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   Documento: CCNL 2007-2010
Pubblicazione: Mercoledì 11 luglio 2007, 22:26



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane SpA

 

INDICE

 

 

PARTI STIPULANTI

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA CONGIUNTA

DICHIARAZIONE A VERBALE

PREMESSA

 

Capitolo I – DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali

Art. 2 - Assetti contrattuali

Art. 3 - Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Art. 4 - Indennità di vacanza contrattuale

Art. 5 - Informazione e consultazione

Art. 6 - Partecipazione

Art. 7 – Delegazioni sindacali territoriali

Art. 8 - Informazioni riservate

 

Capitolo II– DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Assemblea

Art. 10 - Referendum

Art. 11 - Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Art. 12 - Contributi sindacali

Art. 13 - Diritto di affissione

Art. 14 - Attività sindacale

Art. 15 - Tutela e agibilità delle rappresentanze sindacali unitarie e dei Dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali

Art. 16 - Istituti di patronato

Art. 17 - Diritti sindacali dei Telelavoratori

Art. 18 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

 

Capitolo III – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Premessa

Art. 19 - Assunzione

Art. 20 - Periodo di prova

Art. 21 - Classificazione del personale

Art. 22 - Quadri

Art. 23 - Valorizzazione e sviluppo professionale

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 26 - Apprendistato Professionalizzante

Art. 27 - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma di laurea o per percorsi di alta formazione

Art. 28 - Contratto di somministrazione a tempo determinato

Art. 29 - Contratto di Inserimento lavorativo

Art. 30 - Telelavoro

Art. 31 - Orario di lavoro

Art. 32 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità

Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, notturno

Art. 34 - Conto ore individuale

Art. 35 - Reperibilità

Art. 36 - Permessi

Art. 37 - Aspettative per motivi di famiglia, richiamo alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive

Art. 38 - Ferie

Art. 39 - Giorni festivi

Art. 40 - Trasferimenti

Art. 41 - Trasferimenti collettivi

Art. 42 - Trasferta

Art. 43 - Assenze per malattie – Trattamento

Art. 44 - Lavoratori studenti – Diritto allo studio

Art. 45 - Tutela della maternità e della paternità

Art. 46 - Tutela dei portatori di handicap

Art. 47 - Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoliche

Art. 48 - Tutele legali

Art. 49 - Igiene e sicurezza sul lavoro

Art. 50 - Lavori usuranti

Art. 51 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 52 - Indumenti di lavoro

Art. 53 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori

Art. 54 - Doveri del dipendente

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari

Art. 56 - Codice disciplinare

Art. 57 - Procedimento disciplinare

Art. 58 - Provvedimenti cautelari non disciplinari

Art. 59 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione

 

Capitolo IV – TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 60 - Struttura della retribuzione

Art. 61 - Minimi tabellari e indennità di contingenza

Retribuzione Fissa

Art. 62 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria

Art. 63 - Pagamento della retribuzione

Art. 64 - Tredicesima mensilità

Art. 65 - Quattordicesima mensilità

 

Retribuzione Variabile

Art. 66 - Premio di risultato

Art. 67 – Incentivazione commerciale

Art. 68 - Indennità di posizione

Art. 69 - Indennità portalettere

Art. 70 - Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario

Art. 71 - Indennità per servizi viaggianti

Art. 72 - Indennità di cassa

Art. 73 - Assegno per il nucleo familiare

Art. 74 - Trattamento di fine rapporto

Art. 75 - Previdenza complementare

 

Capitolo V – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 76 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Art. 77 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica

Art. 78 - Modalità di risoluzione

Art. 79 - Preavviso

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80 - Ritenute per quote assicurative e associative

Art. 81 - Politiche sociali

Art. 82 - Sistema di refezione

Art. 83 - Formazione

Art. 84 - Durata e applicazione

 

Allegati

Allegato 1- Verbale di accordo 15 settembre 2006

Allegato 2 – Lettera alle OO.SS. Tutela del personale a contatto con il pubblico

Allegato 3 - Lettera OO.SS. Assunzione

Allegato 4 – Tabella figure professionali di riferimento

Allegato 5 – Ambiti di applicazione reperibilità tecnico operativa

Allegato 6 - Lettera Santo Patrono

Allegato 7 - Minimi e Contingenza

Allegato 8 - Competenze contrattuali arretrate

Allegato 9 - Tabella Maggiorazioni

Allegato 10 - Lettera indennità di cassa

 

