INDICE
DICHIARAZIONE A VERBALE
Art. 1 - Sistema
di Relazioni Industriali
Art. 2 - Assetti
contrattuali
Art. 3 - Procedure
per il rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
Art.
4 - Indennità di vacanza contrattuale
Art.
5 - Informazione e consultazione
Art.
6 - Partecipazione
Art. 7
– Delegazioni sindacali territoriali
Art. 8
- Informazioni riservate
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Referendum
Art. 11 - Locali
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 12 - Contributi
sindacali
Art. 13 - Diritto
di affissione
Art. 14 - Attività
sindacale
Art. 15 - Tutela
e agibilità delle rappresentanze sindacali unitarie e dei Dirigenti nazionali e
territoriali delle Organizzazioni Sindacali
Art. 16 -
Istituti di patronato
Art. 17 - Diritti
sindacali dei Telelavoratori
Art. 18 - Procedure
di raffreddamento e di conciliazione
Premessa
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo
di prova
Art. 21 - Classificazione
del personale
Art. 22 - Quadri
Art. 23
- Valorizzazione e sviluppo professionale
Art. 24
- Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 25 - Rapporto
di lavoro a tempo parziale
Art. 26 - Apprendistato
Professionalizzante
Art. 27 - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma
di laurea o per percorsi di alta formazione
Art. 28 - Contratto
di somministrazione a tempo determinato
Art. 29 - Contratto di Inserimento lavorativo
Art. 30 - Telelavoro
Art. 31 - Orario di lavoro
Art. 32 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità
Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 34 - Conto ore individuale
Art. 35 - Reperibilità
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Aspettative per motivi di famiglia, richiamo
alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive
Art. 38 - Ferie
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Trasferimenti
collettivi
Art. 42 - Trasferta
Art. 43 - Assenze
per malattie – Trattamento
Art. 44 - Lavoratori
studenti – Diritto allo studio
Art. 45 - Tutela
della maternità e della paternità
Art. 46 - Tutela
dei portatori di handicap
Art. 47 - Tutela
delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoliche
Art. 48 - Tutele
legali
Art. 49 - Igiene
e sicurezza sul lavoro
Art. 50 - Lavori
usuranti
Art. 51 - Infortuni
sul lavoro e malattie professionali
Art. 52 - Indumenti
di lavoro
Art. 53 - Tutela
dei diritti e della dignità dei lavoratori
Art. 54 - Doveri
del dipendente
Art. 55 - Provvedimenti
disciplinari
Art. 56 - Codice
disciplinare
Art. 57 - Procedimento
disciplinare
Art. 58 - Provvedimenti
cautelari non disciplinari
Art. 59 - Sospensione
temporanea senza diritto alla retribuzione
Art. 60 - Struttura
della retribuzione
Art. 61 - Minimi
tabellari e indennità di contingenza
Retribuzione Fissa
Art. 62 - Retribuzione
fissa base mensile, giornaliera e oraria
Art. 63 - Pagamento
della retribuzione
Art. 64 - Tredicesima
mensilità
Art. 65 - Quattordicesima
mensilità
Retribuzione Variabile
Art. 66 - Premio
di risultato
Art. 67 – Incentivazione
commerciale
Art. 68 - Indennità
di posizione
Art. 69 - Indennità
portalettere
Art. 70 - Maggiorazioni
per lavoro festivo, notturno e straordinario
Art. 71 - Indennità
per servizi viaggianti
Art. 72 - Indennità
di cassa
Art. 73 - Assegno
per il nucleo familiare
Art. 74 - Trattamento
di fine rapporto
Art. 75 - Previdenza
complementare
Art. 76 - Risoluzione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 77 - Risoluzione
del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
Art. 78 - Modalità
di risoluzione
Art. 79 - Preavviso
Art. 80
- Ritenute per quote assicurative e associative
Art. 81
- Politiche sociali
Art. 82 - Sistema
di refezione
Art. 83 - Formazione
Art. 84 - Durata
e applicazione
Allegati
Allegato
1- Verbale di accordo 15 settembre 2006
Allegato
2 – Lettera alle OO.SS. Tutela del
personale a contatto con il pubblico
Allegato 3 - Lettera OO.SS. Assunzione
Allegato
4 – Tabella figure professionali di
riferimento
Allegato
5 – Ambiti di applicazione reperibilità
tecnico operativa
Allegato 6 - Lettera Santo Patrono
Allegato 7 - Minimi e Contingenza
Allegato 8 - Competenze contrattuali arretrate
Allegato 9 - Tabella Maggiorazioni
Allegato
10 - Lettera indennità di cassa
Appendice
Legge
20 maggio 1970, n. 300
Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Legge
10 aprile 1991, n. 125
Legge
15 giugno 1990, n. 146 – Testo coordinato con Legge 83/2000
In data luglio 2007
tra
Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Postel Print
S.p.A., Docutel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Postecom S.p.A., BancoPosta Fondi
S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., PosteShop S.p.A., Poste Mobile S.p.A.,
Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A..
e
SLC – CGIL, SLP – CISL, UIL – POST,
FAILP – CISAL,
SAILP – CONFSAL, UGL –
COMUNICAZIONI;
è stato stipulato il presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il
presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:
Poste Italiane S.p.A., Postel
S.p.A., Postel Print S.p.A., Docutel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Postecom
S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Poste Shop S.p.A., Postetutela
S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste
Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A..
