalla predetta comunicazione
ferma restando la decorrenza della variazione stessa dalla data stabilita dall'Organizzazione
Sindacale.
VII.Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate
in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare
dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Società.
La revoca deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata
indirizzata sia alla struttura centrale o periferica dalla quale il lavoratore
direttamente dipende sia all'Organizzazione Sindacale interessata.
VIII.Le deleghe a favore delle OO.SS. stipulanti, in atto alla data dell'entrata
in vigore del CCNL, conservano la loro validità e sono assoggettate alla
disciplina del presente articolo.
Art. 13 Diritto di affissione
La Società collocherà all’interno dei luoghi di lavoro, ed
in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Rappresentanze
sindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei medesimi
organismi sindacali.
I contenuti dell’informazione dovranno riguardare la materia sindacale
e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali
sulla stampa.
La Società provvederà a rimuovere il materiale di informazione
o di propaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.
Art. 14 Attività sindacale
Lo svolgimento dell’attività sindacale avrà luogo nelle forme
e nei modi coerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima
informazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell’attività aziendale e senza venir meno
all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I Dirigenti delle R.S.U., nonché i dirigenti nazionali e territoriali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL potranno accedere,
durante l’orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l’attività
lavorativa nell’ambito dell’Unità Produttiva, nel rispetto
di modalità che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del lavoro,
avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che, con riferimento al secondo comma del vigente articolo,
individueranno in un apposito regolamento le specifiche modalità di accesso
ai differenti luoghi di lavoro
Art. 15 Tutela dei Dirigenti delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie
Il trasferimento ad altra unità produttiva del dirigente della R.S.U.
può essere disposto solo previo nulla osta delle Associazioni Sindacali
di appartenenza, salvi i casi di cambiamento di qualifica o categoria.
La medesima tutela è attribuita ai dirigenti degli organi statutari delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura massima per
ciascun sindacato dell’8% del numero degli iscritti risultante, a livello
nazionale, dalle deleghe rilasciate dai dipendenti per la riscossione dei contributi
sindacali alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ad un dirigente sindacale per ogni unità produttiva ove il Sindacato
abbia costituito, a norma di Statuto, una propria struttura territoriale.
La garanzia di cui al comma precedente non opera nella ipotesi di trasferimenti
collettivi. Il riconoscimento della prerogativa di cui al presente articolo
è subordinato alla preventiva comunicazione alla Società dei nominativi
dei destinatari della tutela.
Le Organizzazioni Sindacali, a tal fine, avranno cura di comunicare tempestivamente
alla Società ogni variazione intervenuta nelle attribuzioni degli incarichi
dirigenziali.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano fino alla fine dell'anno
successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale
Art. 16 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'adempimento dei compiti di cui
alla L. n. 152 del 30.3.2001, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità,
la loro attività all’interno della Società.
Art. 17 Agibilità sindacali
La materia delle agibilità sindacali è regolata dalle disposizioni
di legge e dai relativi accordi definiti tra le Parti.
Art. 18 Procedure di raffreddamento e
di conciliazione
Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al
fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i
conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS.
si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione
in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 146
del 1990 così come integrata dalla Legge n. 83 del 2000
A)Controversie collettive.
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio
dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno
essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società
e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso
a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
E’ esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti
collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera
A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente
le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto
secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’art. 2, lett. A),
del presente CCNL.
B)Conflitti di lavoro.
1)Livello di unità produttiva.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unità produttiva,
la R.S.U. interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del
Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura
aziendale dell’unità produttiva, chiedendo l’attivazione della
procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda
avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili
soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura
si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti,
si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti
a livello regionale, secondo una procedura che si articolerà e concluderà
nei tempi e modi previsti dai commi I, II e III del presente punto 1).
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale resta individuata
come indicato nell’art. 8 al presente CCNL.
La procedura, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa
decorsi quindici giorni dal suo avvio.
Durante l’espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno
da ogni azione diretta.
2)Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più unità
produttive di una stessa regione, ciascuna R.S.U. interessata, unitamente alle
competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata
comunicazione scritta alla struttura R.U. di regione dell’Azienda, chiedendo
l’attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda
avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili
soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti la procedura
si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ai fini della presente procedura la Delegazione Sindacale a livello regionale
resta individuata come indicato nell’art. 8 del presente CCNL.
3)Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la
Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso
motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS.
stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Umane chiedendo l’attivazione
della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda
darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili
soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura
si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente
articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia
di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge
n. 83 del 2000.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
In tema di occupazione e mercato del lavoro, le Parti, alla luce delle evoluzioni
legislative in corso, ritengono necessario individuare momenti di verifica e
monitoraggio congiunto sulla materia.
In particolare, con riferimento agli istituti inerenti la costituzione del rapporto
di lavoro già disciplinati nel presente Contratto, qualora dovessero
verificarsi modifiche od integrazioni di legge, le Parti si impegnano ad incontrarsi
al fine di esaminare i contenuti e le compatibilità delle nuove discipline
con le disposizioni contrattuali ed individuare modalità, tempistiche
e procedure che ne consentano l’eventuale differente applicabilità
in Azienda.
Parimenti, qualora dalle evoluzioni legislative sopra richiamate dovesse scaturire
la definizione di ulteriori tipologie e forme contrattuali, le Parti si impegnano
ad approfondire ed analizzare i contenuti delle stesse ed a valutarne la eventuale
applicabilità.
Art. 19 Assunzione
I.Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni
di legge e del presente contratto.
II.All’atto dell’assunzione la Società comunica al lavoratore
per iscritto:
-la data di assunzione;
-l’ inquadramento professionale;
-il luogo di lavoro;
-la struttura di assegnazione;
-il trattamento economico iniziale;
-la durata del periodo di prova.
III. Nella lettera di assunzione è inoltre specificato che al lavoratore
viene consegnata copia del vigente CCNL.
IV. Ai fini dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
-documento di identificazione;
-certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
-certificato degli studi compiuti;
-copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
-certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia
(l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio
fiscale se diverso dalla residenza);
-copia del codice fiscale;
-certificato medico non anteriore a tre mesi dal quale risulti l’idoneità
al lavoro rilasciato dall’A.S.L. territoriale ovvero dal medico competente
nei casi previsti dal D.Lgs. n.626/1994 e successive modifiche.
V. Il lavoratore, in luogo dei predetti documenti, può produrre, ove
consentito, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
VI. Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto gli
eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
Art. 20 Periodo di prova
I.Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.
II.La durata del periodo di prova è:
-fino ad un massimo di quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al
livello F;
-fino ad un massimo di tre mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli E,
D, C, B;
-fino ad un massimo di sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.
III.Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia,
il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove
le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario
per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello
di durata massima semestrale. Il periodo di prova resta altresì sospeso
in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso
a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non
abbiano superato la durata di sei mesi.
IV. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del
periodo di prova, salvo quanto previsto al comma III che precede e nei casi
in cui la Società ritenga giustificata l'assenza stessa; in detti casi
il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla
durata dell'assenza.
V. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per il corrispondente personale non in prova.
VI. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere
inferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è
stato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno
3 giorni di addestramento/formazione.
VII. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere
risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza
obbligo di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine
lavoro.
VIII. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure
per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene
corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione
avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la
retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda
che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del
mese.
IX.Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di
lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e
gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione
a tutti gli effetti.
Art. 21 Classificazione del personale
A decorrere dal 1° gennaio 2004, fatte salve ulteriori specifiche decorrenze,
il personale in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo
aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle diverse responsabilità
connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6 livelli professionali
:
LIVELLO
PROFESSIONALE |
F |
E |
D |
C |
B |
A |
L’inquadramento
del personale avviene sulla base di declaratorie generali, ruoli ed esemplificazioni
di figure professionali.
Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative
e che la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere esaustivo.
Le declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentono per
analogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente
CCNL.
Nell’ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure
professionali che, in relazione all’esperienza maturata ed alla conseguente
completezza nel ruolo, vengono distinte in “junior” e “senior”.
Le Parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario
maturare un’esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi
formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all’acquisizione
delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo
svolgimento delle stesse mansioni: tale periodo è convenzionalmente ridotto
per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con 24 mesi
di anzianità nella misura di:
-6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E;
-12 mesi per l’operatore sportello junior del livello D.
Declaratorie
LIVELLO F
Lavoratori che svolgono attività semplici, con conoscenze elementari
ed attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; tali attività
manuali e non, presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura
amministrativa–tecnica-contabile, di mero supporto manuale o di contenuto
puramente esecutivo. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti,
apparecchiature di uso semplice.
Ruoli
Addetto di Base
Lavoratori che svolgono servizi di vigilanza, anticamera, portineria e collegamenti
interni; servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni connesse, anche
con l’uso di strumenti meccanici o informatici; mansioni di operaio comune.
Figure professionali esemplificative:
Addetto al protocollo
Addetto guardiania e accessi
LIVELLO E
Lavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto,
a contatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico
pratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con
contenuti professionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione
di strumenti semplici e complessi, sulla base di processi definiti e/o di istruzioni
dettagliate.
Ruoli
Addetto junior- Addetto
Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali
e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e procedure
definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e/o operative,
connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti.
Figure professionali esemplificative
Addetto CRP - junior
Addetto CUAS – junior
Addetto UDR - junior
Portalettere - junior
Addetto Call Center – junior
Addetto Staff – junior
Addetto Centralino
LIVELLO D
Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze
specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali
di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati
direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono
attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata
preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici
e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale
o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti
dei regolamenti di esecuzione.
Ruoli
Addetto senior
Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali
e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e procedure
definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo
complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche
previste al sesto comma del presente articolo.
Figure professionali esemplificative
Addetto CRP - senior
Addetto CUAS - senior
Addetto UDR – senior
Portalettere - senior
Addetto Call Center – senior
Addetto Staff – senior
Ruoli
Operatore Junior - Operatore
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, svolgono nell’ambito
di procedure definite, attività amministrative, tecniche o gestiscono
le relazioni con i clienti fornendo informazioni sui prodotti o effettuando
le operazioni richieste.
Figure professionali esemplificative
Operatore Sportello – junior
Operatore Doganale
LIVELLO C
Lavoratori che in possesso di conoscenze specifiche qualificate svolgono attività
di carattere tecnico-amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori
o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività
effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa
nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
Ruoli
Operatore senior
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato
una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo
svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto
comma del presente articolo, nell’ambito di procedure definite, espletando
attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
Figure professionali esemplificative
Operatore Sportello – senior
Operatore Polivalente
Ruoli
Coordinatore
Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico-operative
utili alla gestione, all’addestramento ed al supporto della squadra; presidiano
la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia
con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione
e risoluzione di eventuali criticità.
Figure professionali esemplificative
Caposquadra Portalettere
Caposquadra Lavorazioni Interne
Caposquadra CRP
Direttore Ufficio Postale Monoperatore
Direttore Ufficio Postale - fino al 31.12. 2004
Operatore Doganale Master
Nota a Verbale
Al fine di realizzare il coerente riposizionamento nel livello inquadramentale
C del personale appartenente ai CUAS, SCA, Call Center, Orion, Pegasus e Staff,
le parti concorderanno entro il 31/12/03, attraverso il lavoro della Commissione
Paritetica per la classificazione del personale, le evoluzioni e gli sviluppi
delle figure professionali di tali ambiti organizzativi.
LIVELLO B
Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti
attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e
controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà
di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive
superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi
decisionali.
Ruoli
Supervisor
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili
della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del
gruppo assegnati dall’azienda; fungono da punto di riferimento professionale
supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività
e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro; rilevano le
esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti,
servizi, procedure.
Figure professionali esemplificative
Tutor Call Center
Responsabile Turno CRP
Responsabile Turno Sistemi Informativi
Direttore Ufficio Postale
Ruoli
Specialista
Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti
organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono
supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti
e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento.
Figure professionali esemplificative
Specialista Progetti Operativi di Filiale
Specialista Sala Consulenza
Sistemista
Analista programmatore
Specialista di staff
Specialista Tecnico di Impianti
Web Designer
LIVELLO A - Quadri
Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado
di specializzazione, responsabilità diretta nell’ attuazione degli
obiettivi della società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza.
Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità
di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all’elevato
contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni
organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la
Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione,
programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative
della massima rilevanza.
All’interno del presente livello professionale sono individuate due distinte
posizioni retributive: A2 ed A1.
Posizione Retributiva A2
Ruoli
Responsabile di Struttura
Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione
di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati
dall’Azienda. Nell’ambito di tale profilo professionale le attività
svolte presuppongono relazioni all’interno e/o all’esterno della società
e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
Responsabile di Servizio CRP
Direttore Ufficio Postale
Responsabile UDR
Ruoli
Professional
Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta
sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how
specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono
con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi.
L’attività di tali figure professionali è caratterizzata
da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione
e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.
Figure professionali esemplificative
Product Manager
Responsabile Commerciale di Area
Analista
Posizione Retributiva A1
Ruoli
Responsabile di Struttura Complessa
Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili
della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli
obiettivi assegnati dall’azienda. Nell’ambito di tale profilo professionale
le attività svolte presuppongono relazioni all’interno e/o all’esterno
della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle
politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
Responsabile Area Territoriale Call Center
Responsabile CPO Base
Responsabile di Servizio (Filiale / Polo / CMP)
Direttore Ufficio Postale
Responsabile UDR
Ruoli
Professional Master
Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta
su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di
grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo,
in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti
e/o processi di lavoro di rilevante importanza. Nell’ambito della propria
professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso
attività di consulenza, progettazione e indirizzo.