 

Appendice

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Legge 10 aprile 1991, n. 125

Legge 15 giugno 1990, n. 146 – Testo coordinato con Legge 83/2000

 

 

 

In data luglio 2007

 

tra

 

Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Postel Print S.p.A., Docutel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Postecom S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., PosteShop S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A..

e

 

SLC – CGIL, SLP – CISL, UIL – POST, FAILP – CISAL,

SAILP – CONFSAL, UGL – COMUNICAZIONI;

 

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:

Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Postel Print S.p.A., Docutel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Postecom S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Poste Shop S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A..

 

Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società di cui al presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione compatibili con il presente CCNL.

Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente CCNL e che necessitano di un relativo adattamento della normativa, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime tale adattamento si realizzi entro tre mesi.

 

Le Parti convengono che le previsioni sopra richiamate realizzano i necessari presupposti per l’applicazione del presente contratto.

 

 

 

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA CONGIUNTA

 

I.              L’evoluzione strutturale in atto nel sistema postale italiano ed europeo - anche in vista del processo di progressiva liberalizzazione in atto, indotto dagli interventi del regolatore europeo a decorrere dalla Direttiva 67 del 1997 - lo sviluppo della concorrenza ed i mutamenti che caratterizzano i mercati di riferimento richiedono, alle imprese che operano nel settore, azioni di riposizionamento strategico che si realizzano anche attraverso la ridefinizione delle aree di affari e delle relative condizioni di lavoro nonché attraverso la definizione di nuove regole per il settore.

II.            Nello stesso tempo le Parti intendono valorizzare il ruolo dell’attuale CCNL in funzione di una politica industriale che indirizzi sempre di più la capacità competitiva del gruppo Poste Italiane sul terreno della qualità del lavoro, della qualità dei servizi e dell’innovazione organizzativa e tecnologica, stimolando la ricerca e la creazione di nuove opportunità anche attraverso possibili sinergie, sia in termini di convergenza di processo che di integrazione commerciale, finalizzate a mantenere e consolidare la leadership nel mercato interno.

 

III.           In considerazione delle sollecitazioni provenienti alle imprese dalla Unione europea e dalle Istituzioni nazionali in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, le Parti ritengono essenziale confermare e consolidare un percorso orientato alla Responsabilità Sociale di Impresa, nel quale i dipendenti rappresentano uno degli stakeholder di riferimento, in quanto asset strategico fondamentale per una crescita equilibrata e per la costante creazione di valore nell’ottica dell’Azienda e della collettività.

 

IV.         Alla luce delle nuove prospettive di scenario – e soprattutto in considerazione della prevista liberalizzazione del mercato postale - le Parti ritengono il presente contratto propedeutico all’adozione di un sistema unificato di regole normative ed economiche che consenta di giungere, in tempi utili e coerenti con gli stessi processi di liberalizzazione, alla costruzione di un contratto di settore che riguardi le imprese che operano nel mercato postale, in tutte le sue attuali articolazioni e possibili evoluzioni di carattere tecnologico e commerciale, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali distributivi.

 

V.           Le Parti reputano inoltre che il settore postale presenta caratteristiche peculiari, cui deve essere attribuito il giusto rilievo nella ricerca di una complessiva regolamentazione, compatibile con le esigenze dei lavoratori e delle imprese che vi operano.

Ritengono pertanto indispensabile valorizzare, nell’arco di vigenza del presente contratto, il ruolo del tavolo di concertazione già avviato presso l’Autorità di regolamentazione al fine di definire un quadro normativo di riferimento teso sia a favorire la liberalizzazione del settore, che a garantirne il recepimento da parte di tutti gli operatori.

 

VI.         In linea con quanto sopra ed in coerenza con gli assetti contrattuali previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 relativamente alla durata quadriennale dei contratti, al fine di poter disporre al 1° gennaio 2011 di una disciplina completa sia della contrattazione di settore che di quella aziendale, le Parti auspicano che, nelle opportune sedi confederali, siano avviati i lavori per la realizzazione del contratto di settore a decorrere dal 2010.