Le Parti confermano le discipline
contrattuali in atto nelle Società di cui al presente punto, derivanti da
precedenti processi di armonizzazione compatibili con il presente CCNL.
Inoltre, con riferimento alle
modifiche intervenute ad opera del presente CCNL e che necessitano di un relativo
adattamento della normativa, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime
tale adattamento si realizzi entro tre mesi.
Le Parti
convengono che le previsioni sopra richiamate realizzano i necessari
presupposti per l’applicazione del presente contratto.
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA
CONGIUNTA
I.
L’evoluzione
strutturale in atto nel sistema postale italiano ed europeo - anche in vista
del processo di progressiva liberalizzazione in atto, indotto dagli interventi
del regolatore europeo a decorrere dalla Direttiva 67 del 1997 - lo sviluppo
della concorrenza ed i mutamenti che caratterizzano i mercati di riferimento
richiedono, alle imprese che operano nel settore, azioni di riposizionamento
strategico che si realizzano anche attraverso la ridefinizione delle aree di
affari e delle relative condizioni di lavoro nonché attraverso la definizione
di nuove regole per il settore.
II.
Nello
stesso tempo le Parti intendono valorizzare il ruolo dell’attuale CCNL in
funzione di una politica industriale che indirizzi sempre di più la capacità
competitiva del gruppo Poste Italiane sul terreno della qualità del lavoro,
della qualità dei servizi e dell’innovazione organizzativa e tecnologica,
stimolando la ricerca e la creazione di nuove opportunità anche attraverso possibili
sinergie, sia in termini di convergenza di processo che di integrazione
commerciale, finalizzate a mantenere e consolidare la leadership nel mercato
interno.
III.
In
considerazione delle sollecitazioni provenienti alle imprese dalla Unione
europea e dalle Istituzioni nazionali in tema di Responsabilità Sociale
d’Impresa, le Parti ritengono essenziale confermare e consolidare un percorso
orientato alla Responsabilità Sociale di Impresa, nel quale i dipendenti
rappresentano uno degli stakeholder di riferimento, in quanto asset strategico fondamentale per una crescita
equilibrata e per la costante creazione di valore nell’ottica dell’Azienda e
della collettività.
IV.
Alla
luce delle nuove prospettive di scenario – e soprattutto in considerazione
della prevista liberalizzazione del mercato postale - le Parti ritengono il presente contratto
propedeutico all’adozione di un sistema unificato di regole normative ed
economiche che consenta di giungere, in tempi utili e coerenti con gli stessi
processi di liberalizzazione, alla costruzione di un contratto di settore che
riguardi le imprese che operano nel mercato postale, in tutte le sue attuali
articolazioni e possibili evoluzioni di carattere tecnologico e commerciale,
con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali
distributivi.
V.
Le
Parti reputano inoltre che il settore postale presenta caratteristiche
peculiari, cui deve essere attribuito il giusto rilievo nella ricerca di una
complessiva regolamentazione, compatibile con le esigenze dei lavoratori e
delle imprese che vi operano.
Ritengono pertanto
indispensabile valorizzare, nell’arco di vigenza del presente contratto, il
ruolo del tavolo di concertazione già avviato presso l’Autorità di
regolamentazione al fine di definire un quadro normativo di riferimento teso
sia a favorire la liberalizzazione del settore, che a garantirne il recepimento
da parte di tutti gli operatori.
VI.
In
linea con quanto sopra ed in coerenza con gli assetti contrattuali previsti dal
Protocollo del 23 luglio 1993 relativamente alla durata quadriennale dei
contratti, al fine di poter disporre al 1° gennaio 2011 di una disciplina completa sia della contrattazione
di settore che di quella aziendale, le Parti auspicano che, nelle opportune
sedi confederali, siano avviati i lavori per la realizzazione del contratto di settore a decorrere dal
2010.
Le Parti ritengono che
tale percorso, con le relative decorrenze, sia necessario per poter disporre di
un arco temporale utile alla definizione di norme integrative aziendali con
decorrenza non successiva al 1° gennaio 2011.