Figure professionali esemplificative
Responsabile Engineering
Responsabile Gestione Immobiliare
Mobilità Professionale
In relazione alle esigenze tecnico – produttive dei diversi ambiti organizzativi,
ed alla necessità di conseguire negli ambiti medesimi un livello comune
di professionalità atto ad evitare la parcellizzazione dei compiti nei
processi di lavoro, nonché di favorire l’accrescimento, anche orizzontale,
delle competenze delle risorse, la Società terrà conto, nell’impiego
del personale, dei seguenti criteri principali:
- nella mobilità d’impiego delle risorse, in posizioni di pari livello
di inquadramento, tra i diversi ambiti organizzativi come di seguito specificati,
ovvero, all’interno dello stesso ambito organizzativo, tra diverse attività
o figure professionali, si terrà conto del grado di specializzazione
e delle limitazioni correlate ad attività propriamente tecniche.
In particolare, al fine di valorizzare lo sviluppo orizzontale delle competenze
e salvaguardare la professionalità acquisita, la fungibilità orizzontale,
tra i diversi ambiti organizzativi, potrà essere attuata nei seguenti
termini:
Recapito verso CRP/CUAS;
-CRP/CUAS/Recapito verso Servizi e Staff di supporto al Business;
-Staff di supporto al Business verso Servizi e viceversa.
Nota a verbale
Con riferimento ai criteri di mobilità professionale sopra definiti,
le Parti si danno atto che, qualora dovessero attuarsi piani di riorganizzazione
che interessino i CRP ed i CUAS, i relativi processi condivisi potranno prevedere
meccanismi di fungibilità orizzontale verso il recapito delle risorse
ivi operanti.
Criteri di accesso ai livelli professionali
La società per la copertura di esigenze rilevate nelle diverse posizioni
interne valorizzerà la ricerca e lo sviluppo delle risorse interne utilizzando
sistemi integrati di selezione, formazione e valutazione del potenziale e delle
competenze. Nelle fasi di ricerca verranno utilizzate metodologie che si ispireranno
anche a criteri oggettivi con l’obiettivo condiviso della migliore coniugazione
dello sviluppo aziendale e professionale dei dipendenti e della valorizzazione
dell’esperienza maturata.
In particolare, i criteri di accesso ai livelli professionali di maggiore responsabilità,
identificati essenzialmente nei Quadri, sono ispirati a principi di riferimento
coerenti con gli obiettivi strategici della Società, nella consapevolezza
che tali figure costituiscono un riferimento organizzativo fondamentale per
il presidio dei processi ed il raggiungimento dei risultati aziendali.
Mutamento temporaneo di mansioni
In applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato dall’art
. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 -in caso di assegnazione a mansioni
superiori a quelle del livello di appartenenza- il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione
stessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima
non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto.
Quadri
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2
aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo
alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi
della Società.
I requisiti di appartenenza sono individuati nella declaratoria del livello
A, del presente contratto.
Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ragione
della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito
dell’attività dell’Ente Bilaterale della formazione, potranno
essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo
sviluppo delle professionalità e delle competenze.
L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai
singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche
competenze professionali.
In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze organizzative
della Società, le prioritarie necessità formative espresse da
ciascun Quadro.
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti
e diritto d’autore viene riconosciuta ai “Quadri” – previa
specifica autorizzazione aziendale- la possibilità di pubblicazione nominativa
o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività
svolta.
In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986
n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello
A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1,
anche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni
dirigenziali – al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività
svolta e l’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando
si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.
Commissione Paritetica per la Classificazione Professionale
In relazione al nuovo sistema di classificazione professionale e all’esigenza
condivisa dalle parti di curarne lo sviluppo, in coerenza con la nascita e l’evoluzione
di nuove figure professionali, si conviene di istituire, entro tre mesi dalla
stipulazione del presente contratto, una Commissione Paritetica per la Classificazione
Professionale, composta da 6 membri per ciascuna parte.
Alla Commissione è demandato il compito di condurre attività di
osservazione e studi sull’evoluzione delle professionalità esistenti
all’interno delle aziende, anche attraverso progetti ed analisi comparate
sui principali scenari di riferimento.
Nell’ambito delle proprie competenze la Commissione, in coerenza con la
nascita dei nuovi progetti sperimentali e dei processi di innovazione tecnologica/organizzativa,
potrà formulare proposte per favorire l’avvio di progetti formativi
inerenti lo sviluppo e l’evoluzione della figura professionale del portalettere.
Le Parti rinviano ad un successivo accordo la definizione delle modalità
di funzionamento della Commissione, necessarie a garantirne la piena operatività.
Art. 22 Rapporto di lavoro a tempo determinato
I. Con riferimento ai principi sanciti dall’Accordo Europeo UNICE-CEEP-CES
del 18 marzo 1999 in materia di contratti a tempo determinato - ove si riconosce
che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma
comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori, e che gli
stessi rispondono in alcune circostanze sia alle esigenze dei datori di lavoro,
che a quelle dei lavoratori - le Parti convengono la seguente disciplina relativa
agli ambiti affidati alla contrattazione collettiva dalle norme vigenti.
II. Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura media annua
dell’8% del numero dei lavoratori in servizio su base regionale alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente per Poste Italiane S.p.A. e nella
misura del 10% per le altre Società cui si applica il presente CCNL,
i contratti a tempo determinato stipulati per:
-incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze
produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare
con il personale in servizio nell’unità produttiva interessata;
-temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali;
-per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione
di innovazioni tecnologiche ovvero a processi produttivi soggetti a riorganizzazione
e riconversione;
-per far fronte a più commesse concomitanti, alle quali non sia possibile
far fronte con il personale presente interessato alla tipologia di commesse.
III. Nella percentuale complessiva riferita a Poste Italiane S.p.A. nel comma
che precede, è ricompresa una percentuale del 3% che potrà essere
utilizzata solo a seguito di positiva verifica svolta con le OO.SS territoriali.
IV. In relazione a quanto precede, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste
Italiane Spa al lavoro temporaneo, di cui all’art. 25 ed al contratto a
tempo determinato, nelle fattispecie di cui al comma II del presente articolo,
la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie,
fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente
previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio
nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente.
V. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi
informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo
lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
VI. Nel corso del rapporto di lavoro l’Azienda fornirà ai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti
a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia
di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di
lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione
aziendali in uso.
VII. L’ Azienda informerà le Organizzazioni sindacali stipulanti
il presente contratto in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto
previsto dall’art. 5, del presente CCNL.
VIII. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene
con le stesse modalità previste dall’art. 19 del presente CCNL.
IX. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del
periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del
contratto stesso. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto
per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare
il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata
del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo
di prova stesso in caso di infortunio.
X. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto
alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/6 della durata
del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo.
XI. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni
quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno
atto che per fase di avvio di nuove attività, si intende un periodo di
tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio
di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità
produttiva aziendale.
Art. 23 Rapporto di lavoro a tempo parziale
I. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno
ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale
in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e compatibilmente
con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.
II. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, è formalizzato con lettera, sottoscritta dalle parti,
nella quale sono indicati:
· - la data di assunzione o di trasformazione;
· - l’inquadramento professionale;
· - la mansione;
· - il luogo di lavoro;
· - la struttura di assegnazione;
· - il trattamento economico iniziale;
· - la durata del periodo di prova;
· - la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
III. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà
precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza
a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo
parziale, sempreché ne abbia fatto richiesta, che sia in possesso dei
requisiti richiesti e/o che ricopra posizioni di identico o equivalente contenuto
professionale.
IV. La prestazione individuale, determinata consensualmente tra le parti, non
può essere, in ragione d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a
1300 ore. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale,
le predette prestazioni possono essere, nell’ambito del secondo livello
di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
V. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale,
verticale e misto.
A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi:
-con presenza giornaliera su tutti i giorni della settimana;
-con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;
-con presenza articolata nel corso dell’anno anche limitatamente ad alcuni
periodi di esso;
-con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni della settimana
o in parte di essi.
VI. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base
regionale complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto
a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo
di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo livello di contrattazione.
All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche
iniziative, la Società darà informativa alle OO.SS., a livello
regionale, in ordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività
interessate dall’attivazione di rapporti a tempo parziale.
Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di Poste Italiane S.p.A.,
il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo
pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
VII Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale la
Società favorirà, ai fini della precedenza nell’accoglimento
e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le domande
avanzate dai lavoratori con gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti
portatori di handicap grave, dipendenti con figli portatori di handicap grave)
ovvero con figli di età inferiore a 8 anni, nonché lavoratori-studenti.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà
avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata comunque non
inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi
da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della
data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa
durata.
Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza
del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o
familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente
con le esigenze organizzative e produttive.
In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere
attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente
contenuto professionale nell’ambito del livello di inquadramento di appartenenza.
DICHIARAZIONI A VERBALE:
A. In caso di disdetta da parte della Società, la stessa valuterà,
compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive ed a fronte di comprovate
necessità del lavoratore, la possibile permanenza dell’interessato
in regime di orario ridotto, anche attraverso l’eventuale sua assegnazione
ad altra unità produttiva.
B. In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno, la Società,
compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con il livello
di inquadramento professionale di appartenenza, lo reinserirà nella stessa
unità produttiva di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di
lavoro di provenienza o in uno viciniore .
VIII. Una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto
a quella concordata è possibile soltanto per accordo scritto tra lavoratore
e Società a fronte di esigenze organizzative e produttive. La predetta
variazione avviene con preavviso di almeno 10 giorni rispetto all’inizio
della variazione medesima e con indicazione della durata complessiva, durante
la quale il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione pari al 10%
della retribuzione oraria globale di fatto. Decorsi 5 mesi dalla stipulazione
del predetto accordo, introduttivo di clausole elastiche, il lavoratore può
darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese, quando ricorrano
le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario
pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata
o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il
tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti
lettere a) e b), il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per
il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
IX. E’ consentito lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del personale
a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a tempo
determinato per le causali di cui al precedente art. 22, nella misura massima
del 10% della prestazione annua individuale e comunque nel limite di 100 ore
annue.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa non può superare le due ore giornaliere.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del
lavoratore interessato e comunque agli effetti dell’art. 3 del succitato
D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, nelle seguenti fattispecie:
-incrementi di attività non prevedibili;
-esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;
-esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
-operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
-esigenze di formazione;
-esigenze in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le limitazioni previste dal presente comma potranno essere superate per il personale
impiegato presso i call center, sulla base di norme adeguate alla specificità
della prestazione lavorativa, da definirsi in appositi accordi tra le Parti
stipulanti il presente CCNL.
X. ll trattamento economico è commisurato alla relativa durata della
prestazione.
Il trattamento normativo è determinato per i singoli istituti avuto riguardo
alla ridotta durata della prestazione .
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto concerne
le ferie, ad un numero di giorni:
-pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è
a tempo parziale orizzontale;
-proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se il rapporto di lavoro
è a tempo parziale verticale;
-calcolato combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo
parziale misto.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale verticale,
ferma restando la disciplina contrattuale prevista in materia di Assenze per
malattie-Trattamento, di cui all’art. 40 del presente CCNL, il periodo
di comporto verrà riproporzionato in relazione alle giornate di prestazione
lavorativa pattuita.
Al personale a tempo parziale sono applicate le tutele di cui all’art.
4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di non discriminazione).
XI. La Società, nell’ambito degli incontri previsti all’art.
5 informerà le rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento
delle assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.
Art. 24 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle leggi in materia.
Assunzione
I. L’assunzione dell’apprendista è subordinata all’autorizzazione
della competente Direzione Provinciale del Lavoro alla quale dovranno essere
precisate le condizioni della prestazione richiesta all’apprendista, il
genere di addestramento cui verrà adibito e la qualifica da conseguire
al termine del rapporto.
II. Il rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto
da visita sanitaria finalizzata all’accertamento della idoneità
delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle
prestazioni previste dalla successiva occupazione.
III. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad
un periodo di prova di un mese, per l’acquisizione della qualifica di livello
F, e di 2 mesi per quella di livelli di inquadramento superiori . Nel caso in
cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze,
anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova.
Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro,
il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora
le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata
di 6 mesi.
Limiti di età
I. Le Parti stipulanti convengono che, in applicazione delle previsioni di cui
all’art.16, comma 1, della Legge 196/1997, possono essere assunti come
apprendisti i giovani di età non inferiore a diciotto anni e non superiore
a ventiquattro, ovvero, ventisei nelle aree di cui agli obiettivi n.1 e 2 del
Regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista
sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono
elevati di due anni.
Trattamento normativo
I. L’apprendista ha diritto nel periodo dell’apprendistato allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della
qualifica per la quale compie il tirocinio, ivi comprese in particolare le previsioni
in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e ferie.
Restano confermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente.
II. L’apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un
periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore
ad 1/3 della durata complessiva del rapporto instaurato. Nel solo caso di infortunio
sul lavoro l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del
posto ed alla corresponsione della retribuzione per un periodo di assenze, singolarmente
e/o cumulativamente considerate, non superiore ad 1/2 rispetto alla durata complessiva
del rapporto instaurato.
III. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno
o a tempo parziale; in tale ultimo caso esso dovrà avere durata non inferiore
al 60% di quella prevista per il tempo pieno, dovendosi assicurare l’obbligo
formativo nella misura preventivamente autorizzata dai competenti organismi.