Le Parti ritengono che tale percorso, con le relative decorrenze, sia necessario per poter disporre di un arco temporale utile alla definizione di norme integrative aziendali con decorrenza non successiva al 1° gennaio 2011.

 

 

 

PREMESSA

 

Le Parti stipulanti confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei Protocolli d’Intesa del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1998, e riaffermano il ruolo centrale della concertazione attraverso la quale concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le rispettive responsabilità, l’impegno ad assicurare l’attuazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo di cui alla Dichiarazione Programmatica.

Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali valori fondanti:

 

-               la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita dell’Azienda siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il consenso e la partecipazione quali obiettivi qualificanti da perseguire ai diversi livelli;

-               la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile dei rapporti di lavoro;

-               la rilevanza di un sistema di Relazioni Industriali che sia caratterizzato dalla valorizzazione dei livelli decentrati, al fine di individuare soluzioni condivise che siano tempestive, efficaci e responsabili, anche attraverso la crescita ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le parti;

-               la condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello, nel cui ambito -ed in coerenza con gli obiettivi sopra richiamati saranno ricondotte le attività di confronto secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL;

-               lo sviluppo delle risorse umane quale elemento centrale per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Dichiarazione Programmatica, da realizzarsi attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento delle professionalità ad ogni livello, al fine di conseguire risultati di qualità.

 

Per il contesto sopra delineato le Parti si impegnano a definire sedi, strumenti e percorsi temporalmente regolamentati in grado di conseguire, nella necessaria autonomia e responsabilità delle Parti stipulanti ed attraverso meccanismi procedurali certi e trasparenti, rapporti reciproci atti a realizzare gli scopi e gli obiettivi sopra richiamati, unitamente ad un modello di crescita che coniughi la tutela dell’occupazione con il relativo sviluppo sostenibile.

 

In tal senso le Parti concordano nel delineare un sistema di Relazioni Industriali che:

-               preveda l’impiego di strumenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione;

-               potenzi ed arricchisca il ruolo e le funzioni degli Organismi Paritetici quali sedi di analisi, verifica e confronto sistematico ed aperto sui temi di significativo interesse reciproco, avendo particolare riguardo anche alle tematiche di rilevanza europea, con particolare riferimento al tema della Responsabilità Sociale di Impresa, quale principio ispiratore nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo della società;

-               preveda strumenti di monitoraggio sull’evoluzione del dibattito tra gli attori istituzionali e sociali in tema di assetti contrattuali e disciplina del rapporto di lavoro nonché coerenti percorsi di adattamento ed armonizzazione con le conseguenti modifiche legislative e/o contrattuali;

-               consolidi il ruolo di Poste Italiane quale infrastruttura centrale del sistema paese, e favorisca il potenziamento e l’utilizzo strategico di risorse per la formazione, nell’obiettivo condiviso di rispondere alla domanda di professionalità dei lavoratori e dell’Azienda.

 

* * * * *

 

Le Parti si danno atto che le soluzioni individuate nel presente CCNL si pongono in coerenza con il dibattito in atto sulle possibili linee di evoluzione del sistema delle Relazioni Industriali previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

In tale contesto le Parti auspicano che tale dibattito tenga conto delle istanze di rinnovamento che interessano il mondo produttivo.

A tal fine concordano sull’utilità di promuovere iniziative volte a sensibilizzare gli attori istituzionali e sociali sui temi dell’evoluzione del sistema di Relazioni Industriali con particolare riferimento al mondo delle aziende di servizi.

 

 

 

Capitolo I

 

DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

 

 

Art. 1

Sistema di Relazioni Industriali

 

I.                 In coerenza con quanto sancito nella Dichiarazione Programmatica Congiunta e nella Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti, fermi restando i rispettivi ruoli, ritengono necessario definire un complessivo sistema di Relazioni Industriali che garantisca, attraverso un insieme organico ed articolato di regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto e finalizzato a favorire il conseguimento degli obiettivi competitivi dell’Azienda, la qualità del lavoro e il valore delle persone, nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.

