Trattamento
Previdenziale.
E'
possibile tramite la legge 151/2001 far valere, ai soli fini
contributivi, il periodo di astensione obbligatoria, corrispondente a
3 mesi prima e 2 mesi dopo il parto, anche per le maternità avvenute
prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
Occorre
presentare la domanda di seguito allegata e la condizione richiesta è
di possedere, all’atto della domanda, un anzianità
contributiva di almeno 5 anni.
Per
gli ulteriori 6 mesi di congedo parentale facoltativo il diritto alla
contribuzione è a titolo oneroso, la lavoratrice ha facoltà
di richiederlo ma sarà tenuta a versare per proprio conto la
quota contributiva. L'accettazione, una volta comunicato l'importo, è
facoltativa.
Il
diritto è esteso anche alle colleghe in pensione.
Domanda relativa all'asntensione obbligatoria
Domanda relativa all'astensione facoltativa (a Titolo Oneroso)
Congedi
Parentali.
A
tutela della Maternità, come previsto dall'art. 32 del Testo
Unico (DL 151/2001) e come recepito dal CCNL in vigore, la
Lavoratrice ha diritto, nei primi otto anni di vita del bambino a 6
mesi di aspettativa retribuita.
Se
l'aspettativa e richiesta entro i primi tre anni di vita del bambino
è concessa un indennità pari all'80% della retribuzione
per i primi 2 mesi.
I
restanti periodi (4 mesi) e comunque tutti quelli fruiti dopo il 3°
anno di vita del bambino l'indennità corrisposta è pari
al 30% della retribuzione.
In
tali periodi è possibile richiedere un anticipo sul
trattamento di fine rapporto (TFR) ad integrazione dello stipendio, percependo in tal modo lo stipendio per intero.
Per
usufruire di questa possibilità è necessario un periodo
di anzianità contributiva di almeno 8 anni (sono calcolati
anche i periodi lavorativi svolti presso Poste Italiane SpA con
contratti a tempo determinato).
Resta
fermo il limite del 70% del TFR accumulato.
Se
l'aspettativa è fruita in maniera frazionata, è
possibile richiedere l'anticipazione più volte.
Per
la richiesta è sufficiente inoltrare copia della richiesta di
aspettativa già consegnata al datore di lavoro insieme alla
richiesta di anticipazione del TFR.
L'aspettativa
è concessa ad entrambi i genitori, anche quando uno dei due
non ne ha diritto.
Qualora
entrambi i genitori intendano fruire dei periodi di aspettativa il
limite complessivo non può superare i 10 mesi.
L'anticipazione
è corrisposta, qualora richiesta per tempo (entro il 14 del
mese), unitamente alla retribuzione relativa al mese in cui è
stata effettuata la richiesta.