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   Documento: Maternità- Trattamento previdenziale e Congedi parentali
Pubblicazione: Venerd́ 06 luglio 2007, 18:25



Trattamento Previdenziale.


E' possibile tramite la legge 151/2001 far valere, ai soli fini contributivi, il periodo di astensione obbligatoria, corrispondente a 3 mesi prima e 2 mesi dopo il parto, anche per le maternità avvenute prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

Occorre presentare la domanda di seguito allegata e la condizione richiesta è di possedere, all’atto della domanda, un anzianità contributiva di almeno 5 anni.


Per gli ulteriori 6 mesi di congedo parentale facoltativo il diritto alla contribuzione è a titolo oneroso, la lavoratrice ha facoltà di richiederlo ma sarà tenuta a versare per proprio conto la quota contributiva. L'accettazione, una volta comunicato l'importo, è facoltativa.


Il diritto è esteso anche alle colleghe in pensione.


Domanda relativa all'asntensione obbligatoria

Domanda relativa all'astensione facoltativa (a Titolo Oneroso)


Congedi Parentali.


A tutela della Maternità, come previsto dall'art. 32 del Testo Unico (DL 151/2001) e come recepito dal CCNL in vigore, la Lavoratrice ha diritto, nei primi otto anni di vita del bambino a 6 mesi di aspettativa retribuita.


Se l'aspettativa e richiesta entro i primi tre anni di vita del bambino è concessa un indennità pari all'80% della retribuzione per i primi 2 mesi.


I restanti periodi (4 mesi) e comunque tutti quelli fruiti dopo il 3° anno di vita del bambino l'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione.


In tali periodi è possibile richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto (TFR) ad integrazione dello stipendio, percependo in tal modo lo stipendio per intero.


Per usufruire di questa possibilità è necessario un periodo di anzianità contributiva di almeno 8 anni (sono calcolati anche i periodi lavorativi svolti presso Poste Italiane SpA con contratti a tempo determinato).


Resta fermo il limite del 70% del TFR accumulato.


Se l'aspettativa è fruita in maniera frazionata, è possibile richiedere l'anticipazione più volte.


Per la richiesta è sufficiente inoltrare copia della richiesta di aspettativa già consegnata al datore di lavoro insieme alla richiesta di anticipazione del TFR.


L'aspettativa è concessa ad entrambi i genitori, anche quando uno dei due non ne ha diritto.


Qualora entrambi i genitori intendano fruire dei periodi di aspettativa il limite complessivo non può superare i 10 mesi.


L'anticipazione è corrisposta, qualora richiesta per tempo (entro il 14 del mese), unitamente alla retribuzione relativa al mese in cui è stata effettuata la richiesta.







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