 

II.                 Le Parti medesime, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità e degli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità di adottare un sistema complessivo di Relazioni Industriali che valorizzi ulteriormente l’effettività del confronto territoriale e che si articoli attraverso specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione.

 

Nell’ambito del predetto sistema, tale articolazione viene orientata alla creazione di condizioni tali da favorire la crescita della professionalità e la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d’impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e l’evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro, in una logica di efficienza e competitività internazionale.

 

 

Art. 2

Assetti contrattuali

 

Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:

 

 

 

 

A)           CONTRATTAZIONE NAZIONALE

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali.

Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.

 

Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.

 

Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:

 

-          recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;

-          politiche occupazionali;

-          sistema di relazioni industriali;

-          diritti sindacali;

-          disciplina del rapporto di lavoro;

-          disciplina del lavoro atipico;

-          nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;

-          trattamenti retributivi ed economici;

-          nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.

 

Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.

 

Riguardo a quanto precede, l’Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.

 

Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro, durante i quali l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

 

All’esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura.

 

A tal fine l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell’avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall’accordo nazionale.

 

Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.

 

Durante lo svolgimento della predetta procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

 

In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 7.

 

B)           CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

 

La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Le Parti stipulanti, nel confermare la centralità della contrattazione di secondo livello per quanto demandato dal presente CCNL e dagli accordi intervenuti a livello nazionale, s’impegnano affinché le richieste nella sede di contrattazione di secondo livello, così come disciplinata dal presente articolo, siano conformi ai rinvii stabiliti a livello nazionale.

 

In conformità a quanto specificatamente previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, detta contrattazione riguarda erogazioni economiche variabili strettamente correlate:

 

-          ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le aziende dispongono;

-          ai risultati legati all’andamento economico specifico delle imprese.

 

Gli accordi di secondo livello relativi al premio di risultato hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Per Poste Italiane S.p.A. la disciplina di cui al comma III lettera B) del presente articolo resta individuata all’art. 66 del presente CCNL.

 

Per le Aziende del Gruppo Poste Italiane diverse da Poste Italiane S.p.A., viene assegnata alla contrattazione di secondo livello aziendale la materia di cui alla lettera A), comma 4 ultima alinea del presente articolo, fermi restando gli accordi intervenuti al riguardo.

 

Inoltre, sempre per Poste Italiane S.p.A., la contrattazione di secondo livello si svolge in sede regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva.

In tali sedi viene rimandato il confronto sulle seguenti materie:

a)      la disciplina della quota regionale del premio di risultato secondo i rinvii contenuti nell’art. 66 del presente CCNL;

b)      la definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall’introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;

c)      le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;

d)      le materie individuate dalle intese intervenute a livello nazionale, in attuazione degli accordi medesimi e secondo i rinvii in essi contenuti;

e)      l’incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato secondo le previsioni di cui all’art. 24 del presente CCNL;

f)        la gestione di conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.

 

Riguardo alla lettera f) che precede, l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.

 

Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro.

 

Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l’intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell’Azienda, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.

 

L’esame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro.

 

Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

 

Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.

 

In relazione alla procedura a livello regionale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 7.

 

Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando l’unitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Le Parti si danno altresì atto che, nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all’art. 6 del presente CCNL, viene prevista una attività di complessivo monitoraggio sull’andamento della contrattazione di cui alla lettera B) del presente articolo.

 

 

Art. 3

Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

I.                 Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma per il rinnovo del CCNL in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.

 

II.                 Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

 

 

Art. 4

Indennità di vacanza contrattuale

 

I.                Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

 

II.              L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattualmente vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

 

III.             Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.

 

IV.           Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale l’indennità cessa di essere erogata.

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Informazione e Consultazione.

 

In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza.

Il predetto sistema di informazione e consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori di seguito indicati:

 

A)           Livello Nazionale

 

a)            Con periodicità semestrale, non prima dei mesi di aprile e di ottobre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti, una informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:

 

1.      andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;

2.      situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

3.      processi di riconversione e di riposizionamento strategico:

-               revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi - con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti,

-               orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;

4.      dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (ferie, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);

5.      contratto di programma;

6.      tipologie e procedure delle attività in appalto;

7.      distribuzione territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;

8.      dati dell’occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);

9.      interventi normativi connessi al rapporto di lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali.