Trattamento economico
I. La retribuzione degli apprendisti risulta costituita dalla seguente paga
base mensile:
-per la prima metà del periodo di apprendistato, il 75% dei minimi tabellari
ed il 100% delle indennità di contingenza per il numero di mensilità
contrattualmente stabilite;
-per la seconda metà del periodo di apprendistato, l’85% dei minimi
tabellari e del 100% delle indennità di contingenza per il numero di
mensilità contrattualmente stabilite.
II. Per gli apprendisti a tempo parziale il trattamento economico è commisurato
alla relativa durata della prestazione.
Formazione
I. L’impegno formativo dell’apprendista esterno all’Azienda,
di cui all’art 16, comma 2, della Legge n. 196/97, è regolato sulla
base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire
ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondo le seguenti
modalità:
|
Titolo
di studio |
Ore formative
medie annue |
|
Scuola
dell’obbligo |
120 |
|
Attestato
di qualifica professionale |
100 |
|
Diploma
di scuola media superiore |
80 |
|
Diploma
universitario e/o Laurea |
60 |
II. Le
attività formative, ancorché svolte presso istituti di formazione
o altre entità, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli
obblighi formativi.
III. E’ in facoltà dell’Azienda anticipare parte delle ore
di formazione previste per gli anni successivi.
IV. Le ore di formazione, nei limiti sopra detti, sono comprese nell’orario
normale di lavoro.
Contenuti della Formazione
I. La formazione degli apprendisti ai sensi dei decreti attuativi dell’art.
16 della Legge 196/1997, riguarderà contenuti di carattere generale inerenti
le principali aree di funzionamento aziendale e contenuti che consentano l’acquisizione
delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l’apprendista
nell’area di attività aziendale di riferimento.
II.Le attività formative, in relazione alla professionalità da
acquisire, rientrano tra quelle di seguito riportate:
a.competenze relazionali;
b.organizzazione ed economia;
c.disciplina del rapporto di lavoro;
d.sicurezza sul lavoro;
e.conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale;
f.conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
g.conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;
h.conoscenza ed utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con
riferimento all’area informatica;
i.conoscenza ed utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
l.conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
III.Il consolidamento dell’intervento formativo funzionale all’acquisizione
di conoscenze linguistico/matematiche e finalizzato ad un più proficuo
utilizzo dell’apprendista, può essere garantito nell’ambito
di moduli predisposti dall’Azienda anche relativamente al restante personale.
Tutor
I.Le Parti stipulanti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le
istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi
dell’art. 16, comma 3, della Legge 196/1997 e dell’art. 3, comma 3,
del D.M. 28/02/2000 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.
Sfera di applicazione
I.L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese
nei livelli E, D, C, B e F di cui alla classificazione del personale con esclusione
delle figure con funzioni di coordinamento e controllo.
II.Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16, comma 2, della Legge
196/1997, è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con
giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, con i limiti
di un impegno formativo ridotto.
Proporzione numerica
I.Il numero degli apprendisti non può superare a livello regionale il
10% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale limite
potrà essere elevato fino ad un ulteriore 5% nell’ambito del secondo
livello di contrattazione.
II. Nelle altre aziende cui si applica il presente CCNL, il numero di apprendisti
non può superare il 15% calcolato secondo il criterio di cui al presente
comma.
Durata
I La durata del rapporto di apprendistato è fissata, in relazione alla
qualifica da conseguire, secondo lo schema di seguito riportato
Livello
E,D, C, B |
18
mesi |
Livello
F |
36
mesi |
II Ai fini
della certificazione dell’idoneità all’esercizio delle mansioni
che hanno formato oggetto dell’apprendistato, l’Azienda rilascia relativo
attestato sulla base delle esperienze maturate nell’intero periodo di apprendistato.
Ove il giudizio finale non risulti positivo, l’apprendista a richiesta
sosterrà prove di idoneità.
III Fatte salve le norme di legge, la Società, valutate le condizioni
tecniche, organizzative e produttive, sussistendo le condizioni di idoneità,
procederà, al termine del periodo di apprendistato, alla trasformazione
a tempo indeterminato del relativo contratto.
Informativa
La Società, nell’ambito degli incontri previsti all’art. 5,
informerà le rappresentanze sindacali aziendali stipulanti, sull’andamento
delle assunzioni con contratto di apprendistato e delle relative attività
formative.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Parametro di ingresso apprendisti
Le Parti individuano la posizione retributiva di cui al livello professionale
D, quale parametro convenzionale di riferimento per l’applicazione delle
previsioni di cui al presente articolo.
Art. 25 Lavoro temporaneo
I. La Società si potrà avvalere di prestazioni di lavoro temporaneo
in conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare:
-alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) della Legge 24
giugno 1997, n. 196;
-alle esclusioni di cui all’art. 1 comma 4 della Legge 24 giugno 1997 n.
196;
-alle previsioni di cui all’art. 3 dell’Accordo Interconfederale Confindustria
del 16 aprile 1998, da intendersi riferita su base regionale.
II. Inoltre in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera
a) della citata Legge, si definiscono le ulteriori seguenti causali di ricorso
alle prestazioni di lavoro temporaneo:
-temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali;
-sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazioni
a corsi di formazione ovvero malattia e temporanea inidoneità a svolgere
la mansione assegnata;
-esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati
nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali
assetti produttivi aziendali;
-maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali
e non consolidabili;
-punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte
con le risorse normalmente impiegate;
-esecuzioni di particolari commesse che, per la specificità del prodotto
ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità
e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
-necessità non programmabili connesse alla manutenzione degli impianti
nonché al ripristino della funzionalità e della sicurezza degli
stessi.
III.Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno
individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente
articolo.
IV.L’Azienda provvederà a comunicare alle OO.SS. stipulanti il CCNL
il numero dei contratti di fornitura conclusi, l’inquadramento ricoperto,
e le relative causali, specificando la relativa durata media. Provvederà
inoltre a fornire alle RSU dell’Unità Produttiva interessata, ovvero
in mancanza alle RSA, congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS.
stipulanti il CCNL, le comunicazioni previste nell’art. 7 comma 4 lettera
a) e b) della citata Legge.
Art. 26 Contratto di Formazione e Lavoro
Alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
di legge vigenti in materia nonché le previsioni di cui agli Accordi
Interconfederali del 18 dicembre 1988 e del 31 gennaio 1995.
I.Possono essere stipulati, in conformità ai progetti formativi all’uopo
predisposti, contratti di formazione e lavoro mirati:
a.all’acquisizione di professionalità intermedie, con una durata
massima di 24 mesi;
b.all’acquisizione di professionalità elevate, con una durata massima
di 24 mesi;
c.all’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa
che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
organizzativo e produttivo, con una durata massima di 12 mesi.
II.Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro di cui ai punti a)
e b) del comma precedente, sono garantite rispettivamente 120 e 140 ore di formazione
teorica e pratica.
|
Durata |
Professionalità
intermedie |
Professionalità
elevate |
Formazione
teorica |
18
mesi
24 mesi |
60
h
80 h |
100
h
100 h |
Formazione
pratica |
|
40
h |
40
h |
Totale |
18
mesi
24 mesi |
100
h
120 h |
140
h
140 h |
III. Ai giovani assunti con contratto di inserimento lavorativo di cui al punto
c del comma I, è garantita una formazione teorica di 20 ore.
IV.La valutazione di conformità dei progetti formativi esonerati dalla
procedura di approvazione della competente autorità pubblica, è
affidata alle Commissioni Paritetiche istituite a livello territoriale dagli
Accordi Interconfederali vigenti in materia.
V. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati
ad un livello inferiore rispetto a quello di destinazione, per un periodo definito
nell’ambito degli specifici progetti formativi approvati dagli organi competenti.
I suddetti progetti formativi non potranno comunque prevedere l’inserimento
del lavoratore al livello più basso del sistema di classificazione del
personale.
VI. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è previsto
un periodo di prova la cui durata è fissata in 4 settimane di prestazione
effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi, e 2 mesi di prestazione
effettiva per i contratti fino a 24 mesi
VII.Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro viene disciplinato
come segue:
in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio
non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo complessivo di 120 gg. di calendario nell’arco dell’intera
durata del rapporto di formazione e lavoro.
il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 gg. di calendario
nell’arco dell’intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo
massimo di 30 gg. di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120
gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 gg. di calendario decorrenti
dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce
continuazione.
I periodi di conservazione del posto sopra previsti si intendono riferiti a
contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti
nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L’Azienda erogherà a tutti i lavoratori, per un periodo massimo
pari a quello della conservazione del posto, un trattamento economico pari a
quello previsto dal presente CCNL
VIII.Contratti di formazione e lavoro a tempo parziale possono essere stipulati
compatibilmente con le finalità formative del rapporto di lavoro.
IX.I Progetti di formazione e lavoro saranno oggetto di specifica informativa
nei confronti delle OO.SS.
In particolare, i progetti potranno essere oggetto di approfondimento nell’ambito
delle attività e delle funzioni demandate all’Ente Bilaterale per
la Formazione e la Riqualificazione professionale di cui all’art. 7 del
presente CCNL, anche al fine di promuovere ed attuare iniziative orientate a
migliorare il sistema di formazione in Poste Italiane S.p.A.
X.Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le vigenti previsioni di legge e di contratto.
Art. 27 Telelavoro
Le Parti concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità
della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità
organizzativa e di produttività dell’Azienda coniugandole con quelle
dei lavoratori.
Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce
una forma di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il prevalente
utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla
sede aziendale.
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili alle seguenti
tipologie:
Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene
prestata dal dipendente presso il proprio domicilio;
Telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene
prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale
cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;
Telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente
all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo
di strumenti informatici collegati con la struttura stessa.
Le differenti modalità di esecuzione dell’attività lavorativa
non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale
né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così
come disciplinato dal presente CCNL.
Ad ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità
di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la valorizzazione dei
principi di autonomia e responsabilità connessi alla particolarità
della tipologia di prestazione.
Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro potranno essere
espletate in via telematica e nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge
n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi
e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa.
L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici
in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare
riferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle
ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno
della struttura di appartenenza.
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire l’accesso
a organi istituzionali esterni e a rappresentanti dell’Azienda, nel rispetto
della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità
del proprio domicilio.
Ai dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori
che operano in Azienda.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza
e riservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili
per lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda
per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire,
sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi.
Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il
profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi
formativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia
di prestazione.
Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro
non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali
e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
In relazione all’introduzione dell’istituto, che nella prima fase
di attuazione avrà carattere sperimentale, si conviene che le modalità
di regolamentazione della prestazione di lavoro connesse all’attuazione
di progetti di telelavoro ed alle figure professionali interessate saranno oggetto
di definizione tra le Parti.
Sin dall’avvio del primo progetto sarà costituito un Osservatorio
Paritetico con il compito di monitorare e valutare i risultati dei progetti
applicati al termine della fase di sperimentazione degli stessi, anche al fine
di verificarne gli effetti sulle condizioni personali e professionali del lavoratore.
I risultati dei lavori dell’Osservatorio Paritetico saranno oggetto di
confronto tra le Parti, che valuteranno eventuali interventi di adeguamento
dell’istituto.
Art. 28 Orario di lavoro
I.Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo
del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente
la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione
effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
II.L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate
in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente,
in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze
organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure
professionali, l’orario giornaliero è, di norma, rispettivamente
di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
III. Le tabelle relative all’orario di lavoro verranno rese note mediante
affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli
interessati con un preavviso di 48 ore.
IV. L'osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale della
prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.
V. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato
mediante l’impiego di sistemi di rilevazione automatica.
VI.L’orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente
ripartito dal lunedì al sabato.
VII.L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente
ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti
in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento
fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia
di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato.
La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro
il limite di 60 minuti, formerà oggetto di confronto con la delegazione
sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente
CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9
giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda
positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
VIII.Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro
articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà
prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere
a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori
predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli
interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni,
formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata
secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente CCNL. La relativa procedura
si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione
dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno
le proprie autonome determinazioni.
IX. Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive
ogni ventiquattro ore.
Per esigenze legate all’articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell’ambito
della contrattazione di secondo livello, potranno stabilire durate inferiori
di riposo giornaliero, fino ad un minimo di otto ore consecutive, ferma restando
la misura minima di undici ore medie nell’arco del mese.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nelle more del completamento del processo di automazione del sistema di rilevazione
delle presenze, che avverrà entro il 31.12.2003, le Parti in coerenza
con quanto previsto al comma V del presente articolo, si danno atto che l’orario
di lavoro osservato dal lavoratore verrà rilevato, laddove già
non assicurato da sistemi automatici, dalla documentazione amministrativa sottoscritta
dal dipendente, nel rispetto delle procedure aziendali.
Rispetto a quanto sopra è facoltà del dipendente richiedere gli
eventuali riscontri sull’orario.
Art. 29 Regimi di orario e Sistemi di
Flessibilità
1.Orario a turno unico
Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di
soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio,
il personale può essere chiamato ad osservare in via alternativa:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera
e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino
ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato:
è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato
in 5 giorni; la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere,
in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo
giornaliero pari ad almeno un’ora e non superiore a due ore.
Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno
materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto
previsto dall’art. 8, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL.
2. Orario su turni
I.In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata
necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può
essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri
direttivi:
a)articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri,
la cui durata non può superare le 8 ore;
b)possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori
ad un mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione Sindacale
individuata secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente CCNL;
c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico,
sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione
degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di un
arco temporale di più settimane fino ad un massimo di 1 mese, fermo restando
il limite di 36 ore settimanali. In tal caso il superamento del limite del normale
orario contrattuale settimanale di 36 ore non dà luogo a compenso per
lavoro straordinario purché mediamente, nel periodo di riferimento, il
limite stesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze
in più o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti.