PREMESSA
Le Parti stipulanti confermano i
principi e gli indirizzi contenuti nei Protocolli d’Intesa del 23 luglio 1993 e
del 22 dicembre 1998, e riaffermano il ruolo centrale della concertazione attraverso
la quale concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le rispettive
responsabilità, l’impegno ad assicurare l’attuazione piena e tempestiva degli
obiettivi di sviluppo di cui alla Dichiarazione Programmatica.
Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali valori
fondanti:
-
la
consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita dell’Azienda
siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla
prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il
consenso e la partecipazione quali obiettivi qualificanti da perseguire ai
diversi livelli;
-
la
centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole
certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile dei rapporti
di lavoro;
-
la
rilevanza di un sistema di Relazioni Industriali che sia caratterizzato dalla
valorizzazione dei livelli decentrati, al fine di individuare soluzioni
condivise che siano tempestive, efficaci e responsabili, anche attraverso la
crescita ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le parti;
-
la
condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL che
costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra
esposti, la contrattazione di secondo livello, nel cui ambito -ed in coerenza
con gli obiettivi sopra richiamati saranno ricondotte le attività di confronto
secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 23 luglio 1993 e dal
presente CCNL;
-
lo
sviluppo delle risorse umane quale elemento centrale per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla Dichiarazione Programmatica, da realizzarsi
attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento delle professionalità ad ogni
livello, al fine di conseguire risultati di qualità.
Per il contesto sopra delineato le
Parti si impegnano a definire sedi, strumenti e percorsi temporalmente
regolamentati in grado di conseguire, nella necessaria autonomia e
responsabilità delle Parti stipulanti ed attraverso meccanismi procedurali
certi e trasparenti, rapporti reciproci atti a realizzare gli scopi e gli
obiettivi sopra richiamati, unitamente ad un modello di crescita che coniughi
la tutela dell’occupazione con il relativo sviluppo sostenibile.
In tal senso le Parti concordano nel
delineare un sistema di Relazioni Industriali che:
-
preveda
l’impiego di strumenti di informazione, consultazione, contrattazione e
partecipazione;
-
potenzi
ed arricchisca il ruolo e le funzioni degli Organismi Paritetici quali sedi di
analisi, verifica e confronto sistematico ed aperto sui temi di significativo
interesse reciproco, avendo particolare riguardo anche alle tematiche di
rilevanza europea, con particolare riferimento al tema della Responsabilità
Sociale di Impresa, quale principio ispiratore nel perseguimento degli
obiettivi di sviluppo della società;
-
preveda
strumenti di monitoraggio sull’evoluzione del dibattito tra gli attori
istituzionali e sociali in tema di assetti contrattuali e disciplina del
rapporto di lavoro nonché coerenti percorsi di adattamento ed armonizzazione
con le conseguenti modifiche legislative e/o contrattuali;
-
consolidi
il ruolo di Poste Italiane quale infrastruttura centrale del sistema paese, e
favorisca il potenziamento e l’utilizzo strategico di risorse per la
formazione, nell’obiettivo condiviso di rispondere alla domanda di
professionalità dei lavoratori e dell’Azienda.
* * * * *
Le Parti si danno atto che le
soluzioni individuate nel presente CCNL si pongono in coerenza con il dibattito
in atto sulle possibili linee di evoluzione del sistema delle Relazioni Industriali
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
In tale contesto le Parti auspicano
che tale dibattito tenga conto delle istanze di rinnovamento che interessano il
mondo produttivo.
A tal fine concordano sull’utilità di
promuovere iniziative volte a sensibilizzare gli attori istituzionali e sociali
sui temi dell’evoluzione del sistema di Relazioni Industriali con particolare
riferimento al mondo delle aziende di servizi.
Capitolo I
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI
INDUSTRIALI
Sistema di Relazioni Industriali
I.
In
coerenza con quanto sancito nella Dichiarazione Programmatica Congiunta e nella
Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti, fermi restando i rispettivi
ruoli, ritengono necessario definire un complessivo sistema di Relazioni
Industriali che garantisca, attraverso un insieme organico ed articolato di
regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al
superamento dei possibili motivi di conflitto e finalizzato a favorire il
conseguimento degli obiettivi competitivi dell’Azienda, la qualità del lavoro e
il valore delle persone, nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle
professionalità.
II.
Le
Parti medesime, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento
qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità e
degli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità di
adottare un sistema complessivo di Relazioni Industriali che valorizzi ulteriormente
l’effettività del confronto territoriale e che si articoli attraverso specifici
momenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione.
Nell’ambito del predetto sistema, tale
articolazione viene orientata alla creazione di condizioni tali da favorire la
crescita della professionalità e la diffusione sempre più ampia e generalizzata
degli obiettivi d’impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e
l’evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro,
in una logica di efficienza e competitività internazionale.
Assetti contrattuali
Il
sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:
A)
CONTRATTAZIONE
NAZIONALE
Il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di
lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi
ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei
redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali.
Il presente contratto individua, per
il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per
il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.
Il Contratto Collettivo Nazionale ha
durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.
Fanno parte dell’ambito delle competenze
fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi
qualificanti di carattere generale:
-
recepimento
delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e
valutazione congiunta;
-
politiche
occupazionali;
-
sistema
di relazioni industriali;
-
diritti
sindacali;
-
disciplina
del rapporto di lavoro;
-
disciplina
del lavoro atipico;
-
nuove
figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti
organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo
inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
-
trattamenti
retributivi ed economici;
-
nuovi
regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle
esigenze indotte dal mercato di riferimento.
Alla contrattazione di cui alla
presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità
negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze
sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o
ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni
di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.
Riguardo a quanto precede, l’Azienda fornirà alle
OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva,
con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà
finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali
di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non
oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data
fissata dall’Azienda per il primo incontro, durante i quali l’Azienda non darà
luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni
azione diretta.
All’esito positivo del predetto confronto, in
difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il
medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della
seguente ulteriore procedura.
A tal fine l’Azienda fornirà alle competenti
strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva
comunicazione con contestuale indicazione della data dell’avvio del confronto,
anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare
gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall’accordo
nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si
esaurirà entro e non oltre i 12 giorni
lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda
per il primo incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente,
le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta procedura
l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti per la parte
riguardante la specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione
diretta.
In relazione alla procedura sopra descritta la
competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute
nell’art. 7.
B)
CONTRATTAZIONE
DI SECONDO LIVELLO
La contrattazione di secondo livello riguarda
materie ed istituti non ripetitivi
rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le Parti stipulanti, nel confermare la centralità della contrattazione di secondo
livello per quanto demandato dal presente CCNL e dagli accordi intervenuti a
livello nazionale, s’impegnano affinché le richieste nella sede di
contrattazione di secondo livello, così come disciplinata dal presente
articolo, siano conformi ai rinvii stabiliti a livello nazionale.
In conformità a quanto specificatamente previsto
dal Protocollo del 23 luglio 1993, detta contrattazione riguarda erogazioni
economiche variabili strettamente correlate:
-
ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti,
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi
di competitività di cui le aziende dispongono;
-
ai
risultati legati all’andamento economico specifico delle imprese.
Gli accordi di secondo livello relativi al premio
di risultato hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del
principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro.
Per Poste Italiane
S.p.A. la disciplina di cui al comma III lettera B) del presente articolo resta
individuata all’art. 66 del presente CCNL.
Per le Aziende del
Gruppo Poste Italiane diverse da Poste Italiane S.p.A., viene assegnata alla
contrattazione di secondo livello aziendale la materia di cui alla lettera A),
comma 4 ultima alinea del presente articolo, fermi restando gli accordi
intervenuti al riguardo.
Inoltre, sempre per
Poste Italiane S.p.A., la contrattazione di secondo livello si svolge in sede
regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione
e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva.
In tali sedi viene
rimandato il confronto sulle seguenti materie:
a)
la disciplina della quota regionale del premio di risultato secondo i rinvii contenuti nell’art.
66 del presente CCNL;
b)
la definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di
ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni
derivanti dall’introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già
stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;
c)
le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
d)
le materie individuate dalle intese intervenute a livello nazionale, in
attuazione degli accordi medesimi e secondo i rinvii in essi contenuti;
e)
l’incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato
secondo le previsioni di cui all’art. 24
del presente CCNL;
f)
la gestione di conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei
processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale
che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di
mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una
sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo alla lettera f) che precede, l’Azienda fornirà alle
competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una
informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del
confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare
le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel
presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui alle
lettere a), b), c), d) e) ed f) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i
12 giorni lavorativi, comprensivi
del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l’intera
materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su
richiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell’Azienda,
da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura
regionale.
L’esame a livello nazionale dovrà comunque
esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni
dalla data fissata dall’Azienda per il primo
incontro.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta
procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le
OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa
non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome
determinazioni.
In relazione alla procedura a livello regionale
disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata
secondo le norme contenute nell’art. 7.
Le
Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle
problematiche rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque,
realizzarsi salvaguardando l’unitarietà e la titolarità del momento
relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio
1993 e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e
sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro.
Le
Parti si danno altresì atto che, nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio
Paritetico Nazionale di cui all’art. 6
del presente CCNL, viene
prevista una attività di complessivo monitoraggio sull’andamento della contrattazione
di cui alla lettera B) del presente articolo.
Art. 3
Procedure per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
I.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a presentare la
piattaforma per il rinnovo del CCNL in tempo utile per consentire l’apertura
delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
II.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza - ovvero per
un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le
Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà,
come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione
o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre
l’indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.
Art. 4
Indennità di vacanza contrattuale
I.
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del
CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non
ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla
data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio
della retribuzione.
II.
L’importo
di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmato, applicato
ai minimi retributivi contrattualmente vigenti, inclusa la ex indennità di
contingenza.
III.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell’inflazione programmata.
IV.
Dalla
data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale l’indennità
cessa di essere erogata.
Art.
5
Informazione e Consultazione.
In relazione a quanto previsto
all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo
ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di
adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire
in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza.
Il predetto sistema di informazione
e consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi,
modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei
lavoratori di seguito indicati:
A)
Livello
Nazionale
a)
Con
periodicità semestrale, non prima dei mesi di aprile e di ottobre di ciascun
anno, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti,
una informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al
personale destinatario del presente CCNL:
1.
andamento
recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, e situazione economica
con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di
sviluppo;
2.
situazione,
struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda nonché, in caso
di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3.
processi
di riconversione e di riposizionamento strategico:
-
revisione
dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi - con
particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo
tecnologico ed agli investimenti,
-
orientamenti
e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4.
dinamiche
del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza
lavoro (ferie, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5.
contratto
di programma;
6.
tipologie
e procedure delle attività in appalto;
7.
distribuzione
territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti
l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale
razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
8.
dati
dell’occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie
tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
9.
interventi
normativi connessi al rapporto di lavoro derivanti anche dalla disciplina
comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su
organismi istituzionali.
L’Azienda fornisce altresì alle
Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata
informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano
significativamente sull’Azienda.
b)
Prima
della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti
adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende
adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti
dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove
tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione.
c)
L’Azienda,
inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui
sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva.
In relazione alle
materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che
precedono, avrà luogo la consultazione su richiesta di almeno una delle
Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi
entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà
nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale previsto
dall’art. 6 del presente CCNL.
Detto esame dovrà
esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro
entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla lettera b), non si
darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B)
Livello
Regionale
a)
Con
periodicità semestrale, non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun
anno, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 7, lett. b)
del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1.
andamento
recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda e situazione economica con
riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di
sviluppo;
2.
situazione,
struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in
caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3.
qualità
del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
4.
distribuzione
regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno
in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione
della rete degli uffici medesimi;
5.
dati
sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
6.
linee
generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al
territorio di competenza.
Resta fermo che, con riferimento
alle materie di cui al punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con
le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente
articolo.
d)
Prima
della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui
all’art. 7, lett. b) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1.
alle
decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano
suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro
(anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti
sull’occupazione nella regione di riferimento;
2.
ai
piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione di riferimento la
cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3.
alle
linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai
processi di cui al punto 1 che precede.
In relazione all’informativa di cui
ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui
all’art. 7, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono
formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal
ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle
relative materie.
La Delegazione sindacale di cui
sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6
giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i
quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
C)
Livello di Unità Produttiva
a)
Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al
livello regionale, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata
secondo quanto previsto dall’art. 7, lett. a) del presente CCNL, una
informativa riguardante:
1.
l’andamento
recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda, nonché la sua situazione
economica;
2.
la
situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione
dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le
relative misure di contrasto.
3.
i
dati di cui all’art. 33 – lavoro straordinario – III capoverso.
Resta fermo che, con riferimento
alle materie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza
con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente
articolo.
e)
Prima
della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata
secondo quanto previsto dall’art. 7 lett. a) del presente CCNL, una adeguata
informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l’Unità
Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello
regionale:
1.
decisioni
e provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di
comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall’introduzione di nuove
tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nell’Unità Produttiva di
riferimento;
2.
piani
di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, nell’Unità
Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;
3.
linee
generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai
processi di cui al punto 1 che precede.
In relazione all’informativa di cui
ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale di cui all’art. 7,
lett. a) del presente CCNL, può formulare richiesta di consultazione da
presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un
incontro per l’esame delle relative materie.
La Delegazione sindacale di cui
sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6
giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i
quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
Le disposizioni relative alle fasi
di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva
disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane
S.p.A. fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende
del Gruppo.
Le procedure di cui al presente
articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto
sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le
relative procedure.
Le procedure di informazione e
consultazione previste dal presente articolo
per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B)
sub a), punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3; C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti
1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 8 che segue (informazioni
riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n.
25/2007.
Con periodicità annuale, nei primi
tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle
Parti, nell’ambito dell’Osservatorio Paritetico di cui all’art. 6 che segue,
viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle
procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle
citate procedure di informazione e consultazione, realizza, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui
al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si
intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui
sopra.
*
* *
Le Parti si danno atto che i temi
relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato
Nazionale per le Pari Opportunità e dei Comitati Regionali per le Pari
Opportunità di cui all’art. 6 del presente CCNL.
Con riferimento al sistema di
informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti
convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di
effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema
secondo i principi condivisi.
Art. 6
Partecipazione
In coerenza con la Dichiarazione Programmatica e la
Premessa al presente contratto e con l’art. 1, le Parti stipulanti assumono la
partecipazione ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle
Relazioni Industriali quale metodo per il miglioramento complessivo della
qualità del lavoro e del clima interno, nonché per la condivisione degli
obiettivi di sviluppo dell’Azienda e di prevenzione del conflitto.
In tale contesto, le Parti convengono di
consolidare e sviluppare le attività dell’Osservatorio Paritetico Nazionale,
dell’Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale, dei
Comitati per le Pari Opportunità e degli Organismi Paritetici per la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di favorire la costruzione di una
consapevole partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia
all’interno che all’esterno dell’Azienda, nel condiviso presupposto che
l’integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di
efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità
del lavoro.
OSSERVATORIO PARITETICO
NAZIONALE
Composizione
L’Osservatorio è composto da due membri per ogni
Organizzazione Sindacale stipulante e da una adeguata rappresentanza per Poste
Italiane S.p.A.
I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino
alla data del rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti mediante
comunicazione scritta da notificare alle Parti stipulanti il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
Funzionamento
L’Osservatorio si riunisce due volte l’anno, di
norma nei mesi di gennaio e luglio, su convocazione della Direzione aziendale.
Eventuali sessioni straordinarie su tematiche specifiche possono essere
attivate su richiesta della Direzione aziendale o di almeno la maggioranza dei
componenti.
Sulle materie oggetto dell’Osservatorio possono
essere emesse osservazioni e raccomandazioni, prevalentemente indirizzate alle
parti in quanto titolari della contrattazione collettiva.
Con le osservazioni le parti assumono posizioni in
merito alle tematiche trattate.
Attraverso le raccomandazioni l’Osservatorio
esprime indirizzi sugli argomenti all’ordine del giorno che, pur non avendo
carattere vincolante, hanno la finalità di orientare e rendere coerente
l’azione delle parti. Le raccomandazioni sono deliberate all’unanimità e sono
portate a conoscenza dell’intero personale.
Gli oneri relativi al funzionamento
dell’Osservatorio sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle
attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad
ogni conseguente effetto.
Materie
L’Osservatorio svolge funzioni di studio,
approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo
del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro in Italia ed all’estero.
In particolare, costituiscono oggetto di analisi:
-
le prospettive strategiche e produttive del mercato dei servizi postali
anche nelle relative evoluzioni;
-
gli impatti derivanti dai processi di integrazione europea sul rapporto
di lavoro;
-
la situazione occupazionale nel settore e le relative linee di tendenza
con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
-
lo sviluppo delle tecnologie e il loro eventuale effetto
sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali e sui cicli
produttivi;
-
le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior
raccordo tra le esigenze dell’Azienda e del mondo del lavoro con le
infrastrutture esistenti;
-
l’assetto previdenziale del settore;
-
la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative
concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle
persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell’ambito delle
norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di
utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti
norme a livello europeo, nazionale e regionale.
Iniziative
L’Osservatorio, nell’ambito delle materie di cui
sopra e con particolare riferimento al mercato del lavoro, agli scenari
competitivi ed alle principali esperienze dei diversi operatori postali europei
ed internazionali, può promuovere:
-
convegni su tematiche economico-giuridiche che prevedano la
partecipazione ed il contributo di esperti esterni;
-
sessioni di work-shop finalizzati a favorire momenti di incontro tra il
management aziendale e la dirigenza sindacale e ad approfondire tematiche macro
sugli scenari evolutivi della Società e del settore;
-
benchmarking sugli scenari europei e sull’evoluzione dei principali
operatori postali, che prevedano anche appositi
momenti di verifica e confronto attraverso approfondimenti, studi e
visite di realtà estere.
L’Osservatorio può deliberare la costituzione di un
apposito organismo che, ferme restando le materie di cui agli assetti
negoziali, abbia il compito di monitorare lo stato di realizzazione ed
avanzamento dei principali progetti di sviluppo aziendali.
L’Osservatorio Paritetico Nazionale costituisce
inoltre sede di consultazione a norma dell’art 5 lettera A) del presente CCNL.
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
I.
Le Parti stipulanti, nell’intento di promuovere ed attuare iniziative
orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione
professionale in Poste Italiane S.p.A., convengono di sviluppare ed arricchire
le attività dell’Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità
principale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le
Parti medesime.
II.
Il funzionamento dell’Ente Bilaterale è disciplinato dal proprio
regolamento interno.
III.
Le Parti, all’interno dell’Ente Bilaterale, promuovono congiuntamente attività
in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi ricomprendendo
sia quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 sia quanto rinveniente da eventuali
processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale
ovvero dall’introduzione di innovazioni tecnologiche. A tal fine l’Ente
Bilaterale ha, in particolare, la funzione di:
-
elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante
convenzioni con Enti privati e pubblici analizzandone i relativi impatti;
-
promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le
Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
-
promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le
attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in
Poste Italiane S.p.A., l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e
regionali.
In relazione a quanto sopra, le
Parti si danno atto che, l’accesso alle prestazioni ordinarie del “Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione
e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A” di cui
al D.Lgs. 1 luglio 2005 n. 178, è subordinato ad un confronto tra le Parti al
fine di definire specifiche intese.
NOTA A VERBALE
La previsione di cui all’ultimo comma che precede, deve intendersi
applicabile a tutte le Aziende del Gruppo Poste Italiane in caso di estensione
dell’efficacia del D.Lgs. 1 luglio 2005 n. 178 a tutti i lavoratori del Gruppo.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
I.
In
attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006, viene istituito, a livello
nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.)
di Poste Italiane S.p.A.
II.
Il
Comitato di cui al comma che precede si propone lo scopo di implementare e
rafforzare una cultura attenta alla differenza di genere tramite azioni
positive tese a realizzare esempi di buone prassi in Azienda nell’intento di salvaguardare
l’occupazione femminile e di promuovere, nell’ottica di genere, la rimozione
degli ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione di dette pari opportunità.
III.
A
tal fine il C.P.O. svolge un ruolo di studio, di proposizione e di ricerca sui
principi di parità di cui al D.Lgs. 198/2006, nell’ambito delle materie e dei
compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di cui all’Ente
Bilaterale e all’Osservatorio di cui al presente Contratto; il Comitato è
paritetico, tra Azienda e OO.SS, seppure con una diversa composizione numerica
dei partecipanti.
IV.
Il
C.P.O. nazionale viene ubicato nell’ambito della Direzione Centrale della
Società; i C.P.O. regionali vengono ubicati nell’ambito delle Strutture
aziendali territorialmente competenti.
V.
Il
Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, al quale, nell’ambito di quanto
sopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo
delle attività dei C.P.O. regionali, è composto come segue:
a)
da
6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti in campo
giuridico, statistico, sociologico;
b)
da
un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL designato/a
dalle OO.SS. stesse;
c)
per
ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso
di assenza dichiarata da parte del titolare.
VI.
Il
Comitato Regionale per le Pari Opportunità, anch’esso paritetico, che opera per
quanto di propria specifica competenza nell’ambito degli indirizzi ricevuti dal
C.P.O. nazionale, è composto come segue:
a)
da
6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le dipendenti
esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;
b)
da
un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente contratto;
c)
nel
caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 – per l’assenza sul
territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL- la Delegazione Aziendale
adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;
d)
per
ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso
di assenza dichiarata da parte del titolare.
VII.
Il
Comitato sia a livello nazionale che regionale, all’atto dell’insediamento,
elegge su proposta dell’Azienda il/la Presidente e fra i/le componenti del
Comitato stesso elegge la Segreteria.
VIII.
Il/la
Presidente del C.P.O. nazionale convoca il C.P.O. per la definizione e
l’approvazione del Regolamento che disciplina l’attività di tutti i C.P.O. di
Poste Italiane S.p.A.. Nella circostanza viene individuato il referente
dell’Azienda per la materia e definite le agibilità individuali relative ai
componenti dei predetti C.P.O.
IX.
Analogamente
il/la Presidente del C.P.O. regionale,
convoca il C.P.O. per il recepimento formale del Regolamento di cui al
comma che precede.
X.
I/le componenti non potranno far parte del
C.P.O. per più di due mandati consecutivi ciascuno della durata di 4 anni.
XI.
Il
Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi e le
azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere trasmessa al
Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.
XII.
Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.O.
sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli
componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente
effetto.
XIII.
Al verificarsi di modifiche/integrazioni
legislative in materia, le Parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno
per valutarne gli effetti rispetto alle previsioni del presente articolo.
*
* *
Il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità
di Poste Italiane svolge i medesimi compiti previsti dal presente articolo
anche con riferimento alle Aziende del Gruppo diverse da Poste Italiane S.p.A.,
secondo le modalità che verranno individuate dalle Parti nell’apposito regolamento.
Organismi
Paritetici per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Allo scopo di attuare misure volte a
promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori le
Parti, considerata la rilevanza attribuita al ruolo della sicurezza sul piano
della moderna organizzazione del lavoro, confermano la costituzione degli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello
nazionale e regionale.
Il funzionamento degli Organismi
Paritetici di cui al comma che precede resta disciplinato dagli accordi tempo
per tempo intervenuti tra le Parti.
Art. 7
Delegazioni Sindacali Territoriali
I.
Ai
fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni Sindacali
territoriali, le Parti convengono quanto segue:
a)
a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da
non più di 1 dirigente R.S.U. eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha
ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente
sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL;
b)
a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita nel modo che
segue:
· per le Regioni: Valle
d’Aosta, Molise, Basilicata, Trentino Alto Adige, Umbria,
dalle strutture territoriali
delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero
massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui
almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i
restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a
livello regionale da ciascuna Organizzazione;
· per le Regioni: Friuli V.
Giulia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Calabria, Puglia, dalle strutture territoriali delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo
di 12 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6
eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti
individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello
regionale da ciascuna Organizzazione;
· per le Regioni: E. Romagna,
Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte, Lazio, Lombardia, dalle strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad
un numero massimo di 15 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione
interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti
il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati
elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
· per la Direzione Generale
Corporate, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma VII del presente
CCNL, la Delegazione Sindacale è costituita dalle strutture territoriali delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo
di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella unità produttiva, di cui almeno 6
eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti
individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti nell’unità
produttiva medesima da ciascuna Organizzazione.
Al fine di consentire il dispiego dei modelli
relazionali previsti dal presente CCNL, i nominativi dei componenti RSU della
delegazione di cui alla precedente lettera b), verranno comunicati all’Azienda
congiuntamente dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente CCNL.
Le Parti si danno atto che il numero dei dirigenti
sindacali territoriali della Delegazione Sindacale di cui alla lettera b) del
presente articolo, non supererà il numero massimo di due dirigenti per ciascuna
sigla firmataria del CCNL.
II.
Il
presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante
degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle R.S.U.
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs.
6 febbraio 2007 n. 25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni
industriali di cui al presente CCNL, convengono di avviare entro il mese di
ottobre 2007, il confronto finalizzato a disciplinare la composizione e le
modalità di funzionamento della Commissione di conciliazione di cui al comma
3 dell’art 5 del richiamato Decreto
Legislativo nonché quanto demandato alla contrattazione collettiva dal comma 1
del medesimo articolo.
Capitolo II
DIRITTI SINDACALI
Art. 9
Assemblea
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere
promosse dalla R.S.U., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni
Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in
servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee
e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono
comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto
da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore
prima.
Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti
a disposizione dall’Azienda, di norma all’interno delle Unità Produttive, fuori
dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa.
Per problemi comuni a tutto il personale della
Filiale e degli Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità
Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti
possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento
dell’assemblea potrà essere concordato con la Direzione aziendale.
Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno
a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli
uffici interessati.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di
curare il corretto andamento delle assemblee.
La partecipazione alle assemblee durante l’orario
di lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal
momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare
all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà
conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze
nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva
ovvero del singolo luogo di lavoro.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la
possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di
scadenza e rinnovo del CCNL.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del
diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare
disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata
informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno
tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso,
l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea.
In relazione a quanto previsto al comma che
precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori
occupati in attività remotizzabili presso altri siti, dovranno essere indette rispettando
il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri.
Nel
caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione di II
livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad
individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la
definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di
traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.
Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di
contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche
esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione di II
livello definirà, entro il 31 dicembre 2007, intese finalizzate ad individuare,
tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione,
all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità
lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.
Negli uffici che svolgono la propria attività a
contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due
ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico
verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela.
In
relazione a quanto sopra, la contrattazione di II livello definirà, entro il
mese di dicembre 2007, specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici
interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei
lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno
partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti
nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati
all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per
motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra
assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque,
fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la
stessa durata dell’assemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche
al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile
dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo
del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con
l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva
da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle
segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con
equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
Art. 10
Referendum
La Società deve
consentire, nell’ambito aziendale, lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro,
di referendum tra i lavoratori, sia generali che per categoria, su materie
inerenti l’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. nonché dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Locali delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie
La Società nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali/Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per l’esercizio
delle loro funzioni, un idoneo locale comune adeguatamente attrezzato
all’interno dell’unità produttiva o, in mancanza, nelle immediate vicinanze di
essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 12
Contributi sindacali
I.
Le
trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL
vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo;
le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali, firmate dai
singoli interessati.
II.
Le
relative deleghe vengono inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va
effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali i
lavoratori direttamente dipendono.
III.
Esse
devono contenere:
-
le
generalità del dipendente;
-
l’individuazione
esatta delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute;
-
il
mese e l'anno di decorrenza;
-
il
luogo e la data del rilascio;
-
la
firma del dipendente in originale;
-
il
consenso per il trattamento dei dati personali.
IV.
Il
versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato
dalla Società sul conto corrente postale indicato dall’Organizzazione Sindacale
beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa
viene operata.