 

L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.

 

b)            Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione.

 

c)              L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva.

 

In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale previsto dall’art. 6 del presente CCNL.

Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.

 

B)           Livello Regionale

 

a)            Con periodicità semestrale, non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 7, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:

 

1.      andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;

2.      situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

3.      qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;

4.      distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;

5.      dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;

6.      linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza.

 

Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.

 

d)      Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 7, lett. b) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:

 

1.      alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione di riferimento;

2.      ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione di riferimento la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;

3.      alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede.

 

In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 7, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie.

La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.

Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.

 

C)           Livello di Unità Produttiva

 

a)            Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 7, lett. a) del presente CCNL, una informativa riguardante:

 

1.      l’andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda, nonché la sua situazione economica;

2.      la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto.

3.      i dati di cui all’art. 33 – lavoro straordinario – III capoverso.

 

Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.

 

e)      Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 7 lett. a) del presente CCNL, una adeguata informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l’Unità Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello regionale:

 

1.      decisioni e provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nell’Unità Produttiva di riferimento;

2.      piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, nell’Unità Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;

3.      linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede.

 

In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale di cui all’art. 7, lett. a) del presente CCNL, può formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie.

La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.

Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.

 

Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A. fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo.

Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure.

 

Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3; C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 8 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007.

 

Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito dell’Osservatorio Paritetico di cui all’art. 6 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione, realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra.

 

 

* * *

 

Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità e dei Comitati Regionali per le Pari Opportunità di cui all’art. 6 del presente CCNL.

 

Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.

 

 

Art. 6

Partecipazione

 

In coerenza con la Dichiarazione Programmatica e la Premessa al presente contratto e con l’art. 1, le Parti stipulanti assumono la partecipazione ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali quale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima interno, nonché per la condivisione degli obiettivi di sviluppo dell’Azienda e di prevenzione del conflitto.

 

In tale contesto, le Parti convengono di consolidare e sviluppare le attività dell’Osservatorio Paritetico Nazionale, dell’Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale, dei Comitati per le Pari Opportunità e degli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di favorire la costruzione di una consapevole partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, nel condiviso presupposto che l’integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO PARITETICO NAZIONALE

 

Composizione

L’Osservatorio è composto da due membri per ogni Organizzazione Sindacale stipulante e da una adeguata rappresentanza per Poste Italiane S.p.A.

 

I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Funzionamento

L’Osservatorio si riunisce due volte l’anno, di norma nei mesi di gennaio e luglio, su convocazione della Direzione aziendale. Eventuali sessioni straordinarie su tematiche specifiche possono essere attivate su richiesta della Direzione aziendale o di almeno la maggioranza dei componenti.

 

Sulle materie oggetto dell’Osservatorio possono essere emesse osservazioni e raccomandazioni, prevalentemente indirizzate alle parti in quanto titolari della contrattazione collettiva.

 

Con le osservazioni le parti assumono posizioni in merito alle tematiche trattate.

 

Attraverso le raccomandazioni l’Osservatorio esprime indirizzi sugli argomenti all’ordine del giorno che, pur non avendo carattere vincolante, hanno la finalità di orientare e rendere coerente l’azione delle parti. Le raccomandazioni sono deliberate all’unanimità e sono portate a conoscenza dell’intero personale.

 

Gli oneri relativi al funzionamento dell’Osservatorio sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.

 

Materie

L’Osservatorio svolge funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro in Italia ed all’estero.

 

In particolare, costituiscono oggetto di analisi:

 

-          le prospettive strategiche e produttive del mercato dei servizi postali anche nelle relative evoluzioni;

-          gli impatti derivanti dai processi di integrazione europea sul rapporto di lavoro;

-          la situazione occupazionale nel settore e le relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;

-        lo sviluppo delle tecnologie e il loro eventuale effetto sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali e sui cicli produttivi;

-        le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dell’Azienda e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;

-        l’assetto previdenziale del settore;

-        la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.

