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   Documento: Pensioni - Finestre di uscita e anzianità, le nuove regole
Pubblicazione: Martedì 18 marzo 2008, 17:41



La Legge in oggetto modifica in parte le disposizioni introdotte dalla Legge n. 243 del 23 Agosto 2004 (c.d. MARONI) che, prevedendo nuovi requisiti per il diritto dell'accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° GENNAIO 2008.

Il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce a partire dal 1° GENNAIO 2008 e fino al 30 GIUGNO 2009, con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica.

Mentre per i periodi successivi il Legislatore ha introdotto ha introdotto un meccanismo che prevede una combinazione dei requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (di almeno 35 anni) la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l'anno considerato.

Tab.1) Per una immediata visualizzazione dei nuovi requisiti previsti alleghiamo la seguente tabella:

ANNO

REQUISITI ACCORDO LUGLIO

Dal 1/01/08 al 30/06/09

58+35

Dal 1/07/09 al 31/12/09

59+36

60+35

(Quota 95)

2010

59 + 36

60 + 35

(Quota 95)

2011

60 + 36

61 + 35

(Quota 96)

2012

60 + 36

61 + 35

(Quota 96)

2013-14 61+36 o 62 + 35 (Quota 97)

SOGGETTO A VERIFICA

in alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta (40) anni.

La Legge n. 243/2004 ha dimezzato, sempre a partire dall'anno 2008, il numero di finestre di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro (4) a due (2); le medesime decorrenze si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, qualora si acceda con i limiti di età inferiori ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

In particolare se il lavoratore matura i requisiti nel 1° (primo) semestre dell'anno avrà il diritto a percepire la pensione il 1° (primo) Gennaio successivo alla maturazione dei requisiti.

Mentre nel caso che maturi il diritto nel 2° (secondo) semestre dell'anno avrà diritto a percepire la pensione il 1° (primo) Luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Tab. 2) DECORRENZE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA':

Maturazione dei requisiti

ENTRO

Decorrenza della

PENSIONE

Entro il 1° semestre

1° Gennaio dell'anno

successivo alla maturazione

dei requisiti

Entro il 2° semestre

1° Luglio dell'anno

successivo alla maturazione

dei requisiti

NEI CONFRONTI DI COLORO CHE AL 31 DIC. 07 AVEVANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE, SI CONTINUA AD APPLICARE LA VECCHIA NORMATIVA IN METERIA DI ACCESSO AL PENSIONEMANTO.

UNA RILEVANTE NOVITA' della Legge in esame, riguarda l'estensione delle FINESTRE, anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e con i 40° anni di contribuzione.

La decorrenza della pensione sarà contingentata in (4) quattro FINESTRE d'uscita:

Tab.3) Accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni:

Possesso del

requisito

contributivo

ENTRO

DECORRENZA PENSIONE

1° trimestre

1° Luglio

(se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età Entro il 30 Giugno)

1° Gennaio

dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni

2° trimestre

1° Ottobre

(se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 Settembre)

1° Gennaio

dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni

3° trimestre

1° Gennaio anno successivo

4° trimestre

1° Aprile anno successivo

La Legge 247/2007 introduce altresì le Finestre anche in merito alle pensioni di VECCHIAIA, l'accesso al pensionamento avviene secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Tab. 4) Decorrenza Della Pensione Di Vecchiaia:

Possesso dei requisiti ENTRO

Accesso al

Pensionamento

1° trimestre

1° luglio

2° trimestre

1° Ottobre

3° trimestre

1° Gennaio anno successivo

4° trimestre

1° Aprile anno successivo







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