Prima di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia
di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto
dall’art. 8 nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale
regime di orario riguardi, per ragioni contingenti legate all’operatività
del servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta
procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data
di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente,
le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni;
e) durante le soste fuori sede di lavoro il personale in servizio negli uffici
ambulanti, natanti e aerei, in servizio viaggiante di messaggere ed il personale
comandato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali da Comune a
Comune con automezzi della Società, è considerato in servizio
a tutti gli effetti fino al limite massimo di 4 ore per soste non superiori
alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale
fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi
in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti
previsti dalla legge;
g) in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario,
la variazione del turno giornaliero assegnato nonché lo spostamento del
giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno
comunicati al lavoratore con un preavviso di 48 ore;
h)i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati
dalla legislazione vigente;
i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da
favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.
3. Flessibilità Multiperiodale
Forme di flessibilità multiperiodale potranno essere introdotte, in relazione
a specifici progetti organizzativi, per un periodo non superiore a due mesi,
a seguito di accordo tra le Parti nell’ambito del secondo livello di contrattazione.
Nell’ambito degli accordi di cui sopra, saranno definiti criteri e modalità
di attuazione con particolare riferimento ai limiti minimi e massimi di durata
della prestazione giornaliera e settimanale, nonché a eventuali specifici
trattamenti connessi alla realizzazione dei richiamati progetti organizzativi.
4. Flessibilità in ingresso
I.Nell’unità organizzativa può essere introdotto un sistema
di flessibilità in ingresso, e correlativamente in uscita, dell’orario
giornaliero di lavoro.
II. Detto sistema può essere introdotto da parte dell’Azienda, ovvero
a richiesta del personale, compatibilmente con le condizioni tecnico operative,
tenendo conto di criteri che garantiscano:
-il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;
-la massima efficienza dell'organizzazione della struttura produttiva sia ai
fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli addetti;
-il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le unità
in servizio;
-nessun aggravio di spesa.
III.Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:
-i lavoratori che di norma esplicano la propria attività negli uffici
operativi articolati su un unico turno di lavoro giornaliero e quelli addetti
a specifici processi produttivi a fasi interconnesse;
-gli autisti;
-il personale di custodia;
-il personale in missione;
-il personale che opera in squadra.
IV. La flessibilità si articola su una fascia massima di 60 minuti, in
posticipo rispetto al normale inizio dell’orario di lavoro, con compensazione
giornaliera. La scelta dell’orario di entrata, nell'ambito della fascia,
è operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità
di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
V. Ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive
al termine della predetta fascia oraria saranno considerate come ritardi mentre
tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato
con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo diverso titolo, assenza
ingiustificata.
Art. 30 Lavoro straordinario, festivo,
notturno
I.Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia, non può esimersi, salvo giustificato motivo di impedimento,
dall’effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto
dalla Società.
II.Per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti i compensi
stabiliti nella parte economica del presente contratto.
Lavoro straordinario
I. E' considerato straordinario, il lavoro eseguito oltre il normale orario
contrattuale di lavoro, autorizzato dal responsabile dell’ufficio/unità
di appartenenza per accertate esigenze di servizio e registrato come tale, anche
in conformità con le previsioni di cui al precedente articolo 28, nei
sistemi di documentazione dell’orario di lavoro.
II.Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare
obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili
e di durata temporanea.
III. Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario,
viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore.
Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti,
potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico –
produttive e/o nei casi di forza maggiore.
In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure,
idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra
la Direzione dell’unità produttiva interessata e le R.S.U. competenti
alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato
nell’unità produttiva medesima.
IV. Il lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve esserne
informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente
con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di
continuità con il lavoro ordinario.
V.Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuità con il
normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario normale,
sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo di effettivo
lavoro con un minimo di 1 ora.
VI.Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre
l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
VII.I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e
disaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi ed approfondimenti
a livello nazionale e regionale con cadenza semestrale.
Lavoro festivo
VIII.E’ considerato lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle
domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli
altri giorni riconosciuti festivi.
IX.Ai lavoratori turnisti che prestano attività lavorativa ordinaria
di domenica, con relativo spostamento del riposo settimanale, è riconosciuto
il trattamento di cui all’art. 66 comma III.
X. Per il lavoro straordinario pari ad almeno 4 ore prestato nelle festività
infrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso straordinario,
di fruire di un giorno di riposo compensativo.
Lavoro notturno
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 07.00.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, anche nell’ambito dei processi di riorganizzazione dei sistemi
produttivi in atto, si impegnano, considerate le caratteristiche di specifiche
figure professionali, a ricercare appropriate soluzioni in materia di regolamentazione
del regime salariale connesso alle prestazioni lavorative aggiuntive, coerenti
con le peculiarità del servizio da assicurare.
Art. 31 Conto ore individuale
I.Le Parti, si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido
strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di
demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità
e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina
di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto.
II.Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri
di carattere generale di seguito enunciati:
-Per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 10 ore
delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette
al recupero in forma specifica;
-per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo
del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore
effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di ulteriori
110 ore annue;
-l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre
volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori
cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione
di secondo livello;
-parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite
le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale;
-per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul Conto
ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione
oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 66, da
liquidarsi secondo le procedure in atto;
-a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle
ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.
Art. 32 Reperibilità
I.La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità,
fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l’osservanza del riposo
settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità
direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti
con continuità.
II.Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali
interventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità,
a mezzo di idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da
raggiungere il luogo d’intervento nei tempi e con le modalità richieste
e comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
III. Per l’individuazione del personale di cui sopra, la Società
provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più
ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità,
nell’ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare
la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
IV.Al personale di cui al presente articolo spettano:
a)per la reperibilità prestata fino a 24 ore, un compenso di € 20,66
per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali,
e di € 15,49 per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità
richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un
differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo
secondo il criterio della prevalenza.
b)un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli
strumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo
le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale
intervento risulti, nell’ambito dell’intera reperibilità prevista,
inferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque
liquidato nella misura minima di un’ora.
c)un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese eventualmente
sostenute in caso di intervento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quanto attiene al personale eventualmente interessato, le relative figure
professionali e/o attività saranno individuate dall’Azienda e comunicate
tempestivamente alle OO.SS. stipulanti.
Analoga comunicazione sarà effettuata dalle altre Aziende cui si applica
il presente CCNL.
Art. 33 Permessi
I.Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, la Società
accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi fino
ad un massimo di 30 ore annue, da recuperare entro il mese successivo alla fruizione
del permesso stesso.
II.E’ riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore
di permesso da recuperare in giornate di permesso retribuito spettanti in luogo
delle festività religiose e civili soppresse. Ove il lavoratore non eserciti
tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed eventualmente non recuperate,
potranno essere oggetto di compensazione con le ore disponibili nel conto ore
individuale, ove lo stesso risulti attivato.
III.In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15
giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione.
IV.Ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di attuazione,
il lavoratore, in caso di decesso o di documentata grave infermità del
coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado,
anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del
lavoratore, ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno.
In tali giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non
lavorativi.
V.Nel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti
parenti entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle),
i giorni di permesso di cui al comma che precede potranno essere fruiti in relazione
a ciascuno di tali eventi.
VI.Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi IV e V si siano verificati fuori
della provincia ove è ubicata la sede di lavoro, il lavoratore potrà
fruire, oltre ai 3 giorni di permesso di cui sopra, di ulteriori 2 giorni di
calendario non retribuiti.
VII.I giorni di permesso di cui ai commi che precedono sono fruiti, previa comunicazione
dell’evento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette giorni dal
decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità
o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
L’interessato dovrà presentare la relativa documentazione nel rispetto
della normativa vigente.
VIII.Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al IV comma del
presente articolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di attuazione
della legge n. 53 del 2000 ed in alternativa all’utilizzo dei giorni di
permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione
complessiva dell’orario di lavoro pari a 3 giorni.
IX.La Società può inoltre concedere al lavoratore, per ragioni
familiari o personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi
speciali non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nell’anno solare,
nonché permessi di breve durata non superiori a due ore per gravi motivi,
con facoltà di corrispondere la retribuzione.
Art. 34 Aspettativa
A) Per motivi di famiglia e/o personali
I.Il lavoratore, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme
di attuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi
alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di
cui all’articolo 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori
di handicap, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore
a due anni nell’arco della vita lavorativa.
II.Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro. L'aspettativa
comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina decorrenza dell’anzianità
ad alcun fine e non è computabile ai fini previdenziali. Per tale periodo
il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
III. Il limite di due anni è calcolato secondo il calendario comune.
IV.L’Azienda è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta dell’aspettativa
ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l’esito al dipendente. In caso
di diniego o di concessione parziale, motivati dall’Azienda sulla base
di esigenze organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione del
dipendente, il lavoratore potrà richiedere che la domanda venga riesaminata
nei successivi quindici giorni.
V.Al rientro in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire il reinserimento
nell’attività lavorativa, il personale potrà essere avviato
a specifici corsi di formazione.
VI.I dipendenti genitori ovvero, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o
delle sorelle di un soggetto con handicap in situazione di gravità, possono
fruire di congedi per un periodo massimo di due anni nell’arco dell’intera
vita lavorativa, secondo i criteri e le modalità di cui all’art
4, comma 4 bis della Legge 53/2000, trasfuso nell’art. 42 comma 5 del Dlgs.
151/2001.
Durante il periodo di congedo i dipendenti hanno diritto ad una indennità
corrispondente all’ultima retribuzione percepita.
B) Per servizio militare
I.La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle
armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l’arruolamento
volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano
la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, con diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare. I lavoratori
obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto,
anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta
la durata del servizio.
II. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa
di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione della Società per
riprendere servizio. In mancanza il lavoratore è considerato dimissionario.
III.Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio militare
viene computato a tutti gli effetti quale periodo di servizio prestato.
IV. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto
e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti, per
un periodo massimo di sessanta giorni; successivamente a tale periodo la Società
corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e
quello erogato dall'Amministrazione militare.
V.La disposizione di cui al comma IV è applicabile anche al personale
con contratto a tempo determinato fino alla scadenza del contratto stesso. In
tale ipotesi la decorrenza del termine del contratto viene sospesa e la durata
del contratto è protratta per un periodo pari al tempo in cui è
stato richiamato.
C) Per volontariato e servizio civile
I.La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori
che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle organizzazioni di volontariato
di protezione civile di cui al DPR 194/2001. A tali lavoratori potrà
essere inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, compatibilmente
con le esigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità
dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
II.La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o
cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e
successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via
di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima
di un anno.
III.L’aspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita
dell'intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a
tutti gli effetti.
IV. Qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo
alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà
equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio,
e ciò previa presentazione, da parte dell'interessato, del foglio matricolare
e della relativa dispensa rilasciati dal Ministero della Difesa.
d) Per ricoprire cariche pubbliche elettive
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato a svolgere
funzioni pubbliche elettive nonché eletto/designato alle cariche di amministratore
locale, viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita,
anche per tutta la durata del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche
disposizioni di legge vigenti in materia.
Il lavoratore che al termine dei periodi di aspettativa di cui al presente articolo
non riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Dichiarazione dell’Azienda
In occasione di calamità naturali, l’Azienda valuterà eventuali
specificità connesse con l’attività di volontariato di cui
al D.P.R. 194/2001.
Art. 35 Ferie
I.Ai lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente CCNL spetta
un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa
su sei giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla
settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario
di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli
stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.
II. Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL, spetta
un periodo annuale di ferie di 32 giorni lavorativi in caso di prestazione resa
su sei giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla
settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 27 giorni
di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di
cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà
proporzionalmente ridotto.
III.Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di
ferie pari ad 1/12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a
15 giorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.
IV. I periodi di ferie di cui al comma I non sono comprensivi delle festività
soppresse.
V.II periodo di ferie è programmato dalla Società tenendo conto
delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di
servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti.
VI. In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo
di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore
con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo
stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già
sostenute dall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate,
conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria
località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.
VII.La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre.
VIII. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione
di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.
IX. La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica
il diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto
alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando
come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità
sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta indennità spetta
agli aventi causa.
X. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile
il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità
derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le
ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In
caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze
produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro
il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
XI. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo
delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare
un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno.
In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.
XII. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire,
in prosecuzione del periodo di ferie programmato, dei giorni di ferie non goduti
per i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l'obbligo di presentarsi
in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure
al termine, se successivo, dell'assenza per le cause di cui al comma che precede.
XIII.La Società può richiamare il dipendente prima del termine
del periodo di ferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando,
di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo.
Al dipendente spettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di
cui all’art. 39 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa
esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di
quelle ulteriori inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del
predetto richiamo.
Nota a Verbale
In coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 35, le Parti si danno
atto che ai lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente CCNL,
spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione
resa su sei giorni lavorativi e che alla maturazione di un’anzianità
di servizio di cinque anni sarà riconosciuto un giorno di ferie in più
rispetto al numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione
di un’anzianità di servizio di 10 anni.
Art. 36 Giorni festivi
I.Sono considerati festivi, le domeniche, gli altri giorni riconosciuti come
tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:
-25 aprile (Anniversario della Liberazione);
-1° maggio (festa del lavoro);
-2 giugno (festa della Repubblica);
-1° gennaio (Capodanno);
-6 gennaio (Epifania);
-lunedì dopo Pasqua;
-15 agosto (festa dell’Assunzione);
-1° novembre (Ognissanti);
-8 dicembre (Immacolata Concezione);
-25 dicembre (Natale);
-26 dicembre (S. Stefano).
Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.
II.Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale di almeno 24 ore
consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti
il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché
la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo
il giorno fissato per il riposo.
III.Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui ai commi 1 e 2 spetta
il trattamento economico di cui all’art. 66.
IV.I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di
riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di
riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente
comma III.
V.Qualora le festività di cui al comma I coincidano con la domenica ovvero,
per i soli lavoratori turnisti, in altro giorno della settimana fissato come
riposo settimanale, al lavoratore spetta, oltre alla normale retribuzione mensile,
un ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile.
Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per il personale
turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al personale medesimo
l’erogazione del trattamento economico di cui al presente comma, fermi
restando quelli diversi previsti dal presente CCNL.
VI.In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività
civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito
all'anno. Tali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze organizzative
e produttive, nell’anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero
fruite entro detto termine, l’Azienda provvederà ad imputare, a
tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nell’anno medesimo.
VII. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico
in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.
516 e dell’ 8 marzo 1989, n. 101.
VIII.In relazione al comma che precede, le ore lavorative non prestate il sabato
sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo.
Art. 37 Trasferimenti
a) Livelli F, E, D, C, B
I.Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro
luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 30 km
dalla sede di lavoro di provenienza nell’ambito dei Comuni di Milano, Roma
e Napoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto
unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel
disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni
personali e familiari del lavoratore interessato.
II.Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni
per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non inferiore
a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia
a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può
disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini,
erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta.
III. In caso di trasferimento ad altro luogo di lavoro che comporti uno spostamento
inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al comma II del presente articolo viene
rispettivamente ridotto a 10 giorni, ovvero a 15 giorni nei confronti del lavoratore
senza o con famiglia a carico; in tal caso non trova applicazione quanto previsto
ai commi VI e VII.
IV.Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna,
può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente
motivati da parte aziendale.
V. Nel caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità
o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92,
ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di
cui all’art. 40, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza,
non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
VI. Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni
oggettive di cui al comma I, potrà anche designare un componente della
RSU o un rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria
del presente CCNL, per farsi assistere nell’incontro con il responsabile
della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria
volta dal competente responsabile della funzione delle Risorse Umane.
VII.L’incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro
5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
VIII.In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto:
-al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco nonché all’indennità
di trasferta per il tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate nell’art.
39 del presente CCNL;
-ad una indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito
riportate:
| Distanza
|
Indennità |
| > 30 e fino
a 50 Km |
4
mensilità |
| > 50 e fino
a 100 Km |
8
mensilità |
| > 100 Km
e fino a 150 Km |
12
mensilità |
IX.I rimborsi
e le indennità di cui al precedente comma sono dovuti nel caso in cui
il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio
del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.
X.Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di
assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile
con i normali mezzi di trasporto.
XI. Le indennità indicate nella tabella di cui al comma VIII sono computate
sulla retribuzione di cui all’art. 57 e non sono utili ai fini della retribuzione
indiretta e differita, ivi compreso il TFR.
XII. Per le operazioni inerenti all’eventuale trasloco, il lavoratore ha
diritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni.
XIII.Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente
con le esigenze organizzative aziendali, a domanda del lavoratore interessato.
In tal caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai commi
che precedono.
XIV.Nell’accoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che
precede, in presenza di più richieste per la stessa sede di lavoro, si
terrà conto, nell’ordine:
-dell’anzianità di servizio;
-dei carichi familiari;
-delle necessità di studio del dipendente e/o dei suoi familiari.
b) Livello A
I.Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro,
al personale inquadrato nel livello A, in considerazione della specificità
del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità:
il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé
e per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico;
il rimborso dell’indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione
del contratto di locazione, regolarmente registrato;
la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario all’effettuazione
del trasloco, nonché di brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento
nella nuova sede di lavoro.
Sarà inoltre riconosciuta l’indennità di prima sistemazione
nelle seguenti misure:
| Distanza
|
Indennità |
| > 30 e fino
a 100 Km |
4
mensilità |
| > 100 e fino
a 200 Km |
8
mensilità |
| > 200 Km
e fino a 300 Km |
12
mensilità |
II. I rimborsi
e le indennità di cui sopra sono dovuti nel caso in cui il trasferimento
comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente
e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.
III. Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella
di assegnazione si farà riferimento al percorso più breve effettuabile
con i normali mezzi di trasporto.
IV. Le indennità indicate nella tabella che precede sono computate sulla
retribuzione di cui all’art. 59 e non sono utili ai fini della retribuzione
indiretta e differita, ivi compreso il TFR.
V. Il quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 55 anni se donna,
può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente
motivati da parte aziendale.
VI. Nel caso di lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità
o di genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92,
ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di
cui all’art. 40, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non
può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
La Società, in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole minori,
che riguardino il personale di cui ai punti a) e b), promuoverà apposita
ricerca interna di personale su tutto il territorio nazionale per il reperimento
delle relative risorse seguendo, nell’ordine, i sotto elencati criteri
preferenziali:
residenti in atto nell’isola o nell’arcipelago, con disponibilità
di propria abitazione;
già residenti (non più in atto), con attuale possibilità
di propria abitazione nell’isola o nell’arcipelago
non residenti, con possibilità abitativa presso familiari di primo grado
residenti nell’isola o nell’arcipelago;
non residenti, con possibilità abitativa presso parenti di secondo grado
ed oltre residenti nell’isola o nell’arcipelago.
Art. 38 Trasferimenti collettivi
I.I trasferimenti collettivi, intendendosi per tali quelli conseguenti a processi
di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale anche
derivanti da innovazioni tecnologiche, formeranno oggetto di confronto con le
Organizzazioni Sindacali stipulanti secondo le modalità di cui all’art.
2 del presente CCNL.
II.L’individuazione dei lavoratori da trasferire avverrà nel rispetto
di criteri oggettivi individuati d’intesa con le predette Organizzazioni.
III.Al personale interessato dai trasferimenti regolati dal presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui alla lettera a), commi V, VIII, IX , XI
e XII dell’art. 37 che precede.
IV.In relazione all’attuazione di piani che prevedano assunzioni numericamente
significative, le Parti si incontreranno, secondo le modalità di cui
all’art. 2 lettera A del presente CCNL, al fine di valutare se sussistano
le condizioni per utilizzare in tutto o in parte istanze di trasferimento comportanti
mobilità interregionale del personale.
Art. 39 Trasferta
A) Livelli F, E, D, C, B
I.Il personale inviato in trasferta fuori della località ove è
ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso
delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate, alla indennità
di trasferta in misura proporzionale all’assenza dal posto di lavoro, ivi
compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate nella tabella
di cui al successivo comma IV.
II.L’indennità sopra richiamata e il rimborso delle spese di vitto
non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute
nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in
cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte
effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro
o dalla dimora abituale.
III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo
di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi.
IV.Le misure dell’indennità spettante al personale in trasferta
sono fissate nei seguenti importi lordi:
Livello F
€ 0,65 per le ore diurne
€ 0,96 per le ore notturne
per complessivi € 18,59 giornalieri
Livelli E, D, C, B
€ 0,88 per le ore diurne
€ 1,29 per le ore notturne
per complessivi € 25,2 giornalieri
V. L’indennità di trasferta è concessa al personale, anche
se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a
visita medico-legale in località diversa da quella della sede di lavoro.
VI. Al personale chiamato in località diversa da quella della sede di
lavoro, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato
su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità
di trasferta di cui ai commi che precedono, dedotta la somma eventualmente liquidata
dall'Autorità Giudiziaria.
VII. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono dedotte dal periodo
di trasferta e non devono comportare oneri per la Società.
VIII.Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere
inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall'ora di partenza
dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso
luogo o nella sede di lavoro.
IX. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle
proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può
spettare per il trattamento di infortunio, l’indennità di trasferta
fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità
di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.
B) Livello A
I. Il personale inviato in trasferta fuori della sua sede di lavoro, ha diritto
al rimborso – nei limiti della normalità – delle spese documentate
di viaggio, di vitto ed alloggio.
II. Qualora la trasferta non sia inferiore alle 10 ore é, inoltre, riconosciuta
una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del
minimo tabellare mensile e dell’indennità di contingenza per ogni
giorno di trasferta.
III.Qualora la trasferta abbia una durata pari o superiore a 4 ore e fino a
10 ore spetta una indennità oraria pari a euro 1,21 per le ore diurne
e euro 1,81 per quelle notturne.
IV. Nei casi di trasferta all’estero, la percentuale prevista quale quota
fissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%.
V.Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte, ad
alcun effetto del presente contratto, della retribuzione, ivi compreso il trattamento
di fine rapporto.
DICHIARAZIONI A VERBALE
I.Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 37 e 39 in materia di trasferimenti
e trasferte si precisa quanto segue:
a)Con l’espressione “sede di lavoro” si intende la struttura
immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa
la prestazione.
b)Con il termine “località” e l’espressione “luogo
di lavoro” si intende l’ambito territoriale di un Comune.
c)Con l’espressione “dimora abituale” e “stabile dimora”
si intende la dimora effettivamente utilizzata, in modo non occasionale, dal
lavoratore e dai componenti il proprio nucleo familiare conviventi ed a carico.
d)Con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” si è
inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal
trasferimento del lavoratore, non debba necessariamente risultare agli effetti
anagrafici, potendo essere anche diversamente certificato.
II.Per quel che riguarda i fenomeni di mobilità temporanea individuale
al di fuori dell’abituale sede di lavoro finalizzati a garantire il presidio
del business di riferimento, a livello nazionale e territoriale verranno attivati
appositi momenti di monitoraggio e verifica sui profili qualitativi e quantitativi
del suddetto fenomeno e sull’equilibrato utilizzo dello strumento.
Art. 40 Assenze per malattie – Trattamento
I. Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un
periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli
inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto
periodo di dodici mesi. Nel computo del periodo di dodici mesi non si tiene
conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali la
malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome
da immuno-deficienza acquisita. Potranno inoltre essere valutate ulteriori ipotesi
di patologie di particolare gravità.
In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino
al limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo
comma.
II.Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche
per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla
durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di ventiquattro mesi di assenza
entro l’arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano
dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto
periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto
un importo pari all’intera retribuzione fissa per un periodo complessivo
di 18 mesi.
III.Superati i periodi previsti dai precedenti commi al lavoratore che ne faccia
richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un periodo
di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell’anzianità
e senza corresponsione della retribuzione.
IV.Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, la Società
potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo
al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.
V.L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente
e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva
l’ipotesi di comprovato impedimento.
VI.Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di
giustificazione entro due giorni dall'inizio della malattia o della eventuale
prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano
i giorni festivi.
VII.La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello
stato di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300
e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Qualora il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere
in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare
preventiva comunicazione scritta, precisando l'indirizzo di temporanea reperibilità.
VIII.Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno
di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle 19.
Il lavoratore, che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domicilio
per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società.
IX. Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra
indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento
disciplinare.
X.La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente normativa
di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.
Art. 41 Lavoratori studenti - Diritto
allo studio
I. A tutti i dipendenti vengono riconosciuti i permessi retribuiti previsti
nell'art. 10, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
II. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno usufruire,
a richiesta, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico, nonché per la frequenza di corsi organizzati
dalla Unione Europea, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore
biennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché
il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche
in ore parzialmente non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero
doppio rispetto a quello richiesto a titolo di permesso retribuito.
III.Per le ore di permesso fruite ai sensi dei commi che precedono, compete
all'interessato unicamente la retribuzione fissa, ferma restando la presentazione
della documentazione di cui al comma IX che segue. Nei casi di cui al comma
II del presente articolo, ove l’interessato abbandoni il corso di studi
o rinunci ai restanti permessi, quando l'una o l'altra fattispecie non sia giustificata
da causa di forza maggiore o da giustificati motivi sopravvenuti, si procede
al recupero della retribuzione. Nel caso di giustificazione, peraltro, le ore
di permesso già fruite saranno detratte da una eventuale successiva concessione.
IV.Ai sensi delI’art. 5 della legge n. 53 del 2000, i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano almeno cinque anni di anzianità
di servizio, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore ad undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa,
per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento del titolo
di studio di secondo grado ovvero del diploma universitario o di laurea, nonché
per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dall’Azienda
V. Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al comma che precede,
il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio
e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri periodi
di aspettativa. La relativa domanda deve essere presentata dal lavoratore almeno
30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. La Società può
non accogliere la domanda o differirne l’accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative e produttive.
VI.Il personale assente per le cause di cui ai commi II e IV del presente articolo
non potrà superare - per ogni biennio di vigenza contrattuale - il 4%
del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato occupati
in ciascuna unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di decorrenza del biennio in parola.
VII.Il personale assente per le cause di cui ai commi I, II e IV del presente
articolo non potrà superare - in ciascun giorno - il 2% del totale del
personale di ciascuna unità produttiva.
VIII.La durata giornaliera delle singole assenze può variare da un minimo
di due ore all'intero orario d'obbligo, secondo le esigenze organizzative e
produttive dell’unità di appartenenza.
IX.I lavoratori interessati dalla fattispecie di cui al presente articolo devono
produrre la seguente documentazione:
- per le previsioni di cui al comma I, il certificato della competente autorità
scolastica che comprovi l’effettuazione dell’esame da parte del lavoratore;
- per le previsioni di cui ai commi II e IV, il certificato di iscrizione al
corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza,
con l'indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale certificato
comprovante l’avvenuta partecipazione agli esami.
X. Per quanto riguarda l’interruzione del periodo di congedo, l’eventuale
riscatto del periodo stesso ai fini contributivi e quant’altro non espressamente
disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto
nella legge n. 53 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42 Tutela della maternità
e della paternità
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela
della maternità e della paternità.
Congedo di maternità e paternità
I. Fermo restando il periodo di congedo di maternità, riconosciuto durante
i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi, le lavoratrici
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente
la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto a condizione
che il medico specialista del S.S.N., o con esso convenzionato, ed il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante
e del nascituro.
II. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto vengono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
III. Il diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio spetta altresì al padre lavoratore in caso di morte o di grave
infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino.
IV . I periodi di congedo di maternità e paternità, in quanto
equiparati a servizio prestato, sono valutati per intero ad ogni conseguente
effetto contrattuale.
Congedo parentale
V. Entrambi i genitori, trascorso il periodo di congedo di maternità
o paternità , hanno diritto, nei primi otto anni di vita del bambino,
di astenersi facoltativamente dal lavoro, nei limiti e secondo le modalità
stabilite dall’art. 32 comma 1 del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo
Unico). Ai fini dell’esercizio di tale diritto, ciascuno dei genitori interessati
deve darne comunicazione all’Azienda con un periodo di preavviso di 15
giorni.
VI. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità
aggiuntive.
Trattamento economico
VII. Nei periodi di astensione dal lavoro previsti per legge, il personale ha
titolo al seguente trattamento economico:
A) Durante il periodo di congedo di maternità e paternità viene
corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione
normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità
ed alla produttività dell’unità produttiva di appartenenza,
con esclusione di quella legata all’effettivo svolgimento dell’attività
lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo
o individuali.
B) Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del Testo Unico,
fruiti entro il terzo anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta
un’indennità pari all’80% della retribuzione per i primi due
mesi, e pari al 30 % della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di
4 mesi. Tale indennità viene computata sulla retribuzione normalmente
spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità, con esclusione
di quella legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa
ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.
L’intero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa.
C) Durante il periodo di congedo parentale fruito oltre il terzo anno e fino
al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, viene corrisposta una
indennità pari al 30% della retribuzione nell’ipotesi in cui il
reddito individuale del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l’importo
del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria.
Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa ed eventualmente volontaria
con le modalità previste dall’art. 35 commi 1 e 2 del Testo Unico
.
Norme finali
VIII. Nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite
ai videoterminali. L’Azienda garantisce in conformità alle previsioni
di legge in materia la tutela della lavoratrice madre.
IX. Qualora durante l’assenza per congedo di maternità o paternità
della lavoratrice o del lavoratore, l’unità presso la quale prestava
servizio abbia subito modifiche strutturali di carattere organizzativo, la Società,
anche in conformità con quanto previsto dall’art. 56 del Testo Unico,
provvederà a collocare l’interessato, compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive, nell’unità più vicina e, ove
necessario, a realizzare interventi formativi finalizzati al reinserimento del
dipendente.
X. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di riposi e permessi, parto
plurimo, recesso dal rapporto di lavoro e quant’altro non espressamente
disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto
dal Testo Unico.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quanto attiene alle previsioni di cui all’art. 9 della legge n. 53
del 2000, relativo a “Misure a sostegno della flessibilità di orario”,
le Parti si riservano di definire accordi specifici che prevedano azioni positive
per la flessibilità, in linea con quanto previsto alle lettere a) e b)
del primo comma del succitato art. 9 della legge n. 53 del 2000, mediante l’introduzione
di procedure e/o metodologie di lavoro che consentano di conciliare tempo di
vita e di lavoro del personale interessato
Art. 43 Tutela dei portatori di handicap
I. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all’art.
33 della legge medesima come modificato ed integrato, ai commi 3, 5 e 6, dall’art
19 della legge n. 53/2000.
II. I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge possono
essere fruiti in forma oraria frazionata, tenuto conto delle esigenze organizzative
dell’unità lavorativa di appartenenza.
III.A livello regionale saranno individuate e intraprese le misure più
idonee, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, a migliorare
l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori
di handicap.
Art. 44 Tutela dei tossicodipendenti
I.Ai lavoratori tossicodipendenti si applicano le disposizioni contenute nella
legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificate dalla legge 26 giugno
1990, n. 162.
II. In attuazione dell'art. 29 della legge 26 giugno 1990, n. 162 e del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o private,
hanno diritto, nel rispetto delle richiamate condizioni di legge, ad un periodo
di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e comunque non
superiore a tre anni.
III.I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta richiedere
un periodo di aspettativa non retribuito per la durata e secondo le modalità
previste nell’art. 34 del presente CCNL per concorrere, qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, al programma terapeutico
e socio-riabilitativo del tossicodipendente.
IV. L'aspettativa di cui ai commi II e III che precedono comporta la sospensione
del rapporto di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi. Ai fini previdenziali
i lavoratori interessati potranno procedere al riscatto ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria,
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
V.Ai lavoratori che intendono fruire dei predetti periodi di aspettativa, qualora
si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico adeguatamente
comprovate e documentate, la Società potrà erogare una indennità
pari al 30% della retribuzione globale di fatto per un massimo di un anno.
VI.In alternativa all'aspettativa di cui sopra potranno essere concessi permessi
non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla
struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del
lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento
dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate
con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso
uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra nonché
alle attività più adeguate alla condizione dello stesso.
Art. 45 Tutele legali
I.La Società, in applicazione dell’art. 5 Legge 13 maggio 1985,
n. 190, è tenuta ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa
del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità
civile verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave.
II. Per i danni prodotti dal dipendente alla Società valgono le norme
del codice civile.
III. Il lavoratore oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti direttamente
connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio
informa tempestivamente la Società la quale, a condizione che non sussista
conflitto di interesse, assume a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, indicando al dipendente un
legale di propria fiducia.
IV. Il lavoratore eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato
per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, rimborsa
alla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa.
V.Nei casi di cui al terzo comma, ove il dipendente non abbia accettato il legale
di nomina della Società ed abbia ritenuto di nominarne uno di propria
fiducia, la Società rimborserà le spese di giudizio e di onorario
sostenute e documentate entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità
del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile
e comunque passato in giudicato, nei limiti del parere di congruità reso
dalla Società.
VI.Le garanzie e le tutele di cui al punto precedente sono sospese, nell'ipotesi
in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile della Società nel
procedimento penale a carico del dipendente.
Art. 46 Igiene e sicurezza sul lavoro
I. La Società riconosce la priorità della tutela della salute
dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza del lavoro all’interno dei
processi produttivi. A tal fine la Società, in virtù delle norme
vigenti in materia, nonché di quelle derivanti dalla regolamentazione
europea, adotterà, anche attraverso il contributo dei soggetti normativamente
preposti, particolari misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza
degli ambienti di lavoro e degli impianti e a garantire la prevenzione delle
malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, integrazioni
e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo la direttiva CEE n. 89/391 del
12/6/1989.
II. La Società tutelerà in modo particolare ed in coerenza con
le specifiche disposizioni legislative sul tema, la salute delle lavoratrici
madri, segnatamente a quanto previsto in materia di lavoro notturno dalle leggi
n. 903/77 e n. 25/99; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà
di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, assicurando
altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.
III.Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità
psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle previsioni
di legge, provvede tra l’altro a:
- predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e
controlli periodici secondo la normativa vigente;
- fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi
specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
- assicurare idonee iniziative per mantenere l’igiene industriale negli
ambienti di lavoro;
- attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare l’accesso
e l’agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di
handicap, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla
elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie
sui lavoratori;
- assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle postazioni
di lavoro;
- fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società,
sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per
i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività
svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle
disposizioni aziendali adottate in materia;
- garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti,
la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo
le previsioni di cui alla normativa vigente.
- istituire negli edifici a maggiore concentrazione di personale, e comunque
con un numero di dipendenti superiore a 1000, posti di pronta assistenza medica
onde assicurare ai lavoratori la possibilità di avvalersi di un adeguato
supporto sanitario, ferma restando la possibilità di esaminare, nell’ambito
delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 626/94, eventuali specificità
in relazione alla complessità organizzativa ed alla natura dei relativi
rischi.
IV. Le Parti, in particolare per quanto attiene alla elezione/designazione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, alle loro agibilità ed
ai relativi interventi formativi, nonché agli Organismi Paritetici di
cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94, si impegnano a promuovere
ogni utile iniziativa finalizzata a dare attuazione alle disposizioni normative
in vigore e di quelle che saranno emanate.
V. Le Parti concordano di affidare ad una apposita Commissione di Studio il
compito di analizzare l’evoluzione legislativa di carattere nazionale e
comunitario, monitorando e approfondendo le tematiche di igiene e sicurezza
sul lavoro in ambito aziendale, con particolare riguardo agli infortuni ed alle
malattie professionali. Sulla base dei lavori della Commissione, le Parti definiranno
un apposito Protocollo finalizzato ad adeguare la presente disciplina contrattuale
alle eventuali modifiche legislative che interverranno.
Art. 47 Lavori usuranti
Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti
si impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nell’ambito
dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all’art.
7 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. 626/94
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 48 Infortuni sul lavoro e malattie
professionali
I. La Società è tenuta ad assicurare i lavoratori presso l’INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fermo restando quanto previsto al comma V che segue, i lavoratori non in prova
hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del posto ed al trattamento
di cui al comma IV del presente articolo.
II. In caso di infortunio anche se di lieve entità, il lavoratore ha
l’obbligo di darne immediata notizia al proprio responsabile.
III. Nel caso in cui l’infortunio si verifichi al di fuori dei locali della
Società, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è
preposto, la denuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto
soccorso.
IV. Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione in godimento per la
giornata in cui si è verificato l’infortunio. In caso di inabilità
temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, la Società corrisponde
al lavoratore, dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, una
integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino al
raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera normalmente spettante,
per tutta la durata della inabilità e fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma V.
V. Per il raggiungimento del limite di cui all'art. 40 comma II del presente
contratto, i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o a malattia
professionale non sono considerati utili ai fini del relativo computo.
VI. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro sia causato da colpe di un
terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile sarà versato dal
lavoratore alla Società fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalla
stessa a titolo di integrazione dell’indennità dell’INAIL secondo
le previsioni di cui al comma IV del presente articolo.
VII.La normativa di cui al presente articolo trova applicazione subordinatamente
al riconoscimento da parte dell’INAIL dell’infortunio, ivi compreso
quello in itinere ai sensi della normativa vigente, o della malattia professionale.
Art. 49 Indumenti di lavoro
La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività
lavorative, di indossare indumenti ed oggetti
di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito
regolamento aziendale.
Per quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali
a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento
della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.
Lgs. n. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 50 Tutela dei diritti e della dignità
dei lavoratori
I. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro o pera, di manifestare
liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione
e delle norme di legge.
II.Sia la società che i lavoratori devono adottare nei reciproci rapporti
comportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro d ignità e dei
loro diritti.
III.Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente
idoneo al sereno svolgimento dell’attività, verranno
assicurati comportamenti coerenti con le Direttive e le Raccomandazioni dell’Unione
Europea nonché con l’evoluzione
legislativa in materia, anche al fine di evitare, in particolare, comportamenti
a connotazione sessuale o che possano indurre
disagi di natura psicologica, lesivi della dignità della persona o in
contrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.
IV. In tale ottica le Parti si impegnano a prevenire e rimuovere ogni azione
tesa a discriminare il lavoratore nel proprio “status” e nella dignità
ed integrità della persona, con particolare attenzione alle situazioni
di disagio provocate al lavoratore dall’ambiente di lavoro che possano
pregiudicarne la personalità morale e l’equilibrio psicologico.
V.Al fine di dare attuazione a quanto previsto dai commi che precedono, le Parti
concordano di avviare opportune iniziative
di studio, analisi e verifica delle tematiche sopra evidenziate e di promuovere
interventi ed azioni di miglioramento delle
condizioni di lavoro.
Art. 51 Doveri del dipendente
Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché
le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla
Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104
e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente
ai doveri inerenti all’esplicazione delle attività assegnategli,
ed in particolare:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dalla Società per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività
assegnategli;
c) mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre
profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente
sia per interposta persona, anche fuori dall’orario di lavoro, mansioni
ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche
indiretto od in concorrenza con la Società;
d)astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o
da qualunque altra forma di partecipazione in imprese ed organizzazioni di fornitori,
clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare conflitto di interessi
con la Società, e astenersi altresì, in periodo di malattia od
infortunio, dallo svolgere attività lavorativa ancorché non remunerata;
e) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza,
non attendere ad occupazioni estranee al servizio nonché astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
f)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti
ed automezzi a lui affidati;
g)non avvalersi di mezzi di comunicazione, per ragioni che non siano di servizio;
h)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
della Società da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali
non aperti al pubblico;
i) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela e
da soggetti terzi in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa.
I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente
a contatto con la clientela devono esporre un adeguato contrassegno identificativo,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge 31/12/96 n. 675.
Art. 52 Provvedimenti disciplinari
I.I provvedimenti disciplinari sono:
a) rimprovero verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
II.I provvedimenti di cui al comma I non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità nelle quali egli sia incorso.
III. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
comma I potranno essere impugnati secondo la procedura di cui all’art.
7 della legge n. 300 del 1970. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere
e) ed f) del comma stesso potranno essere impugnati secondo le procedure previste
dalla legge n. 604 del 15 luglio 1966, dall’art. 18 della legge n. 300
del 20 maggio 1970 e dalle leggi che regolano la materia.
IV. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità
delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità
con quanto previsto nell’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
l’entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata
in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza
o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio.
V.Al lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate
nel biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del
caso e delle circostanze, una sanzione di livello più elevato rispetto
a quella già inflitta.
VI. Non può tenersi conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art 53 Codice disciplinare
I.Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dell’ammonizione
scritta al lavoratore che:
a)non osservi le disposizioni di servizio;
b)non rispetti l’orario di lavoro o le formalità prescritte per
la rilevazione ed il controllo delle presenze; si trattenga oltre l’orario
di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
c) non provveda a comunicare il motivo dell’assenza entro lo stesso giorno
in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore;
d) esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati;
adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso o se
ne avvalga abusivamente;
f) durante l’orario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse
alla attività lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto;
g)si presenti al lavoro o si trovi durante l’orario di servizio in stato
di alterazione psichica a lui imputabile;
h)in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche
portate a sua conoscenza.
II.Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore
di retribuzione:
a)per recidiva entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto nelle
stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
b)per assenza arbitraria non superiore a due giorni lavorativi consecutivi;
c)per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, dipendenti o verso
il pubblico;
d)per tolleranza di irregolarità di servizi, di atti di indisciplina,
o di contegno non corretto da parte del dipendente personale;
e)per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato
un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;
f)per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;
g)per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo
medico disposto dalla Società.
III.Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
dalla retribuzione fino a quattro giorni:
a)per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione
della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
b)per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi
di servizio;
c)per assenza arbitraria da tre a sei giorni lavorativi consecutivi;
d)per ingiustificato ritardo nel trasferimento disposto per esigenze di servizio
quando il ritardo non superi i dieci giorni;
e)per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in
materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive
situazioni di pericolo;
f) per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un
pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi
della Società o un vantaggio per se o per i terzi, se non altrimenti
sanzionabile;
g) per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno.
IV.Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione
della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
b) per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari;
c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
d) per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio
per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabili
in caso di particolare gravità;
e) per assenza arbitraria da sette a dieci giorni lavorativi consecutivi;
f)per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio,
con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno
non grave alle persone;
g) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite
personali disposte a tutela del patrimonio e di quanto alla Società è
affidato;
h) per alterchi con vie di fatto negli edifici della Società;
i) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità
della persona anche in ragione della condizione sessuale;
j) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti
o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro;
k) per uso dell’impiego al fine di trarne profitto per se o per gli altri;
l) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della Società,
o per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti della
Società;
m) per inosservanza del dovere di segretezza, da cui sia derivato danno per
la Società;
n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti
o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti
vantaggi a sé o a terzi, ancorché l’effetto voluto non si
sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità,
altrimenti sanzionabile;
o) per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità
o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio
medesimo;
p)per ingiustificato ritardo, oltre i 10 giorni, nel trasferimento disposto
per esigenze di servizio.
V.Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una
delle seguenti mancanze:
a)per recidiva plurima, nell’anno, nelle mancanze previste nel precedente
gruppo;
b) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di
droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere
ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell’art.
44;
c)per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza
di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato
pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi
danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone;
d)per aver occultato fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della
Società o ad essa affidati;
e) per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
f)per assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni lavorativi consecutivi,;
g) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento,
ovvero per qualsiasi fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio.
VI.Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per
una delle seguenti mancanze:
a)per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni
di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine
per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell’utenza o
per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione
a benefici ottenuti o auspicati , in relazione ad affari trattati per ragioni
d'ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che
possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o
a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri
o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
e)per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie
di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al
servizio;
f)per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze
in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;
g)per aver svolto anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività
a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli
interessi della Società;
i)per condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione
con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato
possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario;
j)per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
k)quando sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque,
con mezzi fraudolenti;
l)in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti
in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire
la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione, verranno
sanzionate con i provvedimenti di cui all’art. 52 del presente CCNL facendosi
riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri
dei lavoratori di cui all’art. 51 del medesimo CCNL e quanto al tipo ed
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione.
Devoluzione delle ritenute per multe
L’importo delle ritenute per multe sarà introitato nel bilancio
della Società e destinato per le attività sociali.
Concorsi di mancanze
Il dipendente responsabile di più mancanze compiute con l’unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate
da un medesimo nesso psicologico ed accertate con un unico procedimento, incorre
nella punizione combinata per la mancanza più grave se le suddette infrazioni
sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Art 54 Procedimento disciplinare
I. La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito
con la tempestività del caso e senza averlo sentito a propria difesa.
II. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore
può presentare le proprie giustificazioni.
III. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente,
con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU.
IV.La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore
entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle
giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito
con l’archiviazione.
Art. 55 Provvedimenti cautelari non disciplinari
I. La Società, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti
sui fatti addebitabili al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare, può
disporre, solo in ipotesi di particolare gravità, l’assegnazione
provvisoria del lavoratore ad altro ufficio o la sospensione cautelare temporanea
dal servizio per un periodo di tempo strettamente necessario, con corresponsione
della retribuzione. Il periodo di sospensione cautelare dal servizio è
considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato.
II.Analoghi provvedimenti possono essere adottati dalla Società in presenza
di un rinvio a giudizio per condotte sanzionabili con il licenziamento senza
preavviso. I provvedimenti adottati in simili circostanze:
- hanno effetto fino alla definizione del 1° grado di giudizio;
- sono revocati di diritto se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione
anche non definitiva;
-tale revoca è efficace decorsi cinque giorni dalla notifica della sentenza.
In caso di sospensione dal servizio il dipendente conserva il diritto alla retribuzione
fino ai cinque giorni successivi alla data di pronuncia della sentenza .
Art. 56 Sospensione temporanea senza
diritto alla retribuzione
In caso di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate
in esecuzione dei provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria
prima della definizione del primo grado del giudizio penale e della relativa
sentenza, il lavoratore, per il periodo in cui opera la predetta restrizione
della propria libertà personale, resta sospeso dal servizio e dalla retribuzione.
CAPITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.57 Struttura della retribuzione
La retribuzione è strutturata in “fissa” e “variabile”.
A – La retribuzione fissa comprende:
- minimo tabellare
- indennità di contingenza in godimento
- tredicesima mensilità
- quattordicesima mensilità
- retribuzione individuale di anzianità (art. 25 del D.P.R. 4 agosto
1990, n. 335)
- elemento distintivo della retribuzione
- posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del 19/06/1997,
integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area,
conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/94, del differente regime
retributivo delle ex categorie contrattuali.
La retribuzione individuale di anzianità in godimento e l’elemento
distintivo della retribuzione non saranno riassorbiti all’atto dell’eventuale
passaggio al livello professionale superiore.
Le posizioni economiche differenziate e le ulteriori posizioni economiche di
cui agli ultimi due alinea del comma 1, lettera A) del presente articolo, sono
riassorbibili all’atto dell’eventuale passaggio al livello professionale
o posizione retributiva superiore.
B – La retribuzione variabile comprende:
- premi di produttività
- indennità di funzione
- indennità particolari
C – Assegno per il nucleo familiare
Art. 58 Minimi tabellari e Indennità
di contingenza
Al personale in servizio competono, in relazione al livello di inquadramento,
i trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti
di cui all’allegato 5a al presente CCNL.
Art. 59 Retribuzione fissa base mensile,
giornaliera e oraria
I. La retribuzione base mensile è costituita da un dodicesimo del minimo
tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell’indennità
di contingenza e dell’elemento distintivo della retribuzione ove spettante.
II. La retribuzione base giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per
26.
III.La retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.
Art. 60 Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione viene effettuato il giorno 27 di ogni mese,
ovvero il primo giorno lavorativo ad esso precedente in caso di sua coincidenza
con un giorno non lavorativo, e sarà accompagnato da cedolino stipendio
contenente l’indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione
e le relative trattenute. Lo stipendio del mese di dicembre viene erogato entro
il 22 del mese stesso.
Art. 61 Tredicesima mensilità
I.Entro il 15 dicembre di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti
una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in
godimento al 1° dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva
individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità
di contingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione.
II.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno
o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della
13° mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società,
computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
III. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione)
della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato)
nella stessa proporzione.
Art. 62 Quattordicesima mensilità
I. Entro il 20 giugno di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti
una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile
in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione,
costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale
di anzianità, dall’indennità di contingenza in godimento
e dall’elemento distintivo della retribuzione.
II.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite,
avvenute durante il corso dell’anno in cui si matura la quattordicesima,
in analogia a quanto previsto per la tredicesima mensilità, il dipendente
ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quanti sono i mesi di servizio prestati
presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari
o superiore a quindici giorni.
III. Nell’anno di maturazione della quattordicesima mensilità per
i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione)
della retribuzione, il relativo rateo di quattordicesima sarà ridotto
(o maggiorato) nella stessa proporzione, sempre computando come mese intero
la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
RETRIBUZIONE VARIABILE
Art. 63 Premio di Produttività
I.Al personale in servizio è riconosciuto un Premio di Produttività
secondo le modalità ed i criteri di cui all’art. 2, lettera B, per
il periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007.
In particolare la determinazione di tale premio sarà effettuata con riferimento
ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità,
di redditività, di valorizzazione della presenza in servizio ed altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale
nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
II.Per Poste Italiane Spa il premio si compone di:
- una parte definita a livello nazionale, nella quale vengono indicati i criteri,
le modalità, gli indicatori e/o i fattori da adottare e eventuali sessioni
di verifica da applicarsi nei conseguenti accordi regionali;
- una parte regionale, che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti
nella parte di livello nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 2,
lettera B), comma VI, punto a).
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti in coerenza con quanto sopra definito e con riferimento al personale
di Poste Italiane Spa si impegnano a disciplinare il nuovo sistema del Premio
entro il 30 settembre 2003.
Entro tale data verrà inoltre definito il Premio di Produttività
per l’anno 2003.
Art. 64 Indennità di funzione
Quadri
Al personale appartenente al livello professionale A, in considerazione della
specificità della posizione ricoperta, della connessa responsabilità
funzionale e/o dell’apporto professionale altamente qualificato, nonché
della conseguente necessità di garantire una flessibilità della
prestazione che tenga conto del ruolo e della funzione di Quadro, viene attribuita
un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a:
- posizione retributiva A2 - € 2.000,00
- posizione retributiva A1 - € 3.500,00
Inoltre, in aggiunta all’indennità di cui al secondo alinea, solo
per le figure professionali della posizione retributiva A1 di seguito indicate,
viene prevista una specifica indennità per un importo annuo lordo di
€ 3.000,00, che verrà erogata esclusivamente per il periodo di assegnazione,
ai Quadri che la Società prepone ad unità organizzative o ad aree
commerciali con un grado di complessità particolarmente elevato.
Figure professionali
Responsabile CMP
Responsabile CUAS
Responsabile Commerciale Master
Direttore Ufficio Postale Centrale
Dichiarazione a Verbale
Le Parti, coerentemente con la decorrenza del nuovo sistema di classificazione
del personale prevista nell’art. 21 del vigente CCNL, convengono che l’applicazione
del trattamento previsto dal presente articolo, decorrerà a far data
dal 1° gennaio 2004.
Sino a tale data continuerà a trovare applicazione il trattamento previsto
dall’art. 61 del CCNL dell’11 gennaio 2001.
| Parametro
ex CCNL 2001 |
Indennità
ex CCNL
11 gennaio 2001 |
Incremento
Previsto |
Indennità
di funzione
ex art. 64 CCNL luglio 2003 |
Indennità
di funzione
ex art. 64 CCNL luglio 2003 |
Assegno
individuale
(decorrenza 1^ gennaio 2004) |
|
|
|
|
|
|
215 |
6.993,86 |
1.100,00 |
3.500,00 |
|
4.593,86
|
210 |
6.830,87
|
1.000,00
|
3.500,00 |
|
4.330,87 |
*
210 |
6.830,87 |
1.000,00 |
3.500,00 |
3.000,00 |
1.330,87
|
190 |
6.180,75 |
850,00 |
3.500,00 |
|
3.530,75
|
**
190 |
6.180,75 |
850,00
|
3.500,00 |
3.000,00 |
530,75
|
170 |
5.530,01
|
750,00
|
3.500,00
|
|
2.780,01
|
***
170 |
5.530,01 |
750,00 |
3.500,00 |
3.000,00 |
-
|
140 |
4.553,91 |
680,00 |
3.500,00 |
|
1.733,91
|
100 |
3.253,06 |
680,00
|
3.500,00 |
|
433,06
|
130 |
2.293,07 |
420,00 |
2.000,00
|
|
713,07
|
100 |
1.777,44 |
400,00
|
2.000,00 |
|
177,44
|
Figure
professionali ex art 64, II comma, CCNL 2003
* 210 Responsabile CMP - Responsabile CUAS
** 190 Responsabile Commerciale Master
*** 170 Direttore Ufficio Postale Centrale
Art. 64 del CCNL luglio 2003: disposizione transitoria
Dichiarazione a Verbale
Con decorrenza 1^ gennaio 2004, al personale in servizio alla predetta data
appartenente al livello professionale A sarà riconosciuto, a titolo di
assegno individuale, un importo pari alla differenza tra l’indennità
di funzione in godimento alla data del 31.12.2003 e l’importo dell’indennità
di funzione attribuita ai sensi dell’art. 64 CCNL 2003.
Art. 65 Indennità portalettere
Ai lavoratori che svolgono attività di portalettere, è attribuita,
esclusivamente in ragione della particolare onerosità connessa alla natura
della prestazione, una specifica indennità nella misura lorda mensile
di € 15,00 pari a € 0,58 giornalieri.
Tale indennità viene percepita per ogni giornata di effettivo servizio.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti, convengono, in relazione all’introduzione dell’indennità
prevista dal presente articolo, di darvi applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
Art. 66 Maggiorazioni per lavoro festivo,
notturno e straordinario
- Lavoro festivo
I.La misura giornaliera della maggiorazione spettante al personale chiamato
a prestare servizio nelle giornate festive di cui all’art. 36 è
calcolata sulla retribuzione base giornaliera costituita da 1/312 del minimo
tabellare e dell’indennità di contingenza secondo le percentuali
indicate, per ciascun Livello inquadramentale nelle tabelle allegate, che formano
parte integrante del presente contratto.
II.In occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto,
la misura giornaliera della maggiorazione spettante al personale chiamato a
prestare servizio è calcolata sulla retribuzione base giornaliera costituita
da 1/312 del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza secondo
le percentuali indicate, per ciascun Livello inquadramentale nelle tabelle allegate,
che formano parte integrante del presente contratto.
III.La misura giornaliera dell’indennità spettante al personale
turnista chiamato a prestare attività lavorativa ordinaria di domenica,
con relativo spostamento del giorno di riposo settimanale, di cui all’art.
30 è calcolata secondo le percentuali indicate per ciascun Livello inquadramentale
nelle tabelle allegate, che formano parte integrante del presente contratto.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti, convengono, in relazione all’introduzione dell’indennità
prevista dal presente comma, di darvi applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2004.
- Lavoro notturno
I. La maggiorazione lorda oraria per lavoro notturno viene calcolata sulla retribuzione
base oraria costituita da 1/6° di quella giornaliera, come individuata al
punto precedente, secondo le percentuali indicate, per ciascun Livello Inquadramentale,
nelle tabelle allegate, che formano parte integrante del presente contratto.
- Lavoro straordinario
I. La misura oraria della maggiorazione per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a)minimo tabellare;
b)indennità di contingenza in godimento;
c) ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun livello,
conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime
retributivo delle ex categorie contrattuali;
d)rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità relativo alle voci
di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
II.La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:
- straordinario diurno feriale: 15%
- straordinario notturno feriale: 30%
- straordinario diurno festivo: 30%
-straordinario notturno festivo: 50%.
Art. 67 Indennità per servizi
viaggianti
I. Al personale applicato negli uffici ambulanti, natanti (ivi ricomprendendo
il servizio prestato sugli aerei) e nel servizio di messaggere, nonché
al personale chiamato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali
da Comune a Comune con automezzi della Società, compreso quello addetto
alla guida, è concessa, dal momento della partenza del mezzo di trasporto
dal Centro di Rete Postale interessato fino al momento del rientro presso il
Centro stesso, una indennità oraria nella misura di:
a)capoturno € 1,86;
b)restante personale € 1,74.
II. Al personale addetto ai servizi viaggianti, chiamato a prestare servizio
per un periodo di tempo pari o superiore a 8 ore, dovrà essere corrisposto
un supplemento forfettario dell’indennità stessa nella misura di
€ 6,20 ed un ulteriore supplemento forfettario di € 6,20 qualora,
nell’arco delle 24 ore giornaliere, si superino le 18 ore di prestazione
lavorativa per la quale è riconosciuta l’indennità di cui
al presente comma.
III.Il predetto rimborso forfettario verrà successivamente sostituito
da un ticket per il personale di cui al presente articolo, che effettui una
prestazione pari o superiore alle 8 ore giornaliere, e da due tickets per quello
che superi le 18 ore di prestazione lavorativa giornaliera.
IV.Al momento dell’introduzione del ticket, le indennità orarie
di cui sopra saranno così modificate:
a) capoturno € 2,30;
b) restante personale € 2,18.
V.L’indennità di cui al comma I è conteggiata ad ore intere;
le frazioni di ora inferiori alla mezz’ora sono trascurate, le frazioni
pari o superiori alla mezz’ora sono calcolate per ora intera.
VI.Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti (ivi ricomprendendo
il servizio prestato sugli aerei) o in servizio di messaggere, che si rechi
in territorio estero ed ivi permanga per almeno 4 ore, è corrisposta,
per il periodo intercorrente dall’entrata all’uscita dal territorio
stesso, l’indennità di cui al comma I con la maggiorazione del 100%.
VII.Nei casi eccezionali riconosciuti dalla Società, il personale viaggiante
può usufruire di strutture alberghiere non convenzionate. In tal caso,
compete, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale, il rimborso della
spesa sostenuta.
VIII.Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno due
ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista,
compete l’importo giornaliero di € 6,20.
Art. 68 Indennità di cassa
I. Al personale assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli
Uffici Postali retti da personale Quadro, nonché negli Sportelli Avanzati,
che effettui in modo diretto ed a contatto con la clientela, per oltre il 50%
dell’orario d’obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro,
spetta l’indennità di cassa nella misura lorda mensile di €
82,63, pari a € 3,18 giornalieri.
II.La predetta indennità viene corrisposta, ferme restando le condizioni
organizzative di cui sopra, nella misura ridotta del 40% al seguente personale:
a) addetti agli sportelli degli Uffici Postali retti da personale non Quadro;
b) addetti agli sportelli delle Sezioni Contabili ovvero operanti all’interno
delle strutture produttive aziendali;
c) personale addetto al servizio di recapito a domicilio degli effetti postali,
con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati da diritti postali
o doganali o di assegno, escluse le corrispondenze tassate non gravate dai diritti
di cui sopra;
d)addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai Servizi Postali
e di Comunicazione Elettronica.
L’indennità in questione viene corrisposta per ogni giornata di
effettivo servizio, limitatamente ad un solo operatore per sportello e per ciascun
turno; non spetta ai Quadri ed al personale addetto alle operazioni interne,
seppur connesse con l’esercizio dei servizi finanziari.
Art. 69 Assegno per il nucleo familiare
La Società corrisponde ai dipendenti che ne abbiano titolo l’assegno
per il nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 70 Trattamento di fine rapporto
Al personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento
di fine rapporto di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del codice
civile, come novellato dalla legge 29/5/1982 n. 297, e dell’art. 53 della
legge 27/12/1997 n. 449
Ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:
-minimo tabellare;
-indennità di contingenza in godimento;
-retribuzione individuale di anzianità;
-elemento distintivo della retribuzione;
-tredicesima e quattordicesima mensilità;
-ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti
al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime retributivo
delle ex categorie contrattuali;
-posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del 19/06/1997,
integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94;
-indennità di cassa;
-indennità di funzione;
-indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui
tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione
dell’orario di lavoro su turni;
-indennità per servizi viaggianti;
-indennità centralinisti non vedenti.
Art. 71 Previdenza Integrativa
I. In relazione all’istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare,
denominato Fondoposte, per il personale non dirigente delle Aziende cui si applica
il CCNL di Poste Italiane S.p.A, di cui all’Atto costitutivo del 31 luglio
2002, le Parti ne ribadiscono la centralità e confermano il comune impegno
alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la completa attuazione
e la più ampia diffusione in azienda.
II.Confermano altresì il contributo mensile a carico del lavoratore e
quello a carico delle Aziende nelle misure e con le modalità previste
dagli Atti istitutivi e dallo Statuto del Fondo.
III.Le Parti concordano inoltre sull’opportunità di seguire l’evoluzione
in atto della legislazione in materia, al fine di valutarne le eventuali ricadute
sull’attuale regime della Previdenza Integrativa in azienda.
Capitolo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 72 Risoluzione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
I.La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo
di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente
contratto, può avvenire:
a)per raggiungimento dei requisiti per la concessione della pensione di vecchiaia
secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
b)per risoluzione consensuale;
c)per dimissioni;
d)per invalidità totale e permanente;
e)per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e per giustificato motivo
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
f)per decesso del dipendente.
Art. 73 Risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica
I. Il dipendente di cui sia stata accertata, con le modalità previste
per legge, l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate
in base al livello di inquadramento di appartenenza, può essere licenziato,
con preavviso o con il pagamento dell’indennità sostitutiva, nel
rispetto di quanto previsto ai commi che seguono.
II. Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano
di impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello di inquadramento di
appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità,
presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative
e produttive.
III. In subordine, la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive
che consentano l’impiego dell’interessato, ad ogni conseguente effetto,
in mansioni del livello di inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto
disposto nell’art. 2103 codice civile, presso una sede di lavoro collocata
preferibilmente nell’ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente
con le esigenze organizzative e produttive.
IV.Nei casi di cui ai commi II e III che precedono, il personale interessato,
ove necessario, sarà avviato a specifici interventi formativi.
V.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti
che versano in una delle condizioni di seguito descritte:
-vittime di infortuni sul lavoro accertati dall’INAIL;
-affetti da malattie professionali riconosciute dagli organi competenti;
-personale invalido assunto in applicazione delle leggi n. 482/68 e n. 68/99
e che abbia subito un aggravamento dell’invalidità;
- affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art.
40, comma I, del presente CCNL.
Art. 74 Modalità di risoluzione
In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, eccetto quello di cui
alla lettera f) dell’art. 72 del presente CCNL, la parte recedente deve
darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa della Società, quest’ultima
è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
Art. 75 Preavviso
I.Salvo i casi di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
e di risoluzione consensuale, il contratto a tempo indeterminato non potrà
essere risolto senza preavviso. I termini di detto preavviso sono stabiliti
come segue:
| anni
di servizio |
mesi
di preavviso |
| fino a 5 |
2 |
| oltre 5 e fino
a 10 |
3 |
| oltre 10 |
4 |
II. In caso
di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
III.I termini di preavviso decorrono dall’1 o dal 16 di ciascun mese.
IV.La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte un'indennità
pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
V.La Società ha il diritto di trattenere, su quanto sia da essa dovuto
al dipendente, l’importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da questi eventualmente non prestato nei termini previsti.
VI.E’ in facoltà della parte destinataria della dichiarazione di
recesso di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso,
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di
preavviso non compiuto.
VII.In caso di decesso del dipendente la Società corrisponderà
agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 76 Ritenute per quote assicurative
e associative
Sono effettuate a titolo gratuito eventuali ritenute per conto dell’Istituto
postelegrafonici e del CRAL aziendale, nonché quelle concernenti i comitati
sindacali CSAP, ASAC e CISAP.
Art. 77 Politiche Sociali
Le Parti confermano il ruolo e la centralità delle Politiche Sociali
e la comune volontà di promuovere in Azienda idonee iniziative di natura
culturale, ricreativa ed assistenziale.
La disciplina del funzionamento degli istituti di cui al comma precedente è
demandata a specifici accordi tra le Parti.
Art. 78 Sistema di Refezione
I.Ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore
giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria
dalla 12 alle 15, viene riconosciuto un trattamento, del valore di € 3,10,
da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di effettivo servizio.
La mancata utilizzazione del trattamento di cui sopra non darà luogo
ad alcun corrispettivo.
Il valore di cui sopra non è utile ai fini della retribuzione indiretta
e differita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
II.Nei confronti dei dipendenti che non rientrano nei criteri sopra definiti,
viene riconosciuto, a titolo di liberalità con finalità ricreativa
(art. 65 comma 1 Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/1986), un importo
mensile pari a € 13,52.
Tale importo non è utile ai fini della retribuzione indiretta e differita,
ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti convengono che la disciplina che precede trova applicazione a partire
dal 1° luglio 2004.
Nel periodo precedente l’entrata a regime della nuova disciplina, verranno
effettuate in tutto il territorio nazionale le necessarie verifiche sui criteri
e le modalità di erogazione dei trattamenti di refezione, al fine di
renderli coerenti con la disciplina sopra definita.
In occasione di tali verifiche potranno anche individuarsi altre prestazioni
di lavoro caratterizzate da articolazioni di orario cui possa applicarsi, per
analogia, il trattamento di cui al comma I del presente articolo.
Art. 79 Formazione
La Società riconosce la necessità di valorizzare la professionalità
dei dipendenti in coerenza con gli obiettivi di sviluppo.
La formazione si realizza, pertanto, attraverso attività di addestramento,
aggiornamento, qualificazione e riqualificazione distinguendo, con riguardo
all’articolazione del personale, la formazione di base dalla formazione
specifica e dalla riqualificazione.
Nella realizzazione degli interventi formativi e di sviluppo professionale di
cui ai commi precedenti, l’Azienda valuterà il possesso di conoscenze
professionali specifiche
In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità/competenze,
sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse interne alla Società.
Art .80 Durata e applicazione
I. Il presente CCNL resta in vigore, in linea con quanto previsto dal Protocollo
d’intesa del 23 luglio 1993, per la parte normativa fino al 31 dicembre
2006, e per la parte retributiva fino al 31 dicembre 2004.
II. Il presente CCNL rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile e sostituisce
integralmente, per le materie da esso regolate, quanto contenuto nei preesistenti
contratti collettivi nazionali di lavoro.
III. Eventuali accordi sindacali nazionali o territoriali preesistenti, in evidente
contrasto con quanto disciplinato nel presente CCNL, potranno essere oggetto
di confronto tra le Parti stipulanti ai fini della relativa armonizzazione o
superamento, secondo le modalità di cui al comma successivo.
IV.Nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione di clausole
contenute nel presente CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta della Società
ovvero di una o più delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti,
per ricercare soluzioni condivise in ordine al significato della clausola controversa.
L’eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della stessa.
V.Ai fini dell’applicazione del presente contratto si intende:
- per unità produttiva e rappresentanze sindacali unitarie, salvo diverse
specificazioni contenute nel presente CCNL, quelle previste dai relativi accordi
definiti tra le Parti;
- per Organizzazioni Sindacali stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle Organizzazioni
Sindacali che hanno stipulato il presente CCNL.
Copia del presente CCNL sarà distribuita, a cura della Società,
al personale assunto a far data dalla sottoscrizione del Contratto medesimo.