 

Iniziative

L’Osservatorio, nell’ambito delle materie di cui sopra e con particolare riferimento al mercato del lavoro, agli scenari competitivi ed alle principali esperienze dei diversi operatori postali europei ed internazionali, può promuovere:

 

-          convegni su tematiche economico-giuridiche che prevedano la partecipazione ed il contributo di esperti esterni;

-          sessioni di work-shop finalizzati a favorire momenti di incontro tra il management aziendale e la dirigenza sindacale e ad approfondire tematiche macro sugli scenari evolutivi della Società e del settore;

-          benchmarking sugli scenari europei e sull’evoluzione dei principali operatori postali, che prevedano anche appositi momenti di verifica e confronto attraverso approfondimenti, studi e visite di realtà estere.

 

L’Osservatorio può deliberare la costituzione di un apposito organismo che, ferme restando le materie di cui agli assetti negoziali, abbia il compito di monitorare lo stato di realizzazione ed avanzamento dei principali progetti di sviluppo aziendali.

 

L’Osservatorio Paritetico Nazionale costituisce inoltre sede di consultazione a norma dell’art 5 lettera A) del presente CCNL.

 

 

 

 

ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

I.              Le Parti stipulanti, nell’intento di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane S.p.A., convengono di sviluppare ed arricchire le attività dell’Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le Parti medesime.

 

II.              Il funzionamento dell’Ente Bilaterale è disciplinato dal proprio regolamento interno.

 

III.             Le Parti, all’interno dell’Ente Bilaterale, promuovono congiuntamente attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall’introduzione di innovazioni tecnologiche. A tal fine l’Ente Bilaterale ha, in particolare, la funzione di:

 

-          elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici analizzandone i relativi impatti;

-          promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;

-          promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A., l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

 

In relazione a quanto sopra, le Parti si danno atto che, l’accesso alle prestazioni ordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A” di cui al D.Lgs. 1 luglio 2005 n. 178, è subordinato ad un confronto tra le Parti al fine di definire specifiche intese.

 

NOTA A VERBALE

 

La previsione di cui all’ultimo comma che precede, deve intendersi applicabile a tutte le Aziende del Gruppo Poste Italiane in caso di estensione dell’efficacia del D.Lgs. 1 luglio 2005 n. 178 a tutti i lavoratori del Gruppo.

 

 

 

 

 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

 

I.              In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A.

 

II.            Il Comitato di cui al comma che precede si propone lo scopo di implementare e rafforzare una cultura attenta alla differenza di genere tramite azioni positive tese a realizzare esempi di buone prassi in Azienda nell’intento di salvaguardare l’occupazione femminile e di promuovere, nell’ottica di genere, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di dette pari opportunità.

 

III.           A tal fine il C.P.O. svolge un ruolo di studio, di proposizione e di ricerca sui principi di parità di cui al D.Lgs. 198/2006, nell’ambito delle materie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di cui all’Ente Bilaterale e all’Osservatorio di cui al presente Contratto; il Comitato è paritetico, tra Azienda e OO.SS, seppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti.

 

IV.         Il C.P.O. nazionale viene ubicato nell’ambito della Direzione Centrale della Società; i C.P.O. regionali vengono ubicati nell’ambito delle Strutture aziendali territorialmente competenti.

 

V.           Il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, al quale, nell’ambito di quanto sopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo delle attività dei C.P.O. regionali, è composto come segue:

 

a)      da 6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti in campo giuridico, statistico, sociologico;

b)      da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL designato/a dalle OO.SS. stesse;

c)      per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

 

VI.         Il Comitato Regionale per le Pari Opportunità, anch’esso paritetico, che opera per quanto di propria specifica competenza nell’ambito degli indirizzi ricevuti dal C.P.O. nazionale, è composto come segue:

 

a)      da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le dipendenti esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;

b)      da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente contratto;

c)      nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 – per l’assenza sul territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL- la Delegazione Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;

d)      per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

 

VII.        Il Comitato sia a livello nazionale che regionale, all’atto dell’insediamento, elegge su proposta dell’Azienda il/la Presidente e fra i/le componenti del Comitato stesso elegge la Segreteria.

 

VIII.      Il/la Presidente del C.P.O. nazionale convoca il C.P.O. per la definizione e l’approvazione del Regolamento che disciplina l’attività di tutti i C.P.O. di Poste Italiane S.p.A.. Nella circostanza viene individuato il referente dell’Azienda per la materia e definite le agibilità individuali relative ai componenti dei predetti C.P.O.

 

IX.          Analogamente il/la Presidente del C.P.O. regionale, convoca il C.P.O. per il recepimento formale del Regolamento di cui al comma che precede.

 

X.            I/le componenti non potranno far parte del C.P.O. per più di due mandati consecutivi ciascuno della durata di 4 anni.

 

XI.          Il Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.

 

XII.         Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.O. sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.

 

XIII.       Al verificarsi di modifiche/integrazioni legislative in materia, le Parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto alle previsioni del presente articolo.

 

* * *

 

Il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità di Poste Italiane svolge i medesimi compiti previsti dal presente articolo anche con riferimento alle Aziende del Gruppo diverse da Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità che verranno individuate dalle Parti nell’apposito regolamento.

 

 

Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

 

Allo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori le Parti, considerata la rilevanza attribuita al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del lavoro, confermano la costituzione degli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e regionale.

Il funzionamento degli Organismi Paritetici di cui al comma che precede resta disciplinato dagli accordi tempo per tempo intervenuti tra le Parti.

 

 

Art. 7

Delegazioni Sindacali Territoriali

 

I.              Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni Sindacali territoriali, le Parti convengono quanto segue:

 

a)      a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da non più di 1 dirigente R.S.U. eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL;

 

b)      a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita nel modo che segue:

 

·       per le Regioni: Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Trentino Alto Adige, Umbria,

dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;

 

·       per le Regioni: Friuli V. Giulia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Calabria, Puglia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 12 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;

 

·       per le Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte, Lazio, Lombardia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 15 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;

 

·       per la Direzione Generale Corporate, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma VII del presente CCNL, la Delegazione Sindacale è costituita dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella unità produttiva, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti nell’unità produttiva medesima da ciascuna Organizzazione.

 

Al fine di consentire il dispiego dei modelli relazionali previsti dal presente CCNL, i nominativi dei componenti RSU della delegazione di cui alla precedente lettera b), verranno comunicati all’Azienda congiuntamente dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

 

Le Parti si danno atto che il numero dei dirigenti sindacali territoriali della Delegazione Sindacale di cui alla lettera b) del presente articolo, non supererà il numero massimo di due dirigenti per ciascuna sigla firmataria del CCNL.

 

II.            Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle R.S.U.

 

Art. 8

Informazioni Riservate

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni industriali di cui al presente CCNL, convengono di avviare entro il mese di ottobre 2007, il confronto finalizzato a disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di conciliazione di cui al comma 3 dell’art 5 del richiamato Decreto Legislativo nonché quanto demandato alla contrattazione collettiva dal comma 1 del medesimo articolo.

 

 

 

Capitolo II

 

DIRITTI SINDACALI

 

 

Art. 9

Assemblea

 

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.

 

La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.

 

Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall’Azienda, di norma all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa.

 

Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell’assemblea potrà essere concordato con la Direzione aziendale.

 

Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati.

 

Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.

 

La partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro.

 

Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL.

 

Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea.

 

In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti, dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri.

Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione di II livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.

Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione di II livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.

 

Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela.

In relazione a quanto sopra, la contrattazione di II livello definirà, entro il mese di dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici.

 

Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea.

 

La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti.

 

In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.

 

 

Art. 10

Referendum

 

La Società deve consentire, nell’ambito aziendale, lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. nonché dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

 

 

Art. 11

Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

 

La Società nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune adeguatamente attrezzato all’interno dell’unità produttiva o, in mancanza, nelle immediate vicinanze di essa.

 

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

 

Art. 12

Contributi sindacali

 

I.              Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.

II.            Le relative deleghe vengono inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.

 

III.           Esse devono contenere:

 

-        le generalità del dipendente;

-        l'ufficio di appartenenza;

-        l’individuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute;

-        la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);

-        l'Organizzazione Sindacale beneficiaria;

-        il mese e l'anno di decorrenza;

-        il luogo e la data del rilascio;

-        la firma del dipendente in originale;

-        il consenso per il trattamento dei dati personali.

 

IV.         Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato dalla Società sul conto corrente postale indicato dall’Organizzazione Sindacale